Il dolo di cui all’art. 483 c.p.: brevi cenni sui profili di criticità applicativa.

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Il tema in questione è assai complesso ed è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinale ancor prima di essere stato oggetto di un notevole approfondimento giudiziale.

Di conseguenza, l’analisi svolta non potrà che essere sommaria e sintetica.

Innanzitutto, tralasciando di esaminare, per dovere di sintesi espositiva, il dibattito dottrinale intercorso tra la seconda metà dell’ottocento ed i primi del novecento[1], corre l’obbligo di evidenziare in questa sede che, sin dai lavori preparatori del codice penale, era ritenuto sufficiente, per quanto concerne la falsità in atto pubblico, “la coscienza di commettere una falsità” “per la considerazione che il pubblico ufficiale ha il particolare dovere di attestare sempre ed in ogni caso la verità, per non tradire la pubblica fede in lui riposta”[2].

Tale conclusione, tuttavia, non può rappresentare di per sé la prova che, ai fini della configurabilità del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, basti “la consapevolezza e la volontà della immutatio veri”[3] giacchè l’art. 483 c.p., così come originariamente ideato, rispondeva, oltre a ragioni di politica criminale (quale è quella per l’appunto di tutelare la fede pubblica) anche a quelle di natura simbolica nel senso di soddisfare il “bisogno di rafforzare la fiducia della popolazione nella nuova realtà politico-istituzionale rappresentata dal Fascismo”[4].

Del resto, pure di recente, era affermato come le norme del codice Rocco fossero “calibrate su modelli di amministrazione pubblica che non trovano più (o meglio trovano solo in parte) riscontro nelle moderne forme di partecipazione e accesso diretto dei cittadini ai procedimenti amministrativi”[5], denotando in tal guisa come l’ordinamento giuridico, anche di matrice penalistica, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, fosse radicalmente mutato.

Peraltro, nemmeno la dottrina dell’epoca sembrava aderire all’originario progetto codicistico poiché, pur ravvisando il dolo del delitto de quo “nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto in sè, e nella consapevolezza di agire contro il proprio dovere giuridico o altrimenti senza diritto”[6], stimava (già allora) come non potesse “ritenersi che il dolo del falso in atto pubblico inerisca al fatto stesso, perché è manifesto che si può compiere un fatto di obiettiva falsità documentale senza l’intenzione di falsificare”[7].

Tuttavia, sul finire degli anni cinquanta, la dottrina o almeno, parte di essa, era pervenuta ad una differente conclusione reputando i reati di falso illeciti penali come delitti aventi natura plurioffensiva[8].

In particolare, si perveniva a siffatta tesi giuridica giacchè l’”attività del falsario non ha per oggetto la pubblica fede”[9] e dunque, si stimava contrastante con “la realtà, ed anche con il buon senso, dire che il falsario agisce per offendere tale fede: egli la offende per uno scopo ulteriore che è il vero punto di mira della sua attività criminosa”[10].

Sulla stessa linea scientifica, si registra una dottrina altrettanto autorevole che sosteneva come ciò che contasse “non è tanto che l’agente sia consapevole di alterare naturalisticamente una determinata realtà, quanto che egli si renda conto di provocare una modificazione dotata di rilevanza giuridica e potenzialmente idonea a ingannare il pubblico”[11] nel senso di essere “consapevole di realizzare una falsità che metta in pericolo la certezza del traffico giuridico”[12].

Di conseguenza, si giunse alla conclusione secondo la quale, affinché possa sussistere il reato di falso, è “necessaria anche la prova dell’avvenuta lesione o messa in pericolo dei singoli interessi garantiti dall’integrità dei mezzi documentali”[13].

Inoltre, tale approccio scientifico è sicuramente correlato alla natura offensiva del bene giuridico protetto dall’art. 483 c.p.; infatti, laddove l’interesse tutelato dalla norma de qua si voglia ravvisare nella sola fede pubblica, non potrebbe reputarsi sussistente quanto sin qui appena sostenuto sicchè, come rilevato dalla Cassazione in una decisione risalente, la obiettività giuridica, propria della struttura dei reati di falso, “consiste nella tutela della genuinità (materiale) e nella veridicità (ideologica) di determinati documenti”[14] e, quindi, “rimangono estranee le nozioni di danno o di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall’alterazione possa derivare alla pubblica fede, che è l’unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice”[15].

