Il Garante per la privacy da parere favorevole all’introduzione di modalità semplificate per la verifica del green pass per il personale scolastico

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Garante per la protezione dei dati personali: Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19- del 31 agosto 2021.

Premessa

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in data 31 agosto 2021 per rendere un proprio parere riguardo allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diretto ad introdurre modalità semplificate di verifica del possesso della certificazione verde per il personale scolastico.

Infatti, l’articolo 9- ter, comma 1 del decreto legge 52/2021 stabilisce che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione nazionale e universitario, ad eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale (comma 3), è obbligato ad esibire la certificazione verde COVID-19. Inoltre, il successivo comma 2 prevede che la violazione di dette disposizioni da parte del personale scolastico e universitario viene considerata assenza ingiustificata e, decorso il quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso. Infine, la richiamata disposizione attribuisce ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi e dell’infanzia il compito di verificare il rispetto delle disposizioni, ovvero del possesso del certificato verde COVID-19 da parte dei soggetti sopra menzionati.

Lo schema sottoposto all’esame del Garante ed oggetto di commento contiene modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative del decreto legge che prevede la individuazione delle specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi e la Piattaforma nazionale –DGC. In particolare, la richiamata normativa prevede che il decreto attuativo del Presidente del Consiglio debba contenere l’indicazione dei dati trattati dalla piattaforma e dei dati che devono essere riportati nella certificazione, nonché l‘indicazione dei soggetti deputati al controllo e i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni verdi ed infine le misure che vengono adottate per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.

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La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine. Il presente lavoro intende fare chiarezza, per quanto possibile, sulle questioni più discusse in merito alla somministrazione dei vaccini, analizzando aspetti sanitari, medico – legali e professionali, anche in termini di responsabilità.   Fabio M. DonelliSpecialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Medicina dello Sport. Profes­sore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano nel Dipartimento di Scienze Biomediche e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Già docente nella scuola di Medicina dello Sport dell’Uni­versità di Brescia, già professore a contratto in Traumatologia Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e tutor in Ortopedia e Traumatologia nel corso di laurea in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. Responsabile della formazione per l’Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica. Promotore e coordinatore scientifico di corsi in ambito ortogeriatrico, ortopedico-traumatologico e medico-legale.Mario GabbrielliSpecialista in Medicina Legale. Già Professore Associato in Medicina Legale presso la Università di Roma La Sapienza. Professore ordinario di Medicina Legale presso la Università di Siena. Già direttore della UOC Me­dicina Legale nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Direttore della Scuola di Specializzazione in Me­dicina Legale dell’Università di Siena, membro del Comitato Etico della Area Vasta Toscana Sud, Membro del Comitato Regionale Valutazione Sinistri della Regione Toscana, autore di 190 pubblicazioni.Con i contributi di: Maria Grazia Cusi, Matteo Benvenuti, Tommaso Candelori, Giulia Nucci, Anna Coluccia, Giacomo Gualtieri, Daniele Capano, Isabella Mercurio, Gianni Gori Savellini, Claudia Gandolfo.

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Lo schema di decreto

Lo schema di decreto presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed oggetto di esame contiene, appunto, un unico articolo in cui sono previste delle modalità alternative di verifica, ossia modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19. Si tratta di una modalità alternativa rispetto all’ordinaria modalità di verifica predisposta attraverso l’app VerificaC19 che consente, a livello nazionale, di verificare l’autenticità e validità delle certificazioni.

Per la realizzazione di questa modalità alternativa, lo schema di decreto prevede l’inserimento di un allegato tecnico sulle Modalità di interazione tra il sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per consentire una semplificazione del controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico.

In particolare, lo schema di decreto prevede la realizzazione di una specifica funzionalità della piattaforma nazionale DGC che, avvalendosi del sistema informativo dell’istruzione-Sidi, renda possibile agli Uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale la verifica quotidiana del possesso della certificazione da parte del personale scolastico.  Tale funzionalità semplificata deve permettere che la verifica del possesso della certificazione sia effettuata prima dell’accesso nelle strutture, ossia nelle sedi nelle quali i soggetti facenti parte del personale scolastico prestano servizio. Viene precisato che questa attività di verifica con riguardo ai dirigenti scolastici viene svolta dall’Ufficio scolastico tecnico competente.

