precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. VI – 2, Sentenza del 04/11/2016, n. 22446
La vicenda
La vicenda prendeva l’avvio quando un professionista richiedeva invano ad un condominio il pagamento delle prestazioni rese nell’interesse della collettività condominiale. Successivamente si vedeva costretto a rivolgersi all’autorità giudiziaria per richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini. Il problema è che il professionista aveva ignorato il foro competente; di conseguenza il condominio attore si opponeva al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale di Milano, dovendosi applicare il foro del consumatore (nel caso di specie il Tribunale di Monza). Il professionista convenuto si costituiva dichiarando corretta l’eccezione proposta dai condomini, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
All’esito dell’udienza di prima comparizione, preso atto della richiesta del convenuto di dichiarare cessata la materia del contendere, il giudice disponeva rinvio per precisare le conclusioni, sottolineando che la materia del contendere non risultava del tutto cessata: infatti i condomini insistevano nel pretendere la rifusione delle spese legali, mentre il professionista ne chiedeva la compensazione.
La questione
Il fornitore che ha agito contro il condominio senza ricorrere al foro del consumatore, anche se riconosce l’errore, può pretendere che il giudice compensi le spese processuali del giudizio?
La soluzione
Il Tribunale ha dato ragione ai condomini. Secondo lo stesso giudice, infatti, la persistente controversia sulle spese di lite impedisce di ritenere cessata la materia del contendere. Del resto – ad avviso dello stesso giudice – l’eccezione di incompetenza sollevata dal condominio è risultata fondata. Infatti, il Tribunale ha ricordato che, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica, distinta da quella dei suoi partecipanti, sicché, anche al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, deve applicarsi la disciplina di tutela del consumatore. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha accolto l’opposizione dei condomini, revocando il decreto ingiuntivo, da considerarsi nullo siccome emesso da giudice incompetente.
Le riflessioni conclusive
Secondo un orientamento consolidato, volto a tutelare maggiormente il consumatore, si deve estendere l’ambito di applicazione della tutela prevista dalla disciplina per i consumatori anche al condominio.
A parere della Corte di Giustizia Europea tale orientamento giurisprudenziale mira, con tutta evidenza, a tutelare i consumatori: di conseguenza, le norme a tutela dei consumatori possono essere applicate ai contratti conclusi con professionisti da un soggetto giuridico quale il condominio (Corte di Giustizia, I sez., 02/04/2020 – causa C -329/19). Da notare che – in aderenza allo spirito della legge – il Codice del consumo trova applicazione in ambito condominiale senza effettuare distinzioni in base alle qualità personali dei condomini. Del resto, se si arrivasse alla soluzione opposta, qualsiasi rapporto contrattuale riguardante il condominio di cui fa parte una società (o nel quale è condomino una persona fisica che esercita una qualsiasi attività professionale) dovrebbe essere escluso dall’applicazione della normativa sulla tutela del consumatore. Merita di essere ricordato, però, che secondo una decisione, sempre del Tribunale di Milano, al fine di applicare la disciplina consumeristica, volta all’accertamento della natura vessatoria di una clausola del contratto concluso da un condominio con un imprenditore, deve essere verificata la destinazione delle singole unità immobiliari ricomprese nell’edificio, considerando il condominio come un consumatore qualora le stesse unità immobiliari siano prevalentemente di proprietà di persone fisiche e da queste ultime utilizzate per scopi estranei all’attività professionale eventualmente svolta (Trib. Milano, sez. III, 26/11/2020).
Tale tesi non è, però, condivisibile; si dovrebbe altrimenti ritenere che il soggetto condominio possa repentinamente cambiare identità al solo mutare della destinazione di qualche unità, né si riuscirebbe a fornire la tutela prevista dal d.lgs 206/2005 a quei fabbricati misti composti da immobili con diversa destinazione; al contrario si deve, comunque, aver riguardo al centro di imputazione collettivo e non già ai singoli individui che lo compongono; dall’altra parte una diversa conclusione può portare a gravi problemi applicativi atteso che bisognerebbe individuare il soggetto destinato ad occuparsi di verificare se tutti i condomini sono solo persone fisiche.
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