Il falso ideologico e l’atto pubblico atipico, commento a corte di cassazione; sezione V penale; sentenza 21 novembre 2003.

SOMMARIO: 1) Nozione di fede pubblica; 2) L?atto pubblico penalmente rilevante; 3) Falso ideologico e atto pubblico ?interno?.

1.?????? Nozione di fede pubblica. 

????? La sentenza in epigrafe , riportata in calce, affronta uno dei temi, giudicati in dottrina e giurisprudenza, tra i pi? complessi del diritto penale, la <<enigmatica sfinge>> (1), cio? i reati di falso, nello specifico il falso ideologico e la sua rilevanza nell?ipotesi in cui venga? accertato rispetto ad atto pubblico a carattere interno. A differenza di quanto accadeva in passato (quando fattispecie del tipo in oggetto erano accomunate alla truffa), il codice penale del 1930 tratta distintamente i delitti contro la fede pubblica rispetto ai reati contro il patrimonio.

???? Ormai abbandonato l?approccio cd., in dottrina, soggettivistico-psicologico (2), per il quale la nozione di fede pubblica era da interpretarsi, sul piano normativo, come <<la fiducia usuale che lo stesso ordinamento dei rapporti sociali, e l?attuazione pratica di essi, determinano tra i singoli, o tra la pubblica Autorit? e i soggetti, relativamente alla emissione e alla circolazione monetaria, ai mezzi simbolici di pubblica autenticazione o circolazione, ai documenti, e all?identit? o alle qualit? delle persone>>, la riflessione sul concetto in parola ha accolto generalmente la pi? solida prospettiva cd., in letteratura giuridica, oggettivistico-normativa (3), in base alla quale la locuzione ?fede pubblica? deve intendersi, per effetto di un?esame sistematico delle disposizioni in materia, come la fiducia che la collettivit? ripone in determinati oggetti o simboli sulla cui veridicit? deve potersi fare affidamento per rendere pi? sicuro ed affidabile il traffico giuridico ed economico.

????? Che tale tesi sia anche in linea con l?intenzione del legislatore, in subiecta materia, risulta evidente dall?analisi letterale del testo della Relazione ministeriale al codice del ?30, in cui si legge che <<il concetto di fede pubblica ? inteso come la [?] fiducia che la societ? ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti) ai quali l?ordinamento giuridico attribuisce un valore importante []>>.

????? Nondimeno, discostandosi da questa direttrice interpretativa, parte della dottrina e della giurisprudenza (4) ha ritenuto che si dovesse rinvenire altrove il bene giuridico, tutelato dall?ordinamento penale, proprio di questa categoria di delitti. La cd. tesi processualistica reputa potersi individuare, invero, tale bene giuridico nel valore probatorio specifico dei documenti o delle asserzioni oggetto del processo.

???? ?La Suprema Corte, nella sentenza in esame, pare essersi mossa proprio lungo questa ottica selettiva, dichiarando che <<? noto [] che la legge penale intende proteggere il documento, non per il suo contenuto, ma per la sua attitudine probatoria; ne consegue che i reati di falso sono stati pensati quali veri e propri attentati ai mezzi probatori, vale a dire alle dichiarazioni o ai documenti che godono di credito (per legge o consuetudine) nei rapporti della vita sociale>>.

???? Quest?ultima impostazione ricostruttiva, va segnalato, ? stata, invero, sottoposta a rigorosa critica da parte di chi, in letteratura giuridica (5), obietta che l?errore in cui cade questa concezione interpretativa ? quello di elevare l?interesse alla veridicit? della prova, da bene specificamente protetto nell?ambito della falsit? in atti, a bene tutelato da tutte le norme del titolo VII. Il far prova, si afferma, rappresenta, sul piano sistematico-normativo, solamente uno degli effetti giuridici che un documento pu? produrre, dal momento che quella documentale, come ogni altra forma di rappresentazione, ha una rilevanza giuridica autonoma gi? prima del processo, svolgendo una funzione di comunicazione e conoscenza su cui si fonda l?affidamento dei soggetti (6).

