Il dovere di informazione dell’amministratore di sostegno e le ipotesi di contrasto con il beneficiario

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Indice:

  1. Cenni sull’amministrazione di sostegno
  2. Il dovere di informazione
  3. Ipotesi di disaccordo tra amministratore e beneficiario
  4. Annullabilità degli atti compiuti dall’Amministratore di Sostegno
  5. Rimozione dell’Amministratore di Sostegno
  6. Conclusioni

1. Cenni sull’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla l. n. 6 del 2004 che ha apportato un notevole cambiamento nel panorama degli istituti a sostegno delle persone più fragili, affiancando uno strumento assai più duttile ai ben più rigidi e limitanti istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione.

L’amministrazione di sostegno è tale da poter esser costruita e modulata sulle esigenze del beneficiario cui è destinata a fornire un supporto in termini di rappresentanza ed assistenza, senza mortificare la persona ed anzi, valorizzandone la centralità.

L’amministrazione di sostegno è disciplinata dal Codice Civile agli articoli 404 e seguenti.

L’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare su istanza dello stesso beneficiario o di uno dei soggetti indicati all’art. 417 c.c. .

Il Giudice Tutelare provvede entro 60 giorni con decreto nel quale indicherà le generalità dell’amministratore e del beneficiario, la durata dell’incarico e l’oggetto del medesimo.

E’ auspicabile che il decreto preveda ed elenchi nel dettaglio: gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto dell’amministrato sostituendosi del tutto allo stesso; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore; gli atti che il beneficiario può compiere da solo in completa autonomia.

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2. Il dovere di informazione

L’aspetto che in questa sede si vuole trattare è il dovere di informazione che l’amministratore di sostegno ha nei confronti dell’amministrato.

Si tratta di un aspetto che dovrebbe avere un rilievo peculiare in un istituto che si prefigge di porre al suo centro la persona del beneficiario con il suo bagaglio di esigenze, aspettative e desideri, ma a cui spesso non viene data la meritata importanza.

Anche in punto di diritto, se si fa eccezione per l’art. 410 c.c., la disciplina del dovere di informazione è piuttosto carente e lascia spazio, – forse troppo -, all’interpretazione.

Ai sensi dell’art. 410 c.c. è preciso dovere dell’amministratore “tener conto dei bisogni e delle aspirazioni” dell’interessato. E’ questo il principio che dovrebbe guidare il modus operandi di ogni amministratore.

Ne consegue che, anche laddove l’amministratore si appresti a compiere uno di quegli atti che ha il potere di porre in essere “in nome e per conto dell’amministrato e sostituendosi ad esso”, l’amministratore non può non tener conto dei “desiderata” del beneficiario.

Proprio per questo motivo l’art. 410 c.c. prevede un preciso dovere di informazione che l’amministratore ha nei confronti dell’amministrato. L’amministratore ha l’obbligo di relazionare il beneficiario in merito a tutti gli atti da compiere, deve relazionarsi e confrontarsi con lui cercando di assecondarne le aspirazioni e le aspettative (1).

Il nodo cruciale della questione è che la legge dopo aver previsto questo dovere di informazione ha omesso di trattare le problematiche ad esso inevitabilmente collegate.

3. Ipotesi di disaccordo tra amministratore e beneficiario

La prima domanda rimasta senza risposta è sicuramente, come deve essere inteso l’obbligo di informazione a fronte di un beneficiario le cui facoltà intellettive siano fortemente compromesse.

Secondo una corrente interpretativa minoritaria il dissenso tra l’amministratore ed il beneficiario rileva solo se il secondo è un soggetto dotato di sufficiente discernimento.

E’ stato però osservato dalla dottrina maggioritaria che un’interpretazione di questa portata si allontana da quello che è lo spirito dell’amministrazione di sostegno.

Per questo è dominante l’interpretazione secondo la quale il beneficiario, indipendentemente dal grado della sua capacità, ha in ogni caso il diritto di esprimere la sua volontà, e questa volontà ha effetti giuridicamente rilevanti.

Cosa accade dunque quando l’amministratore intende compiere un atto ma il beneficiario si oppone?

Questo è un altro interrogativo cui la legge non risponde: manca una disciplina specifica in merito al “conflitto” tra amministrato ed amministratore.

Quello che pare certo è che, stante la ratio dell’istituto, lo stato di salute (sopratutto psichica) del beneficiario non può essere un valido motivo per sostenere che i suoi desideri non siano valutati.

In assenza di una norma specifica, l’asrt. 411 c.c. richiama per quanto compatibili, le norme sulla tutela ed in particolare gli articoli 378 e 350 c.c., relativi rispettivamente agli atti vietati al tutore ed all’incapacità all’ufficio del tutore medesimo.

Dunque la soluzione che appare più plausibile in caso di conflitto tra amministratore ed amministrato, circa il compimento di un atto, è che l’amministratore si astenga dal compierlo e ne dia tempestiva informazione al Giudice Tutelare, al quale sarà rimessa la decisione: decisione che dovrà essere adottata valutando la reale coincidenza dell’atto da compiere con l’interesse del beneficiario (2).

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4. Annullabilità degli atti compiuti dall’Amministratore di Sostegno

Cosa accade invece se l’amministratore di sostegno compie comunque l’atto, nonostante il dissenso del beneficiario (e senza darne informazione al Giudice Tutelare)?

In questo caso l’atto può essere annullato su istanza del beneficiario, dei suoi eredi o aventi causa, del Pubblico Ministero o dello stesso amministratore di sostegno. Il termine di prescrizione è di 5 anni e decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione ad amministrazione.

5. Rimozione dell’Amministratore di Sostegno

L’art. 413 c.c. prevede inoltre che il Giudice Tutelare possa rimuovere l’amministratore di sostegno che si sia reso colpevole di negligenza, abbia abusato dei suoi poteri, sia stato inadempiente ai suoi doveri o sia risultato immeritevole del suo ufficio (3). Prima di procedere in tal senso il Giudice Tutelare ha facoltà, così come previsto dall’art. 44 delle disposizione di attuazione del codice civile, di convocare l’amministratore di sostegno  per chiedere informazioni e chiarimenti sulla sua gestione  ed eventualmente dargli indicazioni che tengano conto degli interessi del beneficiario.

6. Conclusioni

L’amministrazione di sostegno è un istituto dai contorni volutamente poco definiti, e questo fa sì che possa esser modellato sulle situazioni più disparate.

Al contempo però, come avviene sempre in mancanza di una normativa rigida e dettagliata, dà adito a molteplici interpretazioni e correnti di pensiero.

Considerata la ratio dell’istituto è opportuno che ogni norma riferita all’amministrazione di sostegno, – ed in particolare quelle che si riferiscono agli aspetti del dovere di informazione e del possibile conflitto (da intendersi non solo come conflitto di interessi, ma proprio come diversità di vedute) tra amministratore e beneficiario -, siano sempre interpretate ed applicate nel senso di garantire la centralità della persona del beneficiario.

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