Il fondo patrimoniale

Dario Rombolà 07/04/23

La funzione del fondo patrimoniale e gli strumenti di tutela dei terzi creditori

Indice

1. La garanzia patrimoniale generica art. 2740 c.c.

Ai sensi dell’articolo 2740 codice civile si dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Con ciò si esprime il principio di responsabilità patrimoniale generica che grava su ogni soggetto obbligato.
In forza dell’articolo 2740 c.c. si intende dunque riconoscere una piena tutela al creditore che sarà garantito dall’intero patrimonio del suo debitore.
Al fine di rendere effettiva questa garanzia, a fronte di atti dispositivi fraudolenti del debitore o a fronte di una inerzia pregiudizievole, l’ordinamento mette a disposizione del creditore una pluralità di rimedi.
Si pensi, in termini esemplificativi, alla possibilità del creditore di poter richiedere il sequestro conservativo dei bene del debitore o di agire in surrogatoria, o, infine, di poter rendere inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli ai sensi dell’articolo 2901 c.c. (mediante l’azione revocatoria).
Invero la regola generale di cui all’articolo 2740 c.c è, per stessa ammissione del legislatore, derogabile nei soli casi stabiliti dalla legge (art. 2740 c. 2 c.c).
In altri termini si ammette che la responsabilità patrimoniale generica del debitore sia limitata cosí che quest’ultimo possa rispondere con solo parte dei suoi beni, degradando la tutela generalmente offerta ai creditori.
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2. I patrimoni separati

Esempio emblematico di limitazione della responsabilità patrimoniale generica e’ il fondo patrimoniale.
Esso è disciplinato ai sensi dell’articolo 167 e seguenti del codice civile ed è accostabile, per struttura ed effetti prodotti agli istituti di cui agli articoli 2447 bis c.c. (patrimoni destinati ad uno specifico affare) e 2645 ter c.c.
I tre istituti appena richiamati, nonostante le differenti funzioni che intendono perseguire e la differente disciplina a cui rispondono, sono comunque sia accomunati dalla peculiarità di riuscire a creare una scissione patrimoniale mantenendo una unicità soggettiva.
Infatti in questi casi un soggetto andrà a destinare una parte del suo patrimonio ad uno specifico interesse, conformando la sua proprietà e creando infine due diverse categorie di creditori (quelli cosí detti funzionali e quelli cosí detti generici o residuali).
I creditori funzionali potranno aggredire solo il patrimonio destinato (in deroga all’articolo 2740 co I c.c.) perchè il loro credito nasce per soddisfare lo scopo per il quale è stato segregato il patrimonio; i creditori generici invece potranno aggredire il patrimonio residuale.
Alla luce di ciò appare evidente come queste ipotesi di separazione patrimoniale si contrappongono alle persone giuridiche di cui al V libro del codice civile: esse rappresentano la più risalente ipotesi di separazione patrimoniale che tuttavia è caratterizzata da una duplicazione del patrimonio e da una duplicazione soggettiva, venendosi infatti a creare una persona giuridica con autonoma soggettività.

3. Il fondo patrimoniale: disciplina, funzione, effetto

Ciò posto, analizzata la struttura del fondo patrimoniale, è utile soffermarsi sulla disciplina e sulla funzione di questo strumento per poi individuare gli istituti più efficaci nella disponibilità dei terzi creditori.
Ai sensi dell’articolo 167 c.c. ciascuno o entrambi i coniugi possono, per atto pubblico, costituire un fondo patrimoniale destinando peculiari categorie di beni ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo potrà essere effettuata anche da un terzo con atto tra vivi (previa accettazione dei coniugi) o con testamento.
L’amministrazione dei beni del fondo è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale (articolo 168 c.c.).
Tuttavia l’articolo 169 c.c. prevede una disciplina peculiare in caso di alienazione dei beni del fondo: essi non potranno essere alienati, vincolati o gravati da garanzia reale se non con il consenso di entrambi i coniugi.
Inoltre se sono presenti figli minori sarà altresí necessaria l’autorizzazione del giudice.
Di primario interesse è anche quanto dispone l’articolo 170 c.c. per cui la esecuzione sui beni del fondo può aver luogo solo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi non estranei ai bisogni della famiglia.
Infine il fondo cesserà allo scioglimento del vincolo matrimoniale o, in presenza di figli, al compimento della loro maggiore età.
Alla luce della disciplina brevemente esposta è possibile evidenziare la funzione e la ragione giustificativa dell’istituto.
Il fondo patrimoniale è uno strumento funzionale a destinare dati beni ai bisogni e alle necessità della famiglia. Tali beni vengono, in altri termini, funzionalizzati alle necessità familiari costituendo un patrimonio separato e “destinato” ad uno scopo. L’interesse che persegue uno strumento di tale genere è indubbiamente meritevole di tutela.
Tale meritevolezza è allora sufficiente a giustificare la previsione legislativa che consente con la costituzione del fondo patrimoniale di derogare alla generale previsione di cui all’articolo 2740 co I c.c.
Dopo aver individuato la struttura e la funzione del fondo patrimoniale è meritevole di attenzione l’effetto che esso produce nei particolari riguardi dei terzi.
Si è visto infatti che il fondo patrimoniale destina determinati beni al perseguimento degli interessi familiari: tale destinazione produce invero l’effetto di limitare la disponibilità del bene da parte del proprietario (art. 169 c.c. ).
Tuttavia anche i terzi sono vincolati dalla costituzione del fondo patrimoniale, tanto che, come già visto, non possono escutere i beni del fondo se essi erano a conoscenza che il debito era contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Invero, preliminarmente, il terzo ben potrà venire a conoscenza della esistenza del fondo patrimoniale a lui opponibile in quanto esso, ai sensi dell’articolo 2647 c.c. dovrà essere trascritto.
Il creditore, in altri termini, vanta un credito con chi ha costituito il fondo patrimoniale e quindi potrà conoscere l’esistenza di tale vincolo a lui opponibile grazie al meccanismo della trascrizione; inoltre dovrà indagare lo scopo per il quale i debiti successivi saranno contratti non potendo aggredire i beni del fondo patrimoniale se lo scopo del contratto è estraneo ai bisogni della famiglia.
 

