Lineamenti del giudizio immediato custodiale
Il comma 1-bis dell’art. 453 c.p.p. (introdotto con il d.l. 92/2008 c.d. “pacchetto sicurezza”) disciplina il giudizio immediato c.d. “custodiale”.
Tale rito, il cui principale presupposto consiste nella esecuzione di una misura cautelare personale, può essere richiesto dal pubblico ministero anche oltre il termine di 90 giorni previsto per il giudizio immediato “ordinario” ma entro 180 giorni dalla esecuzione della misura cautelare applicata per lo stesso reato per cui si procede, e il relativo provvedimento può essere emesso dal medesimo giudice per le indagini preliminari che si è pronunciato sulla misura cautelare[1].
Altri presupposti indefettibili sono costituiti dalla scadenza del termine per proporre richiesta di riesame e dalla conferma della misura cautelare da parte del tribunale del riesame.
Termine entro il quale può essere chiesto il giudizio immediato
Peraltro, il termine entro il quale il pubblico ministero può richiedere il giudizio immediato nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare decorre dal deposito del dispositivo della decisione da parte del tribunale del riesame, e non dal deposito della motivazione della decisione assunta; la richiesta della pubblica accusa, non può essere formulata, nell’ambito di questa fattispecie, prima che il procedimento di cui all’art. 309 c.p.p., promosso contro il provvedimento applicativo della custodia, non sia stato definito, ovvero che sia inutilmente decorso il termine previsto per la proposizione dell’istanza di riesame. Nell’evenienza in cui l’ordinanza applicativa della misura custodiale sia stata revocata o annullata per la sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza prima che il giudice abbia deciso sulla istanza di immediato presentata dal pubblico ministero, questa deve essere rigettata[2].
Nel caso in cui la richiesta di giudizio immediato venga effettuata prima della conclusione del procedimento di riesame o della scadenza dei termini per la sua proposizione, ciò non costituisce nullità assoluta[3], bensì relativa ai sensi dell’art. 183, n. 1 lett. a), c.p.p.
Il termine per la presentazione della richiesta è sganciato, quindi, da quello ordinariamente dettato per l’accesso al giudizio immediato ordinario, in quanto, in tal caso, previsto nella misura di centottanta giorni che vanno computati a decorrere non dalla iscrizione della notizia di reato nell’apposi to registro (come nel caso di giudizio immediato ordinario), ma dal momento dell’esecuzione della misura custodiale.
Si tratta, dunque, di due istituti autonomi, ciascuno con delle scansioni temporali proprie e non vi sono disposizioni normative che consentano di applicare all’uno i limiti dell’altro[4].
Inoltre, il pubblico ministero può presentare la richiesta di giudizio immediato immediatamente dopo la celebrazione del procedimento di riesame prima che la decisione sia divenuta definitiva[5].
Il pubblico ministero, quindi, deve aver esercitato l’azione penale e l’atto di rinuncia deve essere notificato, con la prova del deposito, al questi e alla persona offesa dal reato.
Il giudizio immediato custodiale può essere richiesto alternativamente a quello ordinario, quando sussistano i rispettivi presupposti, e l’erronea o omessa qualificazione, non inficia la richiesta ricorrendone i presupposti per l’applicabilità di entrambe i riti[6], e pur risultando in capo al giudice per le indagini preliminari di vagliare l’esistenza della evidenza della prova[7].
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[1] Cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 49288 del 29 ottobre 2015, in cui si afferma che “Il giudice che ha emesso un provvedimento cautelare personale non è incompatibile a provvedere in ordine alla richiesta di giudizio immediato cd. custodiale nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto (In motivazione, la Corte rigettando il ricorso avverso il provvedimento di inammis- sibilità della ricusazione, ha osservato che con riferimento alla richiesta di giudizio immediato ai sensi dell’art. 453, comma primo bis, c.p.p., è preclusa al GIP qualsiasi valutazione, anche riferita all’evidenza della prova, salvo che, nelle more della sua decisione, l’ordinanza cautelare relativa ai reati per cui si procede non sia stata revocata o annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza)”.
[2] In tal senso è Cass. pen., sez. V, n. 13914 del 26 febbraio 2015.
