Il domicilio ex lege presso la cancelleria del giudice adito alla luce dei recenti arresti della giurisprudenza in materia di domicilio fisico e digitale nel processo civile ed amministrativo

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Sommario 1. Informatizzazione del processo e domiciliazione digitale 2. La domiciliazione ex lege presso la cancelleria nel processo civile alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali 3. Nel processo amministrativo: l’art. 25 c.p.a. e il domicilio fisico nell’era del PAT  4. Conclusioni.

Con l’avvento del digitale nella vita processuale, le coordinate di molti istituti classici del rito civile[1] e amministrativo hanno subito irreversibili variazioni nel segno di una profonda modernizzazione.

Uno tra gli aspetti del processo che è stato maggiormente interessato dalle nuove tecnologie è certamente quello del domicilio, ossia del luogo presso il quale si ricevono le notificazioni e le comunicazioni. Nella concezione classica, antecedente all’era dell’informatizzazione, per domicilio si intendeva esclusivamente un luogo fisico, materiale, presso il quale si dichiarava di voler ricevere le notificazioni a mezzo dell’ufficiale giudiziario o del servizio postale o, comunque, nelle altre forme previste dalla legge.

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È esperto nella tutela della proprietà industriale e intellettuale.Maria Teresa BartalenaAvvocato, si occupa di diritto civile e svolge la propria attività prevalentemente nel settore banking and finance.Nicola Berardi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, con particolare riferimento al diritto della proprietà industriale e delle nuove tecnologie.Alberto CaveriAvvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa di contenzioso ordinario e arbitrale per conto di enti pubblici e primarie società.Ludovica CerettoAvvocato, svolge la propria attività nei settori del commercio elettronico, del trattamento dei dati personali, del diritto della comunicazione e della pubblicità, dei servizi online e del diritto d’autore.Antonio Faruzzi Avvocato, opera nel settore del diritto commerciale, occupandosi in particolare di operazioni straordinarie di fusione ed acquisizione e di contenziosi civili.Beatrice GalvanAvvocato, si occupa di diritto civile, con particolare esperienza nel contenzioso civile e nel diritto commerciale e societario.Paolo GrandiAvvocato, partner dello studio R&P Legal, esperto di contenzioso commerciale e societario. Assiste primarie aziende del comparto manifatturiero e metalmeccanico, del settore della moda, dell’automotive e della ristorazione.Enrico Lambiase Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa prevalentemente di contenzioso nell’ambito del diritto civile, oltre che di diritto di famiglia e delle successioni.Marco LaulettaAvvocato, opera principalmente nel settore del diritto bancario, della contrattualistica commerciale nazionale ed internazionale, del diritto dell’ambiente e dell’energia.Giovanna MaggiaAvvocato, esperta di diritto commerciale in riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e al settore del commercio elettronico e della protezione dei dati personali.Luca Magistretti Avvocato, si occupa di contenzioso in materia societaria e assicurativa, di responsabilità civile professionale e da prodotto, di procedure concorsuali e di regolamentazione assicurativa.Daniele Merighetti Avvocato, svolge prevalentemente attività di assistenza nell’ambito del diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità contrattuale, alle locazioni ed alla tutela del consumatore.Massimo Moraglio Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile, avendo maturato una particolare esperienza in ambito bancario e nei procedimenti di esecuzione immobiliare.Maria Grazia Passerini Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile, avendo maturato una particolare esperienza nella gestione delle controversie di natura famigliare.Cristiano Principe Avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e, in particolare, di responsabilità civile, diritto commerciale e societario. È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

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Informatizzazione del processo e domiciliazione digitale

Con l’esordio della tecnologia anche nelle comunicazioni interpersonali, si è sviluppato il concetto di domicilio digitale, ossia di un recapito telematico presso il quale accogliere le notifiche degli atti. In questa breve riflessione dovremo esimerci da ulteriori approfondimenti tassonomici e ci concentreremo invece esclusivamente sul rapporto tra domicilio fisico e digitale di un’unica parte nel medesimo giudizio.

In particolare, alla luce della giurisprudenza e della normativa recenti, il rapporto tra i due domicili è stato interessato da rilevanti sviluppi, tanto nel processo civile quanto nel processo amministrativo.

Nel processo civile, è ormai consolidato il principio per cui il domicilio digitale riveste assoluta centralità rispetto a quello fisico.