????? A ulteriore conferma di ci? si ? rilevato (7) che anche un documento giuridico nullo o annullabile, pressoch? privo, quindi, di qualsiasi efficacia probatoria, pu? comunque essere oggetto di una condotta di falso penalmente rilevante.

???? Per ragioni di completezza di indagine, interessa inoltre osservare come anche con riferimento alla tesi, da taluni autori (8) avvalorata, in base alla quale le condotte mendaci penalmente rilevanti avrebbero in realt? natura plurioffensiva, sono state formulate fondate riserve circa l?esattezza del principio affermato.

???? Come si ? innanzi accennato, secondo tale ultima impostazione ricostruttiva i delitti contro la fede pubblica farebbero parte della larga categoria delle fattispecie di reato che ledono o pongono in pericolo pi? interessi degni di tutela giuridica; e cio?, la caratteristica peculiare di tali ipotesi delittuose sarebbe da riscontrare, invero, nell?integrazione da parte della condotta criminosa dell?offesa di due beni giuridici: uno comune a tutti i delitti della categoria, l?altro che varia da delitto a delitto. Il primo concerne l?offesa della pubblica fede (cio? della fiducia e della sicurezza del traffico giuridico); il secondo, l?offesa all?interesse specifico che ? salvaguardato dalla integrit? dei mezzi probatori.

???? La tesi non ? affatto convincente.

???? Sono due, sostanzialmente, le obiezioni mosse a tale impostazione interpretativa da gran parte della dottrina penalistica.

???? Innanzitutto, si ? rilevato come gli interessi specifici, a cui questa tesi giuridica mostra di fare riferimento, sono tutelati dalle singole norme incriminatrici solo in via indiretta, atteso che non assolvono nel dettato legislativo la funzione di elementi costitutivi del fatto tipico ai fini della configurabilit? della fattispecie criminosa (9).

???? In secondo luogo, si ? sottolineato (10) che, se si accogliesse tale opinione, si arriverebbe al punto di richiedere, ai fini della sussistenza di un reato, anche l?ulteriore prova dell?offesa di tali interessi specifici, producendo come conseguenza l?appesantimento ed il complicarsi nella fase di accertamento della tipicit? della condotta, che la stessa norma incriminatrice in realt? non richiede.

????? Infine, un?altra considerazione di carattere generale ancora s?impone.

????? E? senz?altro da condividere l?opinione di parte della letteratura giuridica che critica la tecnica di normazione relativa alla tipologia di delitti in oggetto. Si rileva (11) opportunamente che al fine di reprimere penalmente ogni possibile forma di falso, i compilatori del codice penale hanno abusato del metodo casistico, determinando un?eccesso di analiticit? delle disposizioni incriminatrici, cos? da produrre l?effetto opposto a quello desiderato, cio? il restringimento dello spettro applicativo delle norme incriminatrici con la conseguente creazione di non poche lacune, di vuoti normativi, nell?attuale disciplina.

2.?????? L?atto pubblico penalmente rilevante. 

????? Una volta chiarito, secondo gli orientamenti consolidati in letteratura e in giurisprudenza, il contenuto dell?oggetto giuridico del tipo di reato in esame, occorre soffermarsi sugli ulteriori punti centrali su cui la sentenza in epigrafe si concentra: la nozione di atto pubblico rilevante ai fini della configurabilit? del delitto di cui all?art. 479 cod. pen., e la rilevanza del falso ideologico negli atti pubblici cd. interni.

????? Una definizione esplicita di atto pubblico ? contenuta esclusivamente nel codice civile, negli artt. 2699 e 2700. L?art. 2699 dispone che <<l?atto pubblico ? il documento redatto, con le richieste formalit?, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove ? formato>>, e, l?art. 2700 aggiunge che <<l?atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonch? delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti>>.

???? Ebbene, la nozione, che discende dalle disposizioni in parola, che disciplina in modo compiuto l?atto pubblico in ambito civile, non ? altrettanto esauriente per il diritto penale, secondo quanto risulta dall?analisi degli artt. 493 e 476 cod. pen..

