E’ stata di recente approvata, dalla Conferenza Unificata Stato Regioni, la bozza progetto di decreto ministeriale diretto a modificare il sistema degli incentivi per la produzione di energia solare mediante impianti fotovoltaici, ossia impianti che permettono di trasformare direttamente l’energia solare in energia elettrica grazie al c.d. effetto fotovoltaico.
Attualmente, la materia è regolata dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, “La richiesta degli incentivi per gli impianti fotovoltaici” (c.d. Conto Energia), oggi arrivato alla quinta edizione, rilasciata nel mese di aprile 2010 e subentrato ai precedenti Decreti Ministeriali del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 in materia di incentivazione dell’energia fotovoltaica.
La disciplina innovativa, che potrebbe ancora essere soggetta a modifiche, dovrebbe entrare in vigore nel gennaio del 2011.
Il regime attuale, quello di cui al decreto del 2007, si basa su un sistema di incentivi volti a incoraggiare la produzione di energia solare fotovoltaica.
L’incentivazione di cui al decreto varia a seconda dell’out-put produttivo dell’impianto nonché a seconda che l’impianto sia, non sia o sia soltanto parzialmente architettonicamente integrato.
In merito a tale ultimo punto, il decreto specifica che l’impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli installati al suolo ovvero collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalità diverse da quelle previste per gli impianti integrati e quelli parzialmente integrati..
I parametri di incentivazione attuali possono riassumersi come dalla tabella che segue.
POTENZA NOMINALE DELL’IMPIANTO (KW) |
TIPOLOGIA IMPIANTO |
|||
NON INTEGRATO |
PARZIALMENTE INTEGRATO |
INTEGRATO |
||
A) |
1≤P≤3 |
0,384 |
0,422 |
0,403 |
B) |
3<P≤20 |
0,365 |
0,384 |
0,470 |
C) |
P>20 |
0,346 |
0,442 |
0,422 |
Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti, ossia non subiscono aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo.
Al vantaggio diretto dell’incentivo si aggiunge, inoltre, quello ulteriore di poter trarre profitto dall’energia prodotta utilizzandola per:
1. la cessione in rete (parziale o totale);
2. i propri autoconsumi;
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per gli impianti di potenza fino a 200 kW).
In particolare, quanto alla valorizzazione dell’energia prodotta, si possono utilizzare due diverse modalità:
- quella c.d. indiretta, consistente nella stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il (Gestore dei Servizi Energetici) GSE, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07;
- quella c.d. diretta, ossia attraverso la vendita in borsa o a un grossista (contratto bilaterale).
La tariffa “base” può essere, inoltre, incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
a) per impianti superiori ai 3 kW non integrati il cui soggetto responsabile autoconsuma su base annua almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto (autoproduttori ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999);
b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria
pubblica;
c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi destinazione (industriale, commerciale, agricola) in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;
Il limite massimo per il totale di energia elettrica per cui le tariffe di incentivazione possono essere ottenute è di 1.200 megawatt (MW).
L’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica per l’installazione è di 3.000 MW entro il 2016.
Venendo ora alle proposte di modifica, il progetto di decreto si propone di estendere gli obiettivi nazionali nel decreto del 2007, nonché di introdurre una nuova classificazione degli impianti fotovoltaici e delle modifiche al sistema di incentivi.
La nuova bozza di decreto prevede, tra le altre novità, la semplificazione delle tipologie di installazione, con la previsione di due sole tipologie: “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici” e “altri impianti fotovoltaici“. Scompare la definizione di “parzialmente integrati” e di “integrati”che ha consentito di interpretare in modo molto ampio le prescrizioni del Conto Energia, favorendo l’accesso a tariffe particolarmente incentivanti di interventi architettonicamente poco significativi.
Si è, andati poi ad agire sulle fasce di potenza stabilendone una maggiore differenziazione. Attualmente, infatti, un impianto superiore a 20 kWp gode dello stesso incentivo di un impianto di capacità superiore. La nuova disciplina prevede invece vari scaglioni, da 20 a 200, da 200 a 1000, da 1000 a 5000 e oltre i 5000.
