Ebbene, appare opportuno, prima di soffermarsi su tale rito alternativo, svolgere una breve premessa sulle modalità di svolgimento del processo penale ordinario.
Infatti, il processo penale nelle forme ordinarie prevede dapprima la celebrazione della Udienza Preliminare, cosiddetta udienza filtro, nel corso della quale il Gup (Giudice dell’udienza preliminare), valuta se la richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal Pubblico Ministero, sia fondata o meno
Nel primo caso, questi, procederà al rinvio a Giudizio e fisserà l’Udienza innanzi alla sezione del Tribunale territoriale competente, innanzi al quale si svolgerà il c.d. dibattimento, in caso contrario, il Giudice dell’Udienza preliminare, emetterà sentenza di non doversi procedere.
Una volta analizzato, seppur sommariamente, quella che è la struttura del rito ordinario, è possibile comprendere al meglio la ratio del giudizio direttissimo.
Come sopra accennato, il Giudizio direttissimo è un rito alternativo poiché segue un iter “anomalo” rispetto al procedimento ordinario in quanto, in questo caso, non è prevista la celebrazione dell’Udienza preliminare ma sarà celebrato direttamente il processo innanzi al Tribunale competente.
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Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
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Giudizio direttissimo: requisiti
In primo luogo va sottolineato come tale rito speciale possa essere attivato unicamente dal Pubblico Ministero nei casi espressamente previsti ex art. 449 c.p.p..
Il nostro codice prevede, quali requisiti fondamentali per l’attivazione del Giudizio direttissimo o l’arresto in flagranza di reato, che si configura quando il soggetto agente viene sorpreso nel momento della commissione del fatto illecito o anche subito dopo che sia stata posta in essere la condotta illecita (c.d. quasi flagranza) o anche nel caso in cui l’indagato abbia reso confessione a seguito dell’interrogatorio.
Nel caso di arresto in flagranza di reato, il Pubblico Ministero di turno potrà presentare l’imputato in stato d’arresto innanzi al Giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto ed il conseguente giudizio, entro 48h ore dall’arresto mentre, nel caso di soggetto libero, questi è citato a comparire in un’udienza non successiva al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro notizie di reato.
Giudizio direttissimo: svolgimento dell’ udienza
Nella maggior parte dei casi, il giudizio direttissimo viene celebrato a seguito dell’arresto in flagranza dell’imputato ed in questo caso, sarà possibile celebrare contestualmente, ovverosia nella stessa sede, sia l’udienza di convalida dell’arresto sia il giudizio nel merito qualora l’arresto sia convalidato.
Una volta convalidato l’arresto, avrà inizio la fase del giudizio vero e proprio, gergalmente definito “direttissima”, nel corso del quale il difensore dell’imputato si troverà innanzi ad una triplice scelta: procedere al dibattimento nelle forme ordinarie; accedere ad uno dei riti alternativi quali ad esempio il rito abbreviato o l’applicazione di pena su richiesta di parti; chiedere un termine a difesa, ovverosia richiedere un breve rinvio al fine di poter studiare al meglio il fascicolo del Pubblico Ministero.
Va sul punto precisato come anche in caso di dibattimento o di rito abbreviato ex art. 438 c.p.p il difensore avrà sempre diritto a consultare gli atti facenti parte del fascicolo del P.M., con la differenza che dovrà farlo in un tempo ristretto.
In concreto quindi, la scelta sulla modalità di svolgimento del giudizio dovrà essere fondata sulla possibilità di applicazione o meno di una misura cautelare personale.
Infatti, qualora il difensore valuterà che non vi siano i presupposti per l’applicazione di una misura cautelare personale, varrà la pena chiedere al Giudice un termine a difesa così da ottenere un rinvio della trattazione del processo, in via alternativa sarà sicuramente più opportuno svolgere in quella sede il dibattimento o uno dei riti alternativi al dibattimento.
Per quanto concerne la scelta di richiedere o meno un rito alternativo, questa dovrà tenere conto non solo dello sconto di pena derivante dall’accesso al rito alternativo ma degli atti di indagine che potrebbero essere incompleti e magari far intravedere la possibilità di ottenere una sentenza assolutoria.
Infatti, il rito abbreviato, non consiste in una scelta di non difendersi né tanto meno in una “confessione” bensì nella decisione di farsi giudicare in base agli atti di indagine che come detto, potrebbero presentare lacune che, in caso di scelta di accedere al dibattimento, potrebbero essere colmate dall’escussione dei testi di lista del Pubblico Ministero.
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