Con la recente Riforma della Giustizia (Decreto Legge 83/2015) è stato modificato il regime del fondo patrimoniale: istituto per la salvaguardia una parte di patrimonio da eventuali debiti futuri, vincolandolo al soddisfacimento dei soli interessi della famiglia.
Introdotto per la prima volta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione posto nell’interesse del nucleo familiare su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito) destinati in questo modo unicamente al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione derivanti dalla famiglia stessa. Si costituisce generalmente con atto pubblico ed è disciplinato dagli articoli 167 – 171 del codice civile.
Per la creazione un fondo patrimoniale è necessario essere sposati. Il matrimonio è infatti condizione per la sua esistenza ed il fondo patrimoniale viene meno per annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se si è in presenza di figli minori inoltre, si estingue al compimento del loro diciottesimo anno d’età. Il fondo patrimoniale infatti, potrebbe essere un’utile strumento per destinare, ad esempio, un appartamento al nascituro, garantendogli l’esistenza dell’immobile e, se locato, l’accantonamento dell’eventuale somma dei canoni riscossi sino alla sua maggiore età.
Se il vincolo di destinazione ricade su un appartamento, l’eventuale canone di locazione riscosso è utilizzabile per qualsiasi fine? E’ possibile affittare un immobile vincolato tramite il fondo patrimoniale, ma sul canone di locazione riscosso ricadrà il medesimo vincolo di destinazione. Questo significa che tale somma di denaro non potrà essere utilizzata per scopi estranei all’interesse per il quale il fondo è stato creato. Nel caso in cui il fondo patrimoniale sia stato creato per il nascituro, potrà essere utilizzato ad esempio per versare le rate della scuola al bimbo.
Per affittare, o vendere, l’appartamento inoltre (trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione) sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi. In caso di rifiuto di uno dei due, l’altro coniuge potrà ricorrere al giudice purché dimostri che l’affitto o la vendita sono nell’interesse della famiglia. In presenza di figli minori è sempre necessario chiedere l’autorizzazione.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da un solo coniuge, entrambi o anche da terzo benefattore della coppia. Possono essere vincolati tutti i beni che permettono la “pubblicità del vincolo”, ovvero lo strumento che, mediante l’annotazione del vincolo su appositi registri pubblici, permette di presumere che chiunque ne sia a conoscenza.
In altre parole, la costituzione del fondo patrimoniale e le sue eventuali modifiche devono essere annotati sia a margine dell’atto di matrimonio e se imposto a beni immobili e mobili, dovrà essere annotato rispettivamente nei registri immobiliari e mobiliari. Per i titoli di credito bisognerà effettuare l’annotazione del vincolo sul documento. Tale forma di pubblicità rende il fondo patrimoniale opponibile ai creditori che vogliano acquistare diritti sullo stesso. In altre parole, rendendo conoscibile a chiunque la presenza del vincolo sul bene, si crea quella difesa rafforzata che tutela il fondo patrimoniale da eventuali creditori futuri.
Cosa avviene se un bene facente parte del fondo è stato ipotecato prima della creazione del vincolo? In un caso del genere è meglio evitare di inserire nel fondo un immobile già ipotecato, perché in tal caso sopravvivendo l’ipoteca, nei confronti della banca, il vincolo del fondo non avrà alcun effetto.
Cosa succede ai debiti contratti dopo la creazione del fondo?
In questo caso bisogna distinguere tra i debiti che sono stati contratti dopo la costituzione del fondo patrimoniale per scopi inerenti all’interesse della famiglia e quelli che hanno avuto origine da scopi extra-familiari.
I primi, come quelli che riguardano il mantenimento dei beni oggetto del fondo stesso, non troveranno ostacolo. Se il fondo è costituito da un appartamento sito in un condominio, nella prima categoria rientrano anche i debiti derivanti dalle spese condominiali. Significa che il Condominio ed il suo amministratore, se muniti di titolo esecutivo potranno sicuramente pignorare l’immobile per recuperare il credito.
I secondi sono debiti di natura superflua (per esempio l’acquisto di una macchina di lusso) o derivanti da altri interessi (per esempio, dall’azienda di uno dei due coniugi). In questo caso, sino all’ultima Riforma della Giustizia, non potevano essere garantiti dal fondo patrimoniale a meno che il debitore-coniuge avesse costituito il fondo in modo fraudolento. Di conseguenza, il creditore che avesse dimostrato il tentativo del coniuge insolvente di eludere il pagamento ed il pignoramento, avrebbe potuto aggredire il fondo “fasullo”. Tale dimostrazione non era agevole ed il processo,c.d. Revocatorio, era assai articolato.
Oggi le cose sono cambiate in quanto il creditore non dovrà più dimostrare nulla ed il suo pignoramento potrà andare avanti anche se il bene esecutato era stata inserito nel fondo patrimoniale (art. 2929bis). La riforma, infatti, stabilisce che il creditore può ugualmente procedere ad esecuzione forzata, ad esempio mettendo all’asta la casa, con l’unica condizione che quest’ultimo trascriva nei pubblici registri il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione del fondo patrimoniale.
In pratica la nuova legge, invertendo gli oneri, presume che il debitore abbia agito in malafede. A prescindere dalla veridicità, nel caso in cui un creditore inizi il pignoramento sui beni oggetto del vincolo entro un anno dalla sua costituzione, il coniuge-debitore potrà solo opporsi giudizialmente al pignoramento, cercando di dimostrare che il fondo patrimoniale non è stato costituito allo scopo di frodare il creditore e correndo il rischio che nel frattempo il giudice gli ordini di lasciare l’immobile.
In conclusione, nonostante nell’ultimo anno abbia subito dei ridimensionamenti, il fondo patrimoniale potrebbe essere ancora un ottimo strumento per tutelare alcuni beni dalle aggressioni di creditori futuri. L’efficacia del fondo patrimoniale dipende anche dalla situazione debitoria dei coniugi e dall’eventuale presenza di altri beni sui quali i creditori si possano soddisfare, prima di valersi sui beni del fondo.
Si segnala inoltre che l’art.2645ter del codice civile prevede la possibilità di vincolare ad una specifica destinazione un bene, senza necessità che il titolare sia sposato. L’istituto è utile per le coppie di fatto e per attivarlo non è sufficiente che la finalità sia, come nel fondo patrimoniale, il mero interesse di chi lo crea, ma dovrà consistere in un “interesse meritevole di tutela” nel quale rientra sicuramente la tutela del convivente more uxorio.
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