????? Da un lato, infatti, l?art. 493 cod. pen. estende, rispetto alla previsione di cui all?art. 2699 cod. civ., la nozione di atto pubblico sotto il profilo soggettivo, stabilendo che le norme sulla falsit? in atti <<si applicano altres? agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell?esercizio delle loro funzioni>>, pervenendo cos? a considerare possibili autori di questi reati anche soggetti diversi dai pubblici ufficiali in senso stretto.

????? Dall?altro lato, l?art. 476, co. 2, cod. pen., amplia, rispetto a quanto statuito nell?art. 2700 cod. civ., il concetto di atto pubblico dal punto di vista oggettivo; prevedendo, infatti, un aggravamento del trattamento sanzionatorio per la contraffazione degli atti pubblici fidefacienti, prova, per effetto dell?argomento logico a contrario, che la falsit? in atti nel diritto penale si configura anche in relazione agli atti pubblici non fidefacienti.

????? La Corte di Cassazione, peraltro, quando ? stata chiamata ad individuare gli elementi distintivi degli atti pubblici dai certificati amministrativi, ha riconosciuto che <<l?atto pubblico [?] ? caratterizzato, in via congiunta o anche solo alternativa, dalla produttivit? di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, nonch? dalla documentazione di attivit? compiute dal pubblico ufficiale che redige l?atto o di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti>> (12), cos? proponendo una definizione di tipo contenutistico, imperniata sul riscontro degli effetti tipici, dell?atto.

????? Pertanto, pu? affermarsi che la nozione di atto pubblico propria del codice penale, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, risulta in definitiva fondarsi, in base a quanto finora esposto, su un requisito di ordine formale, la provenienza dell?atto da un pubblico funzionario (pubblico ufficiale, pubblico impiegato o incaricato di pubblico servizio), e su un requisito di carattere teleologico, la destinazione dell?atto ad una funzione pubblicistica (13).

3. ?Falso ideologico e atto pubblico ?interno?.

???? Tanto dedotto in ordine alla definizione penalmente rilevante di atto pubblico, va ulteriormente, a questo punto, sottolineato che in giurisprudenza appare costante l?orientamento in base al quale sono da riguardare quali atti pubblici – in quanto considerati tappe dell?iter procedimentale amministrativo, per il loro valore di elementi preparatori o strumentali rispetto agli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi –?anche <>> (14).

????? Pertanto, dall?analisi fin qui condotta in merito al concetto di atto pubblico, emerge, senza dubbio alcuno, come corretto l?inquadramento tra gli atti pubblici, operato dalla Suprema Corte nella sentenza in epigrafe, del verbale della commissione di prequalificazione, anche se appartenente alla tipologia propria degli atti ad uso interno, per assenza di rilievo, ai fini propri della disciplina penale, della distinzione tra tali atti e quelli destinati a spiegare in via diretta efficacia nei confronti dei terzi, del pubblico. Tale atto, infatti, pur rivestendo nell?economia del procedimento amministrativo una funzione servente e preliminare rispetto all?atto finale, risulta dotato di autonomia funzionale e, come tale, richiede un?autonoma qualificazione penalistica (15).

???? Invero, anche l’atto preparatorio e l?atto ?interno?, che si inseriscono nell’iter procedimentale, sebbene distinti oggettivamente e soggettivamente da quello conclusivo, alla cui formazione sono predisposti, poich? realizzati da un pubblico ufficiale e destinati a fornire un contributo ai fini di conoscenza e determinazione della pubblica amministrazione, sotto il profilo della rappresentazione dell?attivit? svolta o percepita dal pubblico ufficiale, hanno natura pubblica (16).

????? Da questo punto di vista, il verbale di prequalificazione, contenendo per un verso l?accertamento della veridicit? delle attestazioni fatte e, per altro verso, la verifica della corrispondenza dell?intervento progettato alle prescrizioni tecniche consolidate in materia, rivela, sotto entrambi i profili, natura di atto pubblico penalmente rilevante, concretizzandosi nella documentazione di attivit? compiute da funzionari pubblici che hanno redatto l?atto e i fatti da essi accertati.

