>>>Leggi il comunicato del Garante<<<
Indice
1. Le innovazioni del decreto
Il decreto, tramite il gran numero di innovazioni, comporta anche delle novità in materia di privacy e dati personali. L’ambito che viene toccato maggiormente è quello che ruota intorno alla digitalizzazione e processo penale telematico, in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti, oppure in materia di registrazioni e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza.
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2. Le modifiche suggerite dal Garante
Il Garante, come si è detto, ha dato parere positivo sulla riforma, ma ha suggerito al Governo di adottare ulteriori tutele nel trattamento dei dati giudiziari, per la loro delicatezza.
Suggerisce dunque di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità dei collegamenti telematici previsti per la partecipazione a distanza alle udienze o alla formazione degli atti giudiziari. Bisognerà anche fare attenzione alla notificazione di atti mediante pubblici annunci su internet, sottraendole all’indicizzazione da parte dei motori di ricerca e precisando il termine massimo di permanenza online.
Inoltre, bisognerebbe introdurre ulteriori tutele per le persone destinatarie di provvedimenti di archiviazione o proscioglimento. Per questo motivo, il Garante suggerisce di introdurre due nuove forme di “oblio”, nel rispetto della presunzione di innocenza. Una prima forma di “oblio” dovrebbe garantire la deindicizzazione preventiva dei provvedimenti giudiziari in modo da sottrarre il nome di indagati e imputati alle ricerche condotte tramite motori generalisti; una seconda forma dovrebbe intervenire, invece, nella fase successiva consentendo ai soggetti coinvolti di richiedere la sottrazione all’indicizzazione, ex post, dei propri dati contenuti nel provvedimento.
Il Garante comunica anche di aver suggerito che anche le disposizioni attuative previste dal decreto legislativo siano sottoposte alla sua attenzione, per conformarne pienamente il contenuto alla disciplina di protezione dati.
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