4. La tutela dei terzi

È ben possibile che la costituzione del fondo patrimoniale, creando una separazione patrimoniale e riducendo la garanzia patrimoniale generica, sia reputata pregiudizievole dai creditori antecedenti.
Essendo l’atto di costituzione del fondo patrimoniale un atto di disposizione del patrimonio del debitore i creditori potranno agire con l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 c.c.
Con tale azione i creditori potranno ottenere una sentenza che dichiari, nei loro confronti, l’inefficacia dell’atto dispositivo pregiudizievole.
Essi, tuttavia, dovranno agire entro le tempistiche prescrizionali previste dalla legge (art. 2903 c.c.), dimostrando altresí gli stati soggettivi del debitore disponente.
Comunque sia l’inefficacia dell’atto non potrà pregiudicare i diritti acquisiti da terzi in buona fede a titolo oneroso.
Vi è da notare, tuttavia, che il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria non consentirà al creditore di veder soddisfatte le sue ragioni.
Egli, infatti, otterrà la mera inefficacia nei suoi confronti dell’atto dispositivo pregiudizievole, dovendo poi agire con apposita azione esecutiva per soddisfare la sua pretesa creditoria.
Al generale strumento di tutela di cui all’articolo 2901 c.c. sembra potersi affiancare il ben più efficace rimedio disciplinato dall’articolo 2929 bis c.c.
L’articolo 2929 bis c.c., infatti, è utilizzabile dal creditore pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di un vincolo di indisponibilità (quale si ritiene sia l’istituto di cui all’articolo 167 c.c.), qualora abbia ad oggetto beni immobili.
Il vincolo di indisponibilità, per risultare aggredibile mediante l’articolo 2929 bis c.c., dovrà essere altresí compiuto a titolo gratuito e realizzato successivamente al sorgere del credito.
In questo caso il creditore, se munito di titolo esecutivo, potrà agire direttamente in esecuzione forzata senza dover preliminarmente ottenere la sentenza che dispone l’inefficacia del vincolo dispositivo, benchè trascriva il pignoramento entro un anno.
Lo strumento in esame, dunque, intende agevolare la tutela del creditore che potrebbe essere leso da atti dispositivi, che creano vincoli di indisponibilità a titolo gratuito: per tale ragione l’ordinamento presume la inefficacia di tali atti per un anno, consentendo al creditore leso di agire direttamente con azione esecutiva anche verso i terzi aventi causa del suo debitore.
In questo caso l’onere della prova rispetto alla insussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 2929 bis c.c. graverà sul debitore o sul terzo.
Il creditore risulterà soccombente solo a fronte dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del terzo, fatta sempre salva la previa trascrizione della domanda giudiziale.
La maggior tutela garantita al creditore dall’articolo 2929 bis c.c. rende l’esperimento dell’azione revocatoria residuale o comunque succedanea.

5. Considerazioni conclusive

Vi è da notare che gli strumenti di cui agli articoli 2901 c.c. e 2929 bis c.c., hanno il merito di rendere il sistema maggiormente equilibrato e coerente.
A fronte della possibilità del debitore di creare vincoli di indisponibilità, capaci di funzionalizzare il patrimonio e limitare la garanzia patrimoniale generica, si è voluto garantire ai creditori idonei strumenti di tutela.
I creditori antecedenti al vincolo di destinazione, infatti, potranno opporsi alla creazione dello stesso mediante l’efficace strumento di cui all’articolo 2929 bis c.c. o in subordine mediante l’azione revocatoria di cui all’articolo 2901 c.c.
I creditori successivi alla costituzione del vincolo di destinazione ben potranno conoscere la limitazione della garanzia patrimoniale generica grazie al meccanismo della trascrizione.
Esso renderà tali vincoli opponibili ai creditori e li spingerà ad una maggiore cautela.
Tali coordinate ermeneutiche – come visto – si adattano perfettamente ai creditori di un soggetto che ha costituito un fondo patrimoniale per soddisfare gli interessi familiari.
Anche in questo contesto i creditori antecedenti o quelli successivi alla costituzione del vincolo vanteranno idonei strumenti per veder tutelato massimamente i loro interessi.

Dario Rombolà

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