precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. 2, Sentenza n. 45484 del 11/11/2004; Cass. pen., Sez. feriale, Sentenza n. 34283 del 28/07/2015; Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 48122 del 3/12/2008; Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 16686 del 28/03/2003
La vicenda
Alcuni condomini protestavano nei confronti dei gestori di un bar notturno per la musica ad alto volume proveniente dal locale (che ritenevano insufficientemente insonorizzato) e per il mancato impedimento di assembramenti rumorosi di persone fuori dal bar.
La questione veniva portata da una condomina davanti al Tribunale Penale della città che condannava i gestori alla pena di un’ammenda, nonché al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese di lite in favore della parte civile costituita, per il reato di disturbo della quiete pubblica secondo cui chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.
Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità (art 659 c.p.).
Contro questo provvedimento i gestori ricorrevano in Cassazione sostenendo che non era stata turbata la tranquillità pubblica in quanto dall’esterno del locale non si percepiva la musica, né erano state riscontrate immissioni degne di rilievo, se non proprio per coloro che, come la denunciante, si trovavano immediatamente al di sopra del locale.
In ogni caso, in riferimento agli schiamazzi all’esterno del locale i gestori sostenevano di essere privi dei necessari poteri di vigilanza e d’intervento, ritenendo comunque colpevoli dei comportamenti illeciti gli avventori che stazionavano fuori dal locale.
La questione
Il gestore del bar notturno che disturba i condomini soprastanti può essere condannato per il reato di disturbo della quiete pubblica se non limita il rumore dei clienti che stazionano fuori dal locale?
La soluzione
La Cassazione ha condiviso le motivazioni del Tribunale.
I rumori avevano una potenzialità diffusa, confermata dal fatto che si era costituito un comitato di cittadini della zona e vi erano state segnalazioni di altri residenti dei caseggiati vicini.
Come spiegano i giudici supremi, per la realizzazione del reato è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse.
Il reato si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di cittadini.
In ogni caso secondo la Suprema Corte, risponde del reato di disturbo della quiete pubblica il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.
In particolare, ad avviso dei giudici supremi, il gestore deve segnalare alle pubbliche autorità il comportamento dei clienti già usciti dal locale che sia in contrasto con le norme concernenti la pubblica di sicurezza.
Al contrario, nel caso esaminato, i gestori non hanno mai richiesto un intervento delle pubbliche autorità per arginare o impedire il rumore fuori dal bar.
Le riflessioni conclusive
Il problema centrale è stabilire se il gestore di un locale notturno possa essere condannato per il reato di disturbo della quiete pubblica qualora non faccia nulla per limitare entro confini accettabili il rumore dei clienti che stazionano fuori dal locale.
La decisione in commento sembra in perfetta sintonia con quanto affermato in passato dalla giurisprudenza secondo cui la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte illecite.
Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all’interno dell’esercizio non c’è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l’obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di pubblica sicurezza.
Se, invece, il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell’esercizio pubblico avvenga all’esterno del locale, la responsabilità del gestore è certa qualora risulti che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile il disturbo della quiete pubblica.
In particolare è stato affermato che per gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori all’esterno del locale, il titolare può ricorrere ai più vari accorgimenti, dagli avvisi alla clientela all’impiego di personale dedicato, dalla somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che esse vengano consumate all’interno del locale, fino al ricorso all’autorità di polizia o all’esercizio dello ius excludendi (cioè il diritto di escludere dalle prestazioni il soggetto).
In un caso esaminato dalla Cassazione il titolare di un esercizio, consapevole dei suoi obblighi, aveva adottato alcune misure volte ad impedire che gli schiamazzi prodotti dai suoi clienti potessero recare disturbo ai residenti nella zona; accorgimenti consistiti nell’apposizione, all’entrata del locale, di un apposito cartellone.
Tali misure, però, sono state ritenute insufficienti in quanto non hanno sortito alcun concreto effetto, non avendo determinato alcun apprezzabile risultato, neanche temporaneo, sui disturbi recati dalla clientela (Cass. pen., sez. III, 18/01/2017, n. 22142).
Il gestore, quindi, si deve attivare per rendere le misure adottate efficaci.
Non sembra dunque condivisibile quanto affermato dalla stessa Cassazione secondo cui il gestore di un esercizio commerciale, in capo al quale vi è un obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del proprio locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme sulla pubblica sicurezza, non è ritenuto responsabile del reato di disturbo della quiete pubblica per i rumori molesti fuori dal proprio locale, qualora ponga in essere quanto gli sia possibile per evitare che gli avventori disturbino la tranquillità pubblica, ad esempio, mettendo apposito cartello con cui si invitano gli avventori a non sostare sul marciapiede e ad evitare schiamazzi (Cass. pen., sez. III, 18/12/2014, n. 9633). Leggendo questa decisione, infatti, sembra che, per evitare una condanna per il reato di disturbo della quiete, sia sufficiente che il gestore metta i cartelli e lasci che gli avventori li leggano.
In ogni caso può non essere responsabile per il disturbo della quiete pubblica il gestore del bar se i rumori dipendono da inidonea insonorizzazione dei locali.
Infatti, in un altro caso esaminato dalla Cassazione, la propagazione dei rumori era dovuta ai difettosi materiali utilizzati e, di conseguenza, era possibile ipotizzare che nel fabbricato diventassero udibili anche rumori di non elevata entità obiettiva, tali, pertanto, da non diffondersi verso altri soggetti che abitavano nelle zone limitrofe: in tal caso la condanna del gestore è stata annullata dalla Cassazione (Cass. pen., sez. III, 15/01/2014, n. 1447)
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento