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Premessa introduttiva
Con sentenza n. 109/2019 del 20/03/2019, la Suprema Corte dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dal TAR Toscana con ordinanza del 16 gennaio 2018 e dal TAR Friuli-Venezia Giulia con due distinte ordinanze dell’11 giugno 2018 – dell’art. 43, primo comma, lett. a), del TULPS, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto, senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’autorità amministrativa competente.
Sulla norma in esame, la S.C. si era già espressa con sentenza n. 440/1993 del 02/12/1993, con la quale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, secondo comma, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere – ritenuto irragionevole – di provare la sua buona condotta ai fini del rilascio della licenza di porto d’armi.
In tale ambito, si sottolineava altresì che il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi – sancito dall’art. 699 c.p., e dall’art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) – e che può divenire operante “soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse»; ancora, «[d]alla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».
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La disposizione normativa censurata
La disposizione di cui all’art. 43 TULPS, a tenore della quale «non può essere conceduta la licenza di portare armi», tra l’altro, «a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione», è stata, nel tempo, oggetto di due interpretazioni contrastanti da parte del Consiglio di Stato.
In base al primo e più risalente orientamento, qualora per il reato ostativo al rilascio del titolo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale, l’automatismo preclusivo posto dalla disposizione censurata verrebbe meno, aprendosi così la possibilità di un «apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell’Amministrazione», sì da tener conto non solo del reato commesso, ma anche di «ogni altro fatto utile a tale scopo come i pregressi rilasci o rinnovi del titolo; la condotta tenuta nel tempo dall’interessato e, in generale, ogni elemento utile a far luce sulla personalità dell’interessato medesimo, compresa la riabilitazione» (cfr. sentenze del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2015, n. 1072; 10 luglio 2013, n. 3719; 12 febbraio 2013, n. 822).
Tale indirizzo, tuttavia, è stato successivamente superato da un più recente orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 11 luglio 2016, n. 1620; sezione terza, sentenza 9 novembre 2016, n. 4660), in base al quale la licenza di porto d’armi non potrebbe essere concessa – e, se già rilasciata, andrebbe ritirata – nel caso di condanna per uno dei reati elencati all’art. 43, primo comma, del TULPS, anche in presenza di riabilitazione.
Quest’ultima avrebbe, infatti, esclusivamente l’effetto di estinguere strictu sensu “le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”, e non si estenderebbe anche alle ipotesi speciali di rilascio della “licenza di portare armi” di cui all’art. 43 in esame. Di contro, per il legislatore, nell’ambito delle leggi di pubblica sicurezza, la riabilitazione assume rilievo solo per le generiche “autorizzazioni di polizia” di cui all’art. 11 del TULPS, avendo queste ultime ad oggetto delle mere attività lavorative che non influenzano significativamente la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Successivamente al deposito delle prefate ordinanze, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi».
In forza dell’art. 3, lettera e), del citato decreto legislativo, l’art. 43, secondo comma, del TULPS, è stato modificato nel senso che «la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione» ex art. 178 c.p., aprendosi così la possibilità di un «apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell’Amministrazione», sì da tener conto non solo del reato commesso, ma anche di ogni altro fatto utile a tale scopo (cfr. sentenze del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2015, n. 1072; 10 luglio 2013, n. 3719; 12 febbraio 2013, n. 822).
Il vigente art. 43 TULPS, dunque, così recita:
“Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ((ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione)), ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.”
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto con la sentenza in commento che lo ius superveniens recato dal d.lgs. n. 104 del 2018, non sarebbe potuto essere applicato nei giudizi amministrativi a quibus in base al principio tempus regit actum, a mente del quale una normativa sopravvenuta rispetto all’adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi (cfr. sentenze n. 7 del 2019, n. 49 del 2016, n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018).
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Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai TAR Toscana e Friuli-Venezia Giulia: le fattispecie concrete e i profili di contrasto individuati in riferimento ai parametri costituzionali evocati
Si approfondiranno, a seguire, le circostanze di fatto e le considerazioni in diritto espresse in relazione a quanto sopra dal TAR Toscana con ordinanza n. 79 del 16 gennaio 2018, nonché dal TAR Friuli-Venezia Giulia con ordinanza n. 147 dell’11 giugno 2018, soprassedendo in questa sede in merito alla questione sollevata da quest’ultimo Tribunale in pari data, con l’ordinanza di cui al r. o. n. 148 del 2018, successivamente dichiarata inammissibile dalla S.C. per aberratio ictus.
Con ordinanza del 16 gennaio 2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente», posto che tale divieto assoluto e automatico di concedere il porto d’armi è indefettibilmente riconnesso a un reato (il furto) che è di per sé estraneo all’uso delle armi e non incide, in astratto, sul loro utilizzo.
Il giudice a quo era stato difatti chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto all’annullamento del provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio, presentata dal ricorrente alla questura territorialmente competente, poiché lo stesso risultava condannato, con sentenza della Corte d’Appello di Firenze pronunciata il 25 gennaio 1980 e divenuta irrevocabile, alla pena detentiva di anni due di reclusione e 200.000 lire di multa per i delitti di «furto aggravato e falso titolo di credito».
Il ricorrente, facendo tra l’altro riferimento alla succitata sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2015, n. 1072, esponeva nel giudizio a quo di avere ottenuto nel 1991 la riabilitazione, la quale, a suo parere, avrebbe dovuto escludere il prodursi di un automatico effetto ostativo al rilascio del porto d’armi in seguito a una pregressa condanna alla reclusione, peraltro assai risalente nel tempo, avendo medio tempore lo stesso tenuto una condotta di vita esemplare.
La riabilitazione, peraltro, presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento.
Il rimettente, inoltre, osservava in proposito che la Consulta, nella sentenza n. 202 del 2013, afferente al diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per determinati reati, ha rilevato che «gli automatismi procedurali sono basati su una presunzione assoluta di pericolosità e devono quindi ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa».
Nel caso di specie, ad avviso del rimettente, si sarebbe potuto facilmente formulare una tale ipotesi già «sulla scorta dei dati esperienziali desumibili dagli atti di causa», non risultando alcun episodio connotato da un cattivo utilizzo dell’arma da parte del ricorrente in tutto l’esteso lasso di tempo in cui egli aveva goduto della licenza di portare armi.
Nel merito, parere avverso dell’Avvocatura generale dello Stato prospettava che l’inclusione del delitto di furto nel catalogo dei reati ostativi al rilascio della licenza di porto d’armi non sarebbe potuto reputarsi irragionevole e ingiustificato, trattandosi «di delitto c.d. predatorio, in ordine al quale già il codificatore del 1930 aveva previsto quale specifica aggravante, peraltro ad effetto speciale, quella del portare indosso armi, senza farne uso (cfr. art. 625, comma 1, n. 3) c.p.)». Di talché «chi si sia reso responsabile di questo delitto, ben può essere ritenuto in grado di attentare all’altrui patrimonio con l’uso di armi o, quanto meno, portandole con sé, pur senza farne uso».
L’automatismo in questione, pertanto, costituirebbe per l’Avvocatura generale dello Stato «un riflesso del principio di stretta legalità, permeante l’intera disciplina delle armi», il quale consentirebbe «di scongiurare possibili arbitri da parte dell’Autorità, assicurando un trattamento uniforme ai cittadini tale da evitare disparità di trattamento», rischio invece prefigurabile ove si sostituisse l’automatismo con una valutazione di tipo discrezionale (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 202 del 2013 e n. 148 del 2008, nonché l’ordinanza n. 146 del 2002).
Inoltre, per superare la presunzione di pericolosità posta dal legislatore occorrerebbero, a detta dell’Avvocatura dello Stato, «dati statistici rilevanti su ampia scala e ben più penetranti» del riferimento al singolo caso concreto operato dal giudice rimettente, dunque non assumendo rilievo, nel caso di specie, che l’interessato non abbia mai dato causa ad alcun episodio di cattivo utilizzo dell’arma in un lungo lasso temporale.
Con ordinanza dell’11 giugno 2018 (r. o. n. 147 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, ha sollevato identiche questioni di legittimità costituzionale dell’art. 43, primo comma, lettera a), TULPS, «nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente».
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo muove parimenti dalle motivazioni già ampiamente illustrate dal TAR Toscana nell’ordinanza r. o. n. 79 del 2018 (supra).