Questo principio non va estremizzato perché la parte ha pur sempre il diritto di eleggere domicilio fisico (anche presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario) e, in questo caso, sono sempre possibili e valide le notifiche presso questo domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza, infatti, si deve escludere che «il regime normativo concernente l’identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico (nella specie, anche la cancelleria dell’ufficio giudiziario)»[2]. Non è quindi in discussione che l’elezione del domicilio fisico sia possibile e, ove dichiarata, comporti per la parte l’onere di accettare le notificazioni ivi ricevute senza poter opporre l’esistenza del domicilio digitale. Sul punto, nulla quaestio.

 

La domiciliazione ex lege presso la cancelleria nel processo civile alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali

Viceversa, le questioni più interessanti si pongono ove la parte non elegga valido domicilio fisico[3]: sia perché l’elezione avvenga in modo invalido (al di fuori della città in cui ha sede il giudice adito), sia perché l’elezione manchi del tutto.

In questo caso, le norme processuali, tanto nel codice di procedura civile quanto nel codice del processo amministrativo (con una doverosa precisazione su cui si tornerà in seguito), prevedono che il domicilio si consideri ex lege presso la cancelleria del giudice adito[4].

Senonché il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. n. 221 del 2012, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014, prevede oggi espressamente che alla notificazione presso la cancelleria si possa procedere «esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’ articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonche’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia».

Tale norma gode di immediata applicabilità per tutte le notificazioni, anche per quelle da eseguirsi nei giudizi in corso alla vigenza del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nonostante siano iniziati in epoca anteriore[5].

Alla luce del chiaro dettato normativo, la giurisprudenza recente ha quindi inequivocabilmente chiarito che il domicilio suppletivo ex lege presso la cancelleria è inservibile, se è possibile la notifica con modalità telematica[6], presso la casella PEC del difensore.

Ciò significa che la notifica presso il domicilio ex lege presso la cancelleria del TAR è cedevole rispetto al domicilio digitale dell’avvocato. Nei molti casi esaminati di recente dalla giurisprudenza, si dibatteva prevalentemente sulla efficacia delle notifiche in cancelleria per il decorso del termine breve per le impugnazioni. L’orientamento prevalente, fondato sul chiaro tenore della norma richiamata, è oggi nel senso di ritenere inservibili queste notifiche a tali fini ove fosse stata possibile la notifica telematica a mezzo PEC.

Per di più, un tale principio vale anche se il difensore non abbia indicato espressamente negli atti di causa il domicilio digitale PEC, dovendosi considerare il notificante onerato di individuare autonomamente la casella iscritta nel pubblico registro. Ogni avvocato è infatti onerato di comunicare al proprio Consiglio dell’Ordine il domicilio digitale, nella forma della casella PEC, che l’ente provvederà a censire nei pubblici registri validi ai fini della notificazione. L’avvocato notificante è quindi sempre in grado di verificare sui registri pubblici quale indirizzo di posta elettronica certificata sia associato a ciascun collega, consultando i pubblici registri, e deve ricorrere alla notifica presso quel domicilio digitale, «pur non indicato negli atti dal difensore medesimo»[7].

In un caso, persino l’omessa indicazione sia del domicilio fisico, sia del domicilio digitale PEC che del codice fiscale del difensore, è stata ritenuta insufficiente a giustificare una notifica fisica presso la cancelleria. Il giudice ha ritenuto che il notificante potesse (e dovesse) rintracciare la casella corretta del difensore della parte notifica attraverso la consultazione dei pubblici registri e che, nonostante l’assenza del codice fiscale, fosse comunque possibile individuare con certezza la casella di destinazione. L’omissione del codice fiscale, infatti, non è sufficiente in sé a configurare una impossibilità, per causa imputabile al destinatario, della notificazione a mezzo PEC[8].

Va infatti precisato che ove la notificazione via PEC non fosse possibile per causa imputabile al destinatario[9], si riattiverebbe la possibilità di notificare presso il domicilio ex lege presso la cancelleria, come riconosciuto dalla giurisprudenza recente[10].

La giurisprudenza precisa infatti che il domicilio ex lege in cancelleria è recessivo rispetto a quello digitale esclusivamente ove sia percorribile l’opzione della notifica in modalità telematica a mezzo della posta elettronica certificata. Sul punto si consideri anche che, secondo un orientamento – solo di recente affermatosi – la notifica PEC si considera validamente effettuata nonostante l’esito sostanzialmente negativo quando questo dipenda esclusivamente da causa imputabile al destinatario.

I principi suesposti valgono anche in relazione al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile[11].

In generale, si consideri però che ove l’elezione del domicilio presso la cancelleria del tribunale non sia ex lege, bensì volontaria, le notificazioni sono considerate ivi sempre valide e possibili[12].

Quanto alla qualificazione giuridica della notifica eseguita presso la cancelleria, la giurisprudenza conclude per la figura patologica della nullità[13], con la conseguenza che – nel caso di raggiungimento dello scopo – il vizio potrà dirsi sanato.