A conferma della correlazione tra la natura del reato di falso e l’elemento soggettivo di questo illecito penale, si segnalano diverse pronunce emesse in sede di legittimità in cui, preso atto della natura monoffensiva di tale reato, era reputata sufficiente “la coscienza e volontà dell’alterazione del vero, escludendo la rilevanza dell’animus nocendi vel decipiendi, così che il delitto possa dirsi integrato anche quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere o con la convinzione di non produrre alcun danno”[16].

Ciò nonostante, si osserva che la Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 46982 del 25/10/07, nell’affermare che, “ai delitti contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un’offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti, simboli, documenti, etc. – bene oggetto, senza dubbio, di primaria tutela dei delitti in argomento – anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto” si allineava, in buona sostanza, sulla scorta di quanto già affermato dalla Cass. pen., Sez. 5, con la decisione del 15 gennaio 2004, dep. il 23 febbraio 2004, rv. 227939 in cui si sosteneva a sua volta che “il falso in atto pubblico, a seconda del suo tenore, può ledere la certezza di diritti soggettivi, oltre che l’interesse pubblico”.

La chiave di lettura, che emerge da questo obiter dictum, ancora pertanto la natura plurioffensiva dei delitti di falso sotto il versante vittimologico parametrandola, per l’appunto, rispetto a colui che viene leso in suo diritto.

Infatti, non sembra essere un caso che, nella parte iniziale di questo arresto giurisprudenziale, la Cassazione, rilevando come il previgente codice Zanardelli avesse risolto “sul piano normativo, la questione, circa la offensività dei reati di falso, condizionando espressamente la punibilità delle falsità in atti pubblici (artt. 275, 276, 279, 283 c.p.p.) e in atti privati (art. 280 c.p.p.) alla circostanza che dalla falsificazione potesse “derivare pubblico o privato nocumento” e, prendendo atto altresì dell’insorgere di tendenze formalistiche insorte dopo l’emanazione del codice Rocco a causa da un lato, dell’assenza, nell’impianto del nuovo codice penale, “di un’espressa previsione sul danno”, e, dall’altro lato, per “la definizione che nella succitata Relazione viene data della pubblica fede – come “fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi e documenti) ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un valore importante”, si lasciava “scappare” uno sfogo giuridico del seguente tenore: è “da ritenere che il contrasto di cui ci occupiamo non sarebbe mai sorto, se fosse stata adottata l’esplicita previsione sul danno contenuta nel Codice Zanardelli”.

Di talchè è evidente che con questa pronuncia, riconoscendo, come suesposto, la natura plurioffensiva dei delitti di falso, era superato quel diverso indirizzo nomofilattico che sosteneva, viceversa, come, nei reati di questo tipo, fossero “estranee le nozioni di danno e di profitto, bastando al perfezionarsi del reato il mero pericolo che dalla contraffazione o dall’alterazione possa derivare alla fede pubblica, che è l’unico bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice”[17].

 Quindi, come logica conseguenza, veniva altresì travalicato quell’indirizzo interpretativo secondo cui, “a nulla rileva, ai fini della sussistenza del reato, che l’ “immutatio veri” sia stata commessa non solo senza l’ “animus nocendi vel decipiendi”, ma anche con la certezza di non produrre alcun danno”[18].

Quanto appena esposto, del resto, trova esaustiva conferma nelle successive sentenze emesse dopo questo arresto giurisprudenziale.

Difatti, in sede di legittimità, nelle decisioni successive al 2007, era dichiarato che i “delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente”[19] così come in quelle di merito, era osservato che il “reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico può avere natura plurioffensiva quando si verifica un pregiudizio alla fede pubblica e contestualmente un pregiudizio alla certezza di un diritto individuale”[20].

La Cassazione, quindi correttamente declinando tale principio di diritto ai casi sottoposti al suo scrutinio giurisdizionale, riconosceva, come parte lesa:

  • la società assicuratrice, nel caso  di “infortuni simulati” e di “malattie fittiziamente prolungate”[21];

  • il “proprietario del fondo frontista nel caso in cui il soggetto attivo del reato abbia indotto l’ufficio tecnico comunale a rilasciare il permesso di costruire attestando falsamente la conformità dell’erigendo fabbricato alla disciplina urbanistica”[22].

Inoltre, una volta circoscritti in tal modo i presupposti applicativi richiesti per poter acclarare tale elemento soggettivo, non sembra essere un caso che, in diverse decisioni, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, aveva affrontato l’ulteriore problema di delimitare il margine di applicabilità di tale elemento psicologico.