La bozza del conto energia prevede tre variazioni di tariffe nel corso del 2011, con un calo del 6% ogni quadrimestre, a partire dal primo gennaio. Alla fine dell’anno la decurtazione sarà del 18% rispetto a oggi. Scenderà di un ulteriore 6% l’anno sia nel 2012 che nel 2013.
Di seguito la relativa tabella:
INTERVALLO DI POTENZA |
TARIFFA CORRISPONDENTE |
|||||
A) |
B) |
C) |
||||
Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011 |
Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011 |
Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011 |
||||
Kw |
[€/kWh] |
[€/kWh] |
[€/kWh] |
[€/kWh] |
[€/kWh] |
[€/kWh] |
1<P≤3 |
0,402 |
0,362 |
0,391 |
0,347 |
0,380 |
0,333 |
3<P≤20 |
0,377 |
0,339 |
0,360 |
0,322 |
0,342 |
0,304 |
20<P≤200 |
0,358 |
0,321 |
0,341 |
0,303 |
0,323 |
0,285 |
200<P≤1000 |
0,355 |
0,314 |
0,335 |
0,309 |
0,314 |
0, 266 |
1000<P≤5000 |
0,351 |
0,313 |
0,327 |
0,289 |
0,302 |
0, 264 |
P>5000 |
0,333 |
0,297 |
0,311 |
0,275 |
0,287 |
0,251 |
Sono, inoltre, state introdotte di due nuove categorie di impianti fotovoltaici ossia:
- gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, ossia quelli che utilizzano moduli e componenti speciali sviluppati specificamente per sostituire elementi architettonici, per i quali è stabilita una differenziazione in base all’intervallo di potenza in soli tre scaglioni, da 1 a 20, da 20 a 200, e oltre i 200 kW, cui corrispondono altrettante tariffe, come dalla tabella che segue:
INTERVALLO DI POTENZA |
TARIFFA CORRISPONDENTE |
|
A)A) |
1≤P≤20 |
0,44 |
B)B) |
3<P≤200 |
0,40 |
C)C) |
P>200 |
0,37 |
- gli impianti c.d. a concentrazione, che sfruttano particolarmente la componente termica dell’energia solare per la produzione di energia elettrica, per i quali è prevista la medesima differenziazione degli intervalli di potenza ma tariffe diverse, come dalla seguente tabella
INTERVALLO DI POTENZA |
TARIFFA CORRISPONDENTE |
|
A) |
1≤P≤200 |
0,37 |
B) |
200<P≤1000 |
0,32 |
C) |
P>1000 |
0,28 |
Fissato, inoltre, un nuovo obiettivo nazionale di 8.000 MW per il 2020.
Il progetto di decreto sembra incoraggiare impianti integrati in architetture già esistenti, al fine di ridurre l’impatto estetico dei pannelli solari, che spesso provocano obiezioni, in particolare nelle regioni con particolare attenzione all’industria del turismo.
Con riguardo alla potenza incentivabile, la bozza di decreto prevederebbe un aumento dagli attuali 2 mila MW fino ai 3 mila MW. A questa potenza andrebbero aggiunti altri 200 MW per il fotovoltaico a concentrazione e ulteriori 300 MW per gli impianti integrati con caratteristiche innovative.
Il progetto di decreto non è stato unanimemente accolto con favore, in particolare da parte degli operatori del settore i quali temono che la riduzione complessiva delle tariffe di incentivazione possa portare ad un rallentamento nella diffusione degli impianti.
V’è, tuttavia, da riconoscere che il sistema italiano degli incentivi, seppure con gli accorgimenti di cui alla nuova disciplina, resta sempre stato tra i più vantaggiosi d’Europa si che, nonostante il costo impianti fotovoltaici, gli investimenti in tale settore restano ancora estremamente vantaggiosi.
In ogni caso, il progetto non può ancora dirsi definitivo si che può ancora costituire oggetto di modifiche o correzioni.
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