 

Nel processo amministrativo: l’art. 25 c.p.a. e il domicilio fisico nell’era del PAT

Venendo al giudizio amministrativo, sul punto, come si anticipava pocanzi, il dettato normativo, per come novellato a seguito dell’introduzione del PAT, ha definitivamente sedato ogni dubbio.

La norma che prevede la domiciliazione ex lege in segreteria, nel caso di difetto di valida elezione di domicilio fisico (art. 25 c.p.a., D. lgs. 104/2010) ha subito recentemente una profonda modernizzazione.

I nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 25, introdotti dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, hanno in parte ridisegnato la struttura della domiciliazione nel processo amministrativo, alla luce del nuovo regime del PAT.

Il comma 1-bis prevede anzitutto l’applicabilità anche nel processo amministrativo del già discusso articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Sicché anche in quest’ambito sono ormai definitivamente mutuate tutte le considerazioni maturate dalla giurisprudenza civilistica e supra sinteticamente richiamate[14].

Anche nel processo amministrativo, quindi, la notifica in cancelleria come domicilio ex lege è esclusa in favore della notifica telematica, in osservanza ai pacificamente applicabili principi elaborati dalla dottrina civilistica[15].

In ogni caso, il problema si pone solo in retrospettiva, per quei ricorsi iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2017.

Il successivo comma 1-ter del medesimo art. 25 c.p.a. ha infatti ulteriormente stabilito che l’istituto d della domiciliazione ex lege presso la segreteria venga del tutto meno per quei ricorsi iscritti a ruolo dal 1 gennaio 2018 e quindi assoggettati al nuovo regime del PAT. Nella cornice concettuale di un processo amministrativo telematico, il legislatore ha inteso escludere in radice la necessità stessa di una domiciliazione fisica. A valle di questo chiaro dato normativo, la modulistica per l’iscrizione a ruolo si è adeguata indicando la domiciliazione come informazione solo “facoltativa”.

Il nuovo tessuto dell’art. 25, per come ridisegnato dal legislatore, ha lo scopo di «depotenziare la portata dell’elezione di domicilio fisico per fare del domicilio digitale il domicilio eletto ex lege in ambito processuale»[16].

Questo intervento appare coerente con il regime delle comunicazioni di cancelleria che, a norma dell’art. 13 del d.P.C.M. n. 40/2016[17], sono effettuate – ormai esclusivamente – per via telematica all’indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici elenchi, anche ai sensi degli artt. 16-ter del d.l. n. 179/2012 e 7 co. 2 della legge n. 247/2012, persino laddove manchi negli atti di causa l’indicazione dell’indirizzo PEC, pure obbligatoria ai sensi dell’art. 136 c.p.a. In questo caso la segreteria provvede alle comunicazioni sull’indirizzo di posta elettronica certificata reperito nei pubblici registri, senza che il difensore possa invocare a tal proposito il beneficio dell’errore scusabile ove lamenti di non aver preso tempestiva visione di una comunicazione così ricevuta[18].

Anche nel processo amministrativo, il domicilio fisico conserva però un suo eventuale ruolo residuale” ove sia impossibile eseguire la notificazione telematicamente, anche per causa imputabile al destinatario[19].

Infine, si deve però considerare che la notifica invalidamente effettuata presso la cancelleria può dirsi sanata ove abbia comunque raggiunto lo scopo. Nella cornice del processo amministrativo, è stato recentemente dibattuto un caso, in cui si contestava la valida notificazione dei motivi aggiunti in cancelleria[20]. Il giudice ha in quel caso ribadito la prevalenza concettuale e sistematica del principio del raggiungimento dello scopo, che sana ogni eventuale nullità.

 

Conclusioni

Ciò premesso, dal complessivo quadro normativo e giurisprudenziale, si possono sinteticamente trarre le seguenti conclusioni.

In generale, l’avvento della tecnologia nella vita processuale e la centralità del nuovo domicilio digitale non ha soppresso la possibilità di elezione del domicilio fisico, che ove dichiarato parrebbe conservare la propria validità, pur in presenza di un concorrente domicilio digitale.

Viceversa, ove il domicilio fisico non sia eletto, normativa e giurisprudenza sono concordi nel postulare la priorità del domicilio digitale – anche non specificamente dichiarato – sulla domiciliazione ex lege in cancelleria o segreteria.

Nel processo civile, il domicilio digitale – anche se non indicato e persino se manca il codice fiscale dell’avvocato – prevale sulla domiciliazione ex lege presso la cancelleria. Il notificante è quindi onerato di reperire la casella nei pubblici registri. L’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 è ormai svuotato di qualsiasi forza precettiva[21].