Infine, lo schema di decreto si impegna ad individuare specificamente il ruolo assunto dai diversi soggetti che vengono individuati per la verifica del possesso della certificazione attraverso la nuova funzionalità della Piattaforma nazionale -DGC e che, conseguentemente ed inevitabilmente, trattano dati del personale scolastico soggetto all’attività di verifica.

 

Il parere del Garante

Alla luce di quanto sopra, il Garante ha ritenuto, innanzitutto, che le disposizioni contenute nello schema di decreto assicurino il corretto adempimento degli obblighi che gravano sul personale scolastico previsti ai sensi dell’art. 9-ter del decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52 sull’impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e universitario e, inoltre, ritiene che sia rispettata la disciplina sulle protezione dei dati personali e la disciplina di settore, dettata a livello europeo e nazionale, in materia di certificazioni verdi COVID-19.

Il Garante assicura, inoltre, che lo schema del decreto è conforme alle disposizioni nazionali dettate per garantire la dignità e la libertà del personale scolastico nel luogo di lavoro, richiamando a tal fine le numerose disposizioni vigenti in materia.

Nel parere il Garante considera, inoltre, che lo schema di decreto tiene conto delle indicazioni fornite dal Garante stesso nell’ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni che si sono svolte con i rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute, volte ad assicurare il rispetto di norme di settore, garantendo, in particolare, che i dati siano trattati esclusivamente per la verifica del possesso della certificazione. A tal fine, viene specificato che lo schema di decreto garantisce prevedendo che:

  • i soggetti addetti alla verifica possano accedere esclusivamente alle informazioni relative al mero possesso della certificazione, non facendo accesso, dunque, a quelle ulteriori informazioni che sono conservate o trattate nell’ambito della Piattaforma;
  • l’operazione di verifica del possesso della certificazione siano limitate ai soggetti per i quali è prevista nel giorno odierno la presenza sul luogo di lavoro, andando, quindi, ad escludere dalla procedura di verifica il personale che risulta in quel giorno assente per specifiche ragioni;
  • coloro che sono preposti all’attività di controllo facciano utilizzo della funzionalità esclusivamente per la verifica odierna inerentemente al possesso della certificazione, procedendo alla raccolta di quei dati necessari all’applicazione del citato art. 9 ter;
  • sia garantita una corretta descrizione delle operazioni e delle modalità di trattamento dei dati, soprattutto per ciò che riguarda la messa a disposizione di tali informazioni al Ministero della salute, al fine di assicurare un trattamento dei dati inerenti le certificazioni che sia lecito, corretto e trasparente;
  • sia assicurato che gli addetti selezionati per il controllo della certificazione possano accedere esclusivamente ai dati del personale in servizio nel complesso scolastico di propria competenza.
  • sia assicurato che tali operazioni di verifica siano adeguatamente registrate in appositi log e conservate per dodici mesi.
  • sia assicurato, in ragione della nuova tecnologia che sarà adottata, una valutazione relativa all’impatto della stessa sul trattamento dei dati personali, proprio come previsto dalla normativa europea (Regolamento UE 2016/679), includendo, anche, l’introduzione di procedure appropriate per la salvaguardia della dignità umana proprio in riferimento al trattamento e trasferimento di dati personali previsti in sede di verifica della certificazione verde sul luogo di lavoro.

In conclusione, il Garante, prendendo in considerazione anche le esigenze del Ministero dell’istruzione (in particolare, il fatto che il Ministero abbia la necessità di semplificare il quotidiano processo di verifica per il personale scolastico, che risulta invariato ogni giorno) che hanno dato origine al decreto in esame e alla previsione ivi contenuta di avere a disposizione un metodo alternativo e semplificato di verifica che si affianca a quello ordinario predisposto attraverso l’app VerificaC19, ha ritenuto di potersi esprimere in senso positivo rispetto allo schema di decreto stessa (anche in vista dell’urgenza, conseguente all’imminente avvio delle attività scolastiche, della predisposizione di un sistema alternativo efficace ed efficiente di verifica del possesso della certificazione verde).

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