????? L?assunto della sentenza in epigrafe, di conseguenza, circa? la assoggettabilit? del verbale di prequalificazione alla disciplina penalistica di cui all?art. 479 cod. pen., corrisponde ai risultati pressocch? concordi ai quali dottrina e giurisprudenza sono giunti prendendo le mosse dalla nozione di fede pubblica negli atti e dalla definizione di atto pubblico ai fini penalistici.

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CORTE DI CASSAZIONE; sezione V penale; sentenza 21 novembre 2003; Pres. MORRONE, Est. FUMO; ric. L. D?Ambrosio, sost. Proc. Gen. presso la Corte d?Appello di Salerno. Annulla senza rinvio capo B) e dichiara inammissibile per il resto il ricorso App. Salerno 14 gennaio 2002.

Falso Ideologico ? atto pubblico interno della P.A. ? atto atipico ? configurabilit?.

(Cod. Pen., art. 479)

Costituisce falsit? ideologica anche l?attestazione del pubblico ufficiale che consapevolmente sostenga essere conforme a parametri (anche di carattere non normativo), indiscussi e determinati da una comunit? tecnica o scientifica ( cc.dd. leges artis), un elaborato a carattere tecnico che tali caratteristiche non abbia. E? certo, infatti, che anche un atto atipico possa essere inquadrato nella categoria degli atti pubblici, ai fini di cui all?art. 479 c.p., atteso che, in base al tenore letterale della norma, ? atto pubblico ogni documento redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alla sua funzione, purch? dotato della capacit? rappresentativa dell?attivit? svolta o percepita. Pertanto, non rileva affatto che il documento redatto dal pubblico ufficiale contenente la falsa attestazione non sia previsto da un?espressa norma che ne indichi i requisiti di forma.

Note:

1) L?espressione ? di ANTOLISEI, in Manuale di diritto penale ? parte speciale II, 1995, p. 56;

2) MANZINI, in Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, 1983, p. 501 e ss.;

3) Cos?, FIANDACA-MUSCO, in Diritto penale, parte speciale, 1997, p. 535;

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4) In questo senso, DE MARSICO, Falsit? in atti, in Enc. del Dir., vol. XVI, 1968, p. 560;

5) NAPPI, in Falso e legge penale, 1989, p. 23 e ss.;

6) Sul punto, NAPPI, voce: Fede pubblica, in Enc. Giur., 1989, p. 4;

7) CATELANI, in I delitti di falso, 1989, p.7;

8) ANTOLISEI, in Manuale di diritto penale ? parte speciale, vol II, 1995, p. 64;

9) NAPPI, op. cit., in Enc. Giur., 1989, p. 4;

10) AMARELLI, Sulla configurabilit? della falsit? ideologica negli atti pubblici dispositivi, in Cass. Pen., 1999, p. 1779;

11) FIANDACA-MUSCO, op. cit., 1997, p. 538;

12) Cass., Sez. Un., 10.10.81, in Foro It. Rep., 1982, n. 79; in senso conforme, Cass., sez. V, 17.05.87, idem, 1988, n. 34; Cass., sez. V, 27.09.95, idem, 1996, n. 12; Cass., sez. V, 10.03.97, idem, 1998, n. 15;

13) In questo senso, GRANDE, Falsit? in atti, in Dig. Disc. Pen., vol. V, 1991, p. 52 e ss.;

14) Cass., Sez. Un., 10.10.81, in Foro It. Rep., 1982, n. 79; pi? recentemente, Cass., sez. VI, 21.03.96, idem, 1996, n. 964;

15) Ex multis, Cass., sez. V, 27.02.1987, in Foro It. Rep., 1988, n.38, ed in Cass. Pen., 1988, p. 1018, n. 871;

16) Cass., sez. V, 24.10.1990, n.11495, in Foro It., 1993, II, p. 436; Cass., Sez. Un., 17.09.1984, n. 7299, in Foro It. Rep., 1986, n. 19;

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