Infatti, di recente, La Corte di Cassazione escludeva come potesse configurarsi il delitto di cui all’art. 483 c.p. qualora la falsità non sia stata voluta dall’imputato essendo solo conseguente alla leggerezza o alla negligenza di costui.

In particolare modo, gli Ermellini erano giunti a siffatta conclusione giuridica constatando che il dolo richiesto, per questo tipo di illecito penale, coincide con la “volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero”[23].

Di talchè era anche scartata la sussistenza di questo elemento psicologico ogniqualvolta “la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo”[24].

Tale approdo motivazionale, dal canto suo, non rappresenta una novità nello scenario nomofilattico.

Invero, già in altre pronunce, i Giudici di “Piazza Cavour” erano pervenuti alle medesime considerazioni stabilendo in eguale misura come dovesse rifiutarsi “il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo”[25].

In effetti, già da molto tempo, sempre in questa sede, era evidenziato come, nei delitti di falso, il dolo, nel caso di falso in atto pubblico, non fosse in re ipsa nel senso di potersi “ritenersi implicito nella materialità del fatto”[26] dovendo viceversa essere “sempre rigorosamente provato”[27] almeno alla luce della “concreta condotta tenuta dall’agente”[28].

D’altronde, anche la giurisprudenza di merito, in diverse pronunce, aveva parimenti evidenziato come il dolo, sul versante probatorio, “posto che il sistema ignora del tutto la figura del falso documentale colposo”[29] dovesse essere acclarato attraverso “segni esteriori” da intendersi come “modalità estrinseche dell’azione dotate di valore sintomatico”[30] altrimenti, come giustamente rilevato dal Tribunale di Salerno in un recente decisum,  “l’evento sarebbe posto a carico dell’agente come mera conseguenza della sua azione od omissione e si perverrebbe inammissibilmente alla costruzione di ipotesi di responsabilità oggettiva – ossia di imputazione del fatto senza che sia necessario l’accertamento del dolo e senza che il fatto stesso, come nella specie, sia previsto almeno a titolo di colpa”[31].

Infatti, questo giudice di primo grado giustamente rilevava che “quanto al contenuto del dolo generico nella falsità ideologica in atti, esso deve essere connotato – per evitare la completa sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato e quindi per rifiutare il principio del dolus in re ipsa – non solo dalla coscienza e volontà dell’immutatio veri ma anche dalla consapevolezza dell’offensività del proprio agire, sul rilievo che i reati di falso, essendo reati di pericolo, esigono la rappresentazione di esso, con la conseguenza che chi realizza il fatto di reato, ossia colui che compie la falsità documentale, deve avere la coscienza di porre in pericolo il bene protetto nella consapevolezza di agire illecitamente, essendo la rappresentazione del pericolo un requisito del dolo generico nei reati di falso documentale che lo richiedono”[32].

Inoltre, la necessità, specie da parte della giurisprudenza di merito, di evitare un appiattimento di questo elemento soggettivo sul dato ontologico, non rimaneva un fatto isolato e confinato ai delitti di falso siccome, sono state formulate le stesse valutazioni giuridiche anche per altri reati che nulla hanno a che fare con quelli in esame.

Ad esempio, è stata ritenuta non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale “dell’art. 53 bis d.lg. n. 22/1997, così come introdotto dalla l. n. 93/2001, “anche in ordine all’introduzione del dolo specifico (ingiusto profitto) che, confondendosi con la condotta, finisce col determinare un inaccettabile dolus “in re ipsa”, realizzando un “vulnus” al diritto di difesa ex art. 24 cost.”[33].

Ed ancora, nel delitto di abuso d’ufficio, veniva evidenziato come, sul piano probatorio, dovesse “respingersi ogni tentazione semplificatoria che, partendo dal concetto del “dolus in re ipsa”, identifichi nella stessa illegittimità non solo il dolo generico ma anche quello specifico richiesto dall’art. 323 c.p., ed in esso la consapevolezza dell’ingiustizia del vantaggio o del danno, tali dovendo necessariamente essere quelli effetto di un atto “contra legem”” [34].

