Il giudice di pace, allorché assegnato all’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, non può essere assegnato, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione

 Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca impugnava l’ordinanza emessa da un Tribunale, in funzione di giudice del riesame, con la quale era stato annullato un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale e finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di vari reati di cui agli artt. 319 e 319-quater, cod. pen..

L’ipotesi accusatoria era quella per cui, dietro lo schermo di vendite di immobili di sua proprietà ad imprenditori interessati alla coltivazione di cave per l’estrazione di marmo, a prezzi esorbitanti rispetto al loro effettivo valore, Puglia, nella sua qualità di sindaco del Comune e di responsabile del relativo Servizio tecnico comunale, aveva preteso ed ottenuto indebiti compensi per rilasciare a quelle imprese le necessarie autorizzazioni di sua competenza per l’esercizio dell’attività estrattiva.

Orbene, il Tribunale del riesame, in relazione a tutti gli episodi devoluti alla sua cognizione (capi 15, 16, 17 e 20 dell’incolpazione provvisoria), aveva ritenuto inesistente il fumus commissi delicti.

A fronte di ciò, il ricorso del Pubblico ministero si articolava in quattro motivi così formulati: 1) nullità dell’ordinanza impugnata per essere stato il Tribunale composto con la partecipazione di un giudice onorario in violazione dell’espresso divieto contenuto nell’art. 12, d. 1gs. 13 luglio 2017, n. 116: tale norma – si sosteneva – individua un vero e proprio requisito di legittimazione del magistrato, talché la sua violazione determina la nullità assoluta ed insanabile del provvedimento adottato, a norma degli artt. 178, lett. a), e 179 del codice di rito; 2) nullità assoluta del provvedimento sotto il diverso profilo dell’adozione di esso da parte di collegio formato specificamente per la decisione del relativo ricorso, al di fuori delle previsioni tabellari in vigore in quell’ufficio giudiziario, in assenza di situazioni di emergenza e di qualsiasi provvedimento del capo dell’ufficio; 3) violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nella decisione sul merito delle questioni devolutegli; in particolare, con riferimento al delitto di cui al capo 15), sarebbe stata considerata come legittima la determina con la quale Puglia aveva disposto, in favore della società rappresentata da uno dei suoi ipotizzati correi, la voltura dell’autorizzazione già rilasciata ad altra società per l’attività estrattiva, che invece sarebbe stata vietata dall’art. 33, comma 6, legge reg. Toscana n. 35 del 2015, secondo cui la concessione degli agri marmiferi ha carattere personale ed il trasferimento ne comporta la decadenza; più in generale, con riferimento anche alle restanti ipotesi d’accusa, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di tenere in considerazione gli elementi d’accusa specificamente illustrati nel decreto di sequestro, e richiamati nel ricorso, in tal modo violando il disposto dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, e comunque operando una lettura frammentata ed atomizzata delle emergenze probatorie, senza la necessaria visione d’insieme, nonché obliterando, in particolare, in violazione dell’art. 192, cod. proc. pen., le informazioni testimoniali di talune persone chiaramente rivelatrici del sistema corruttivo apprestato dal Puglia; 4) manifesta illogicità della motivazione con la quale il Tribunale aveva censurato la mancata allegazione, da parte della Procura procedente, di documentazione acquisita presso gli uffici municipali, invece rilevante – secondo quei giudici – per la compiuta disamina delle vicende.

 

Le richieste formulate dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

Veniva depositata requisitoria scritta con la quale il Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del primo motivo di ricorso, con consequenziale assorbimento degli altri.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Veniva considerato fondato il primo motivo con consequenziale assorbimento degli altri.

Si osservava a tal proposito che, a norma dell’art. 9, d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma della disciplina organica della magistratura onoraria, al giudice onorario di pace, allorché assegnato all’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, può essere affidata, in via generale, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale fermo restando però che il successivo art. 12, nel disciplinare la destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, prevede espressamente, con norma innovativa rispetto alla regola previgente, che quei giudici non possano essere destinati, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame.

Ciò posto, si notava come a sua volta la Corte di cassazione avesse avuto modo di affermare che tale divieto di destinazione del giudice onorario integra una limitazione alla capacità del giudice, ai sensi dell’art. 33, cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta, a norma dell’art. 179, stesso codice (Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020) rilevandosi al contempo come siffatto principio dovesse essere ribadito rilevandosi nitidamente l’intenzione del legislatore del 2017 di precludere senza eccezioni, con una norma espressa, l’inserimento dei giudici onorari nei collegi in alcune materie in ragione della specializzazione che esse richiedono o, comunque, della particolare incidenza dei relativi provvedimenti sui diritti del cittadino [ovvero, nel civile, i procedimenti in materia fallimentare e quelli assegnati alle sezioni specializzate; nel penale, i procedimenti di riesame e quelli per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., che sono quelli puniti con le pene più severe].

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l’ordinanza impugnata veniva, pertanto, annullata, con rinvio al giudice emittente, perché procedesse nuovamente al giudizio.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi affermato che il giudice onorario di pace assegnato al Tribunale non può far parte di quello del riesame e ciò alla luce di quanto espressamente preveduto dall’art. 12 del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Oltre a ciò, citandosi un precedente conforme, si evidenzia che tale violazione comporta una nullità assoluta a norma dell’art. 179 c.p.p..

Ove quindi si verifichi una situazione di tal genere, ben si potrà eccepire tale nullità nei modi e nelle forme previste dal codice di rito penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, di conseguenza, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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