Se la notificazione PEC non è possibile per causa imputabile al destinatario, ritorna valido il domicilio fisico salvo non si assista a nuove evoluzioni di quel certo orientamento che vorrebbe la notifica perfezionata per fictio.

Nel processo amministrativo, l’elezione di domicilio è ora solo facoltativa e, per i ricorsi dal 2018 in regime di PAT, viene meno la figura stessa del domicilio ex lege in cancelleria. Le notifiche, così come le comunicazioni di cancelleria, si effettuano alla PEC indicata negli atti di causa e comunque estratta dai pubblici registri.

Pur potendo descrivere nei termini suddetti lo stato dell’arte, è d’uopo precisare che la giurisprudenza sull’argomento è però soggetta a continui assestamenti, sicché è sempre raccomandabile la massima prudenza. In generale, la tendenza tanto normativa quanto giurisprudenziale, è inequivocabilmente nel senso di valorizzare al massimo la domiciliazione digitale, nell’ottica di una complessiva informatizzazione dell’intero processo.

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Note

[1] Sul tema, in prospettiva generale sulle innovazioni del processo civile scaturite dall’avvento della tecnologia nel processo civile: S. Zan, Tecnologia, organizzazione e giustizia: l’evoluzione del processo civile telematico, Bologna, Il Mulino, 2004, E.M. Forner, Procedura civile digitale, Milano, Giuffrè, 2015.

[2] Cassazione civile, sez. III, ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1982. Di recente sull’argomento Domicilio digitale: nessuna notifica in cancelleria, in questa Rivista, 8 gennaio 2018, M. Marotta, La regola e l’eccezione: domicilio digitale e la notifica al difensore in cancelleria, in Diritto e Giustizia, 24 maggio 2019.

[3] P. Della Costanza, N. Gargano, Guida pratica al processo telematico, Milano, Giuffrè, 2013, approfondisco il tema in un paragrafo significativamente intitolato “domiciliarsi è ancora necessario?” (p. 71).

[4] Per il codice civile, tale domiciliazione ex lege risale all’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934.

[5] Cassazione civile, sez. VI, ord. 14 dicembre 2017, n. 30139, sez. VI, 23 maggio 2019, n. 14140, sez. II, ordinanza 11 aprile 2019, n.10183.

[6] Sulle notifiche telematiche, si veda F. Sassano, Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2018.

[7] Cassazione civile, sez. III, ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1982, sez. I, sentenza 18 gennaio 2019, n. 1411, meno di recente, in senso contrario, Cassazione civile, sez. III, sentenza 29 settembre 2017, n. 22838, secondo cui la notificazione presso la cancelleria era possibile ove il difensore avesse omesso – in violazione dell’art. 125 c.p.c. – di indicare il proprio domicilio digitale negli atti di causa.

[8] Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23 maggio 2019, n.14140.

[9] Ad esempio ove la casella di destinazione sia non funzionante o piena.

[10] Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 23 maggio 2019, n. 14140, sez. III, sentenza 8 giugno 2018, n. 14914, sez. III, sentenza 11 luglio 2017, n. 17048, sez. VI, sentenza 14 dicembre 2017, n. 30139, sez unite, sentenza 31 maggio 2016, n. 11383.

[11] Cassazione civile, sez. unite, sentenza 23 luglio 2018, n. 19526.

[12] Cassazione civile, sez. III, ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1982; per una diversa prospettiva Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 15 settembre 2017, n. 21519.

[13] Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 giugno 2018, n.14914, sez. I, sentenza 18 gennaio 2019, n. 1411.

[14] Per un’applicazione pratica, T.A.R. Toscana, sez. III, sentenza 25 giugno 2018, n. 925, confermata sul punto da Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza non definitiva 11 ottobre 2019, n. 6919.

[15] Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22 maggio 2019, sez IV, 4 settembre 2019, n. 6089.

[16] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 1 ottobre 2018, n. 5619, richiamando le considerazioni svolte nel processo civile da Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 giugno 2018, n. 14914, sez. VI, sentenza 14 dicembre 2017, n. 30139 in relazione al novellato D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies.

[17]Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico“.

[18] Consiglio di Stato, adunanza plenaria, ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33.

[19] T.A.R. Toscana, sez. III, sent. 25 giugno 2018, n. 925, confermata sul punto da Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza non definitiva 11 ottobre 2019, n. 6919.

[20] Consiglio di Stato, sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6919.

[21] Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 giugno 2018, n. 14914, ma negli stessi termini già Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30139.

Avv. Gambetta Davide

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