Ebbene, la ricostruzione dogmatica del dolo nei delitti di falso così come compiuta che, in sostanza, per un verso, correla il dolo anche in relazione alla volontà di arrecare un pregiudizio e, per altro verso, impone che detto elemento soggettivo venga provato al di là del mero fatto materiale, risulta perfettamente consono al principio della colpevolezza così come consacrato nelle sentenze emesse dalla Consulta nel 1988 (nn. 364 e 1085) che, come è noto, impongono un coefficiente psichico minimo affinchè il fatto possa essere rimproverato al soggetto attivo del reato nonché  conforme al principio di offensività proprio perchè individua, tra le persone lese oltre la generalità dei consociati lesi dall’azione falsificatoria[35], anche il soggetto che, a causa di quel falso, ha riportato effettivamente un danno.

Difatti, ad umile avviso di scrive, solo in tal guisa sono garantiti i precetti ermeneutici sanciti dalla Corte Costituzionale nelle decisioni summenzionate e, segnatamente, da un lato, “includere almeno la colpa dell’agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica. Il fatto (punibile, “proprio” dell’agente)”[36] nel senso di richiedere, “quale essenziale requisito subiettivo d’imputazione, oltre alla coscienza e volontà dell’azione od omissione, almeno la colpa quale collegamento subiettivo tra l’autore del fatto ed il dato significativo (sia esso evento oppure no) addebitato”[37] e, dall’altro lato, appurare che “tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente (siano, cioè, investiti dal dolo o dalla colpa)”[38].

Da ultimo, non sembra essere un caso che (perlomeno) la giurisprudenza di merito, nel ritenere non configurabile il dolus in re ipsa nei delitti di falso, ha ritenuto che, qualora si volesse aderire ad un ragionamento differente, ciò implicherebbe avvalorare una “imputazione del fatto senza che sia necessario l’accertamento del dolo e senza che il fatto stesso, come nella specie, sia previsto almeno a titolo di colpa”[39] tale da cagionare, come ulteriore conseguenza, una palese violazione del “principio di colpevolezza esaltato dalla giurisprudenza costituzionale con la storica sentenza n. 364 del 1988”[40].

Da tale approdo ermeneutico, dunque, consegue che il dolo deve essere acclarato, al di là dell’aspetto meramente formale (ovvero la verifica del falso in sé, per l’appunto, astrattamente considerato), allo scopo di salvaguardare il principio della colpevolezza così come sancito dalla giurisprudenza costituzionale.

NOTE

[1] Tra i maggiori autori dell’epoca che sono intervenuti su questo argomento: Binding K., Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Srafrechts. Besonderer Teil, 2ª ed.; Bd. II, Leipzig, 1904, 226 ss.; Carrara, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, 3ª ed., VII, Lucca, 1874, §§ 3640 ss. .

[2] C.f.r. lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV parte II: Verbali delle sedute della Commissione (lb. I del Progetto), Roma, 1929, 375.

[3] Cass. pen., sez. V, 9/05/08, n. 19094.

[4] Ebner, Dei delitti contro la fede pubblica, in I codici penali del primo decennio di attuazione, I, Milano, 1941, 557 ss. .

[5] Eronia Odette, “Falsità “incauta” nelle certificazioni? Oggettività giuridica ed elemento soggettivo nei delitti di falso, Cass. pen., 2010, 6, 2250” che richiama a sua volta, Borgogno, Documento tradizionale e documento informatico, in AA.VV., Le falsità documentali, a cura di Ramacci, Cedam, 2001, p. 72-73.

[6] Avv. Vincenzo Manzini, Trattato di DIRITTO PENALE ITALIANO secondo il codice del 1930, volume sesto, Torino, Unione Tipografico – Editrice Torinese, 1935, pag. 723.

[7] Ibidem, pag. 682.

[8] Così come puntualmente rilevato da Eronia Odette, nell’opera “Falsità “incauta” nelle certificazioni? Oggettività giuridica ed elemento soggettivo nei delitti di falso edita nella rivista Cass. pen., 2010, 6, 2250.

[9] ANTOLISEI, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, in Riv. it. dir. pen., 1951, p. 631. In senso adesivo, nell’ambito della dottrina più autorevole, BRICOLA, Il problema del falso consentito, in Arch. pen., 1959, I, p. 281.

[10] Ibidem.

