Il genitore che non riconosce il figlio, anche quando provvede regolarmente al mantenimento, deve risarcire i danni morali e non patrimoniali se è stato assente dalla sua vita. E c’è di più: il padre o la madre che non sono stati presenti devono pagare i danni fin dalla nascita del figlio. Lo ha affermato recentemente il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 832 del 15 giugno 2016.
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Risarcimento al figlio: come funziona?
L’assenza di un genitore (un padre, nel caso di specie) dalla vita del figlio, soprattutto se nella più tenera età, “determina un’immancabile ferita” che potrebbe causare problematiche durante la crescita e che in ogni caso danneggia i diritti che sono riconosciuti al figlio “nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale”.
Il padre o la madre che non hanno rapporti con il loro figlio rispondono quindi di abbandono del minore e sono tenuti a un risarcimento che, stante “l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur“, va liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Nel caso di specie, il padre è stato condannato al pagamento di 52mila euro.
Il genitore assente commette sempre un illecito civile
Quale che siano i motivi alla base dell’assenza del padre dalla vita del figlio, il disinteresse nei suoi confronti produce automaticamente un illecito civile, e in particolare un “illecito endofamiliare“. Il risarcimento dei danni non patrimoniali, dunque, scatta per il semplice fatto che si è determinata “un’integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore”.
In altre parole, se il padre o la madre sono sostanzialmente assenti dalla vita del figlio, e anche nel caso in cui paghino regolarmente il mantenimento dovuto, causano un danno inevitabile che va risarcito a norma di legge.
La formazione di una nuova famiglia non è una scusa
La sentenza n. 832/2016 del Tribunale di Cassino ha anche stabilito che la formazione di una nuova famiglia dopo l’abbandono della prima non è motivo sufficiente per disinteressarsi della vita del primo figlio.
Il genitore in questione aveva infatti dichiarato di non essere stato in grado di vedere la prima figlia anche a causa dei suoi impegni con la nuova famiglia e della sua volontà di non far scoprire alla nuova compagna e ai nuovi figli l’esistenza di una precedente relazione. Per il Tribunale questa circostanza non può rappresentare un’attenuante.
Come funziona l’obbligo di mantenimento?
Il Tribunale di Cassino ha inoltre affermato che l’obbligo del genitore naturale di provvedere al mantenimento del figlio “nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza”.
La sentenza del Tribunale dichiarativa della filiazione naturale produce tutti gli effetti del riconoscimento, incluso l’obbligo a corrispondere a tutti doveri di genitore. Il padre in questione è stato dunque anche costretto a versare una somma forfetaria per il mantenimento della figlia relativa al periodo di circa un anno passato tra la sentenza di riconoscimento giudiziale e il decreto che fissava il contributo mensile dovuto.
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