Secondo il rimettente, inoltre, l’irragionevolezza della norma censurata emergerebbe anche dalla considerazione che, oggi, gli autori di reati come quelli commessi dai ricorrenti potrebbero di regola beneficiare dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., evitando così le conseguenze pregiudizievoli in ordine alla possibilità di ottenere la licenza di porto d’armi, subite, per mero automatismo, dai ricorrenti.
Infine, il meccanismo preclusivo stabilito dalla disposizione censurata darebbe luogo a una disciplina irragionevolmente più severa rispetto a quella apprestata da altre disposizioni che attribuiscono effetti favorevoli alla riabilitazione intervenuta dopo la condanna. Una di tali ipotesi sarebbe in particolare prevista dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che «riconosce espressi effetti favorevoli di carattere amministrativo ai provvedimenti riabilitativi, pur a fronte della commissione di reati di significativa offensività e che, con particolare riguardo alle esigenze di salvaguardare la sicurezza della circolazione, potrebbero indurre a dubitare dell’effettivo riconseguimento dell’affidabilità necessaria per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida».
Per completezza di trattazione, si riporta a seguire il primo comma del citato art. 120 C.d.S.:
“Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.”
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La pronuncia della Corte Costituzionale
Con sentenza n. 109/2019 del 20/03/2019, la Suprema Corte dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Toscana e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 3 Cost., con le ordinanze di cui si è fatta menzione.
La Corte, in primis, dichiara di non voler procedere alla restituzione degli atti ai giudici a quibus per una nuova valutazione delle questioni alla luce dello ius superveniens, in riferimento all’entrata in vigore, successivamente alle ordinanze di rimessione in esame, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, che ha tra l’altro modificato il secondo comma dell’art. 43 del TULPS, oggetto di censura.
In virtù del principio tempus regit actum, infatti, una normativa sopravvenuta rispetto all’adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2019, n. 49 e n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018).
Quindi, il Giudice delle Leggi esprimeva il proprio parere di infondatezza nel merito delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, ribadendo quanto già sancito con la sentenza n. 440 del 1993, ovvero che «il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il “buon uso” delle armi stesse»; e ha osservato, altresì, che «[d]alla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio, a detta della Corte, «un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica (su tale dovere, ex plurimis, sentenze n. 115 del 1995, n. 218 del 1988, n. 4 del 1977, n. 31 del 1969 e n. 2 del 1956): beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi».
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Brevi considerazioni conclusive
Se, a parere della Corte Costituzionale, non può ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d’armi anche nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, sarebbe altresì opportuno far luce su taluni aspetti valevoli di ulteriori riflessioni.
Si dovrebbe difatti tenere in debita considerazione la lapalissiana disparità di trattamento – palesemente antitetica rispetto al dettato costituzionale di cui all’art. 3 – cui andrebbero incontro i ricorrenti, se la loro situazione di fatto fosse posta a confronto con quella dei rei accusati al giorno d’oggi di ipotesi delittuose di furto di lieve entità, i quali potrebbero di regola beneficiare dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., evitando così le conseguenze pregiudizievoli in ordine alla possibilità di ottenere la licenza di porto d’armi, subite invece, per mero automatismo, dai ricorrenti.
Sarebbe, infine, il caso di riflettere peraltro su eventuali profili di incompatibilità della norma in esame – poi novellata – con l’art. 27, comma terzo, della Costituzione, il quale, facendo richiamo alla funzione rieducativa della pena, si porrebbe in contrasto con misure così aspre come quella innanzi analizzata.
La sentenza n. 313 del 1990 della Consulta, difatti, evidenzia come i valori di reintegrazione, intimidazione e difesa sociale abbiano sì un fondamento costituzionale, «ma non tale da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena». Così, se la finalizzazione fosse orientata verso quei caratteri, «si correrebbe il rischio di strumentalizzare l’individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l’esemplarità della sanzione».
Al Legislatore, dunque, anche la Suprema Corte, con la sentenza n. 109/2019, rimette la libertà, entro il limite della non manifesta irragionevolezza, «di declinare diversamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, ad esempio attraverso previsioni […] che attenuino la rigidità della preclusione, allorché sia intervenuta la riabilitazione del condannato».
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