[11] Fiandaca Musco, Diritto penale, Parte speciale, Volume I, Terza edizione, Bologna Zanichelli editore, 2002, pag. 536. Contra, DE MARSICO, voce Falsità in atti, in Enc. dir., vol. XVI, Giuffrè, 1967, p. 562-563 secondo cui: “La creazione, insomma, di una categoria di reati di falso plurioffensivi, per i quali uno degli interessi suscettibili di offesa sia come un elemento in bianco della norma, che il singolo caso specifico riempirebbe, non sembra ispirata a rigore scientifico né utile alla sicurezza dei rapporti giuridici” posto che “ciascuno degli interessi che la condotta punibile offende deve presentarsi non proteiforme e fungibile ma univoco e certo nel momento della formulazione della norma. Altrimenti si ricadrebbe in quella teoria dei delitti vaghi, ossia, come il suo primo artefice (Oppenheim) li definì, “delitti con indeterminato oggetto di tutela” “.

[12] Fiandaca Musco, Diritto penale, Parte speciale, Volume I, Terza edizione, Bologna Zanichelli editore, 2002, pag. 536.

[13] Eronia Odette, “Falsità “incauta” nelle certificazioni? Oggettività giuridica ed elemento soggettivo nei delitti di falso, Cass. pen., 2010, 6, 2250.

[14] Cass. pen., sez. V, 5/07/90, fonti: Cass. pen. 1992, 65 (s.m.),  Giust. pen. 1991, II, 468.

[15] Ibidem.

[16] Eronia Odette, “Falsità “incauta” nelle certificazioni? Oggettività giuridica ed elemento soggettivo nei delitti di falso, Cass. pen., 2010, 6, 2250” la quale richiama, a sua volta, le seguenti sentenze: Sez. V, 15 marzo 2005, Scarciglia, in Riv. pen., 2006, fasc. 9, p. 981; Sez. V, 24 gennaio 2005, Incaminato, ivi, 2006, fasc. 5, p. 571; Sez. V, 20 gennaio 2004, Attinà, ivi, 2005, fasc. 3, p. 345.

[17] Cass. pen., sez. VI, 22/05/98, n. 1051.

[18] Cass. pen., sez. V, 5/07/90, fonti: Cass. pen. 1992, 65 (s.m.),  Giust. pen. 1991, II, 468.

[19] Cass. pen., sez. V, 5/12/08, n. 2076.

[20] Uff. indagini prel. Milano, 3/06/10, fonti: Foro ambrosiano 2010, 2, 167.

[21] Cass. pen., sez. V, 5/12/08, n. 2076.

[22] Cass. pen., sez. V, 14/10/08, n. 39839.

[23] Cass. pen., sez. V, 31/05/12, n. 33218.

[24] Ibidem.

[25] Cass. pen., sez. VI, 24/03/09, n. 15845.

[26] Cass. pen., sez. II, 31/05/89, fonti: Riv. pen. 1990, 835.,  Cass. pen. 1991, I,1774.

[27] Cass. pen., sez. V, 31/01/92, fonti: Cass. pen. 1993, 1429 (s.m.),  Giust. pen. 1992, II, 545. In senso conforme: Cass. pen., sez. V, 16/12/86, fonti: Cass. pen. 1988, 1018: “Ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico. Ciò non importa, però, che il “dolo inest in re ipsa”: al contrario, esso deve essere sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione dell’agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo. Quanto alla prova, il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché essa resta affidata ai “facta concludentia”, ossia a quelle modalità estrinseche dell’azione dotate di valore sintomatico; assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l’eventuale scopo perseguito o meno dall’agente, di modo che l’indagine – riservata al giudice di merito – esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti”.

[28] Cass. pen., sez. V, 4/12/07, n. 10720.

[29] Trib. Biella, 3/02/04, fonti: Giur. merito 2004, 1753.

[30] Corte di Appello di Bari, sez. I, 1/06/05, fonti: Giurisprudenzabarese.it 2005.

[31] Trib. Salerno, 16/02/12, n. 529.

[32] Ibidem.

[33] Uff. indagini preliminari Bari, 24/06/04, fonti: Giurisprudenzabarese.it 2005.

[34] Trib. Napoli, 6/02/96, fonti: Foro napoletano 1996, 63 (s.m.).

[35] Dovendosi ritenere tale la fede pubblica sicchè tale locuzione è definibile come la fiducia che il pubblico nutre nei confronti di “determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico” (Fiandaca Musco, Diritto penale, Parte speciale, Volume I, Terza edizione, Bologna Zanichelli editore, 2002, pag. 529).

[36] Corte Costituzionale, sentenza n. 364/88.

[37] Corte Costituzionale, sentenza n. 1085/88.

[38] Ibidem.

[39] Trib. Salerno, 16/02/12, n. 529.

[40] Ibidem.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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