[3] Cfr. Cass. pen., sez. I, n. 23549 del 4 febbraio 2015, in cui si afferma che “il decreto di giudizio immediato c.d. “custodiale”, emesso dal GIP su richiesta formulata dal pubblico ministero prima della conclusione del procedimento di riesame o della scadenza dei termini per la sua proposizione, non è sindacabile dal giudice del dibattimento e, incidendo al più sul diritto di intervento dell’imputato, configura eventualmente una nullità a regime intermedio che resta sanata in ogni caso ove venga disposto il rito abbreviato”, confermata da Cass. pen., sez. I, n. 49821 del 10 maggio 2016, secondo cui “è legittimo il decreto di giudizio immediato emesso congiuntamente per reati a citazione diretta connessi ad altri per i quali è prevista l’udienza preliminare. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la dedotta nullità del decreto di giudizio immediato per i reati a citazione diretta sarebbe, comunque, da ritenersi sanata ai sensi dell’art. 183 c.p.p. a seguito della scelta del ricorrente di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato)”.
[4] Cfr., Cass. pen., sez. III, n. 52037 del 11 novembre 2014, secondo cui “nei confronti di un imputato in stato di custodia cautelare, il pubblico ministero, se intenda far ricorso al rito immediato, può richiedere, alternativamente, in presenza dei rispettivi presupposti, il giudizio immediato ordinario o tipico di cui all’articolo 453, comma 1, del c.p.p. ovvero quello cosiddetto custodiale di cui al medesimo articolo 453 commi 1-bis e 1-ter del c.p.p. (da queste premesse, la Corte ha rigettato il motivo di doglianza della difesa che assumeva l’irritualità del giudizio immediato adottato nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare quando era ancora pendente il termine per la proposizione della richiesta di riesame: la Corte ha evidenziato che nello specifico legittimamente il pubblico ministero, pur trattandosi di imputato in stato di custodia cautelare, aveva avanzato richiesta di giudizio immediato ordinario, rispettandone i relativi presupposti – evidenza della prova, previo interrogatorio, rispetto del termine di novanta giorni dall’iscrizione della notizia di reato – tra i quali non era ricompreso quello della definizione dell’impugnazione cautelare di cui al comma 1-ter dell’articolo 453 del c.p.p., riguardante il giudizio immediato custodiale)”.
[5] Cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 47722 del 6 ottobre 2015.
[6] Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 5578 del 8 ottobre 2014, secondo cui “il giudice ha il potere dovere di qualificare correttamente la richiesta del PM di emissione di decreto di giudizio immediato solo formalmente qualificata ai sensi dell’art. 453, commi 1-bis e ter, c.p.p. e nella quale siano stati, invece, richiamati i presupposti del giudizio immediato ordinario ex art. 453, comma primo, stesso codice, stante la diversità dei presupposti che caratterizzano le due ipotesi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’esatto inquadramento della richiesta di giudizio immediato non comporta alcuna “usurpazione” dell’esercizio dell’azione penale, che implicherebbe una richiesta non formulata dal PM ed abusivamente espletata da organo diverso)”, confermata da Cass. pen., sez. V, n. 32432 del 27 aprile 2018, in cui si afferma che “Il giudice ha potere-dovere di qualificare correttamente la genericha richiesta di giudizio immediato formulata del pubblico ministero, senza che ciò comporti alcuna “usurpazione” dell’esercizio dell’azione penale. (Nella specie, il giudice aveva correttamente desunto che la richiesta fosse stata avanzata ai sensi dell’art. 453, comma 1-bis, c.p.p.)”.
[7] Cfr. Cass. pen., sez. II, n. 19666 del 27 marzo 2014, secondo cui “in caso di giudizio immediato “custodiale”, permane, in capo al GIP, il controllo sull’evidenza della prova rispetto alla richiesta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di colui che si trovi in stato di custodia cautelare”. E poi, Cass. pen., Sez. Un., n. 42979 del 14 ottobre 2014, in cui si sostiene che “nel c.d. giudizio immediato custodiale l’adozione della misura cautelare, sia pure seguita dalla definizione della procedura di riesame (o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla) non esaurisce il doveroso apprezzamento dell’evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell’accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione dell’udienza preliminare. Tale apprezzamento va effettuato dopo l’esame di tutti gli atti delle investigazioni compiute e dopo avere offerto alla persona incolpata l’opportunità di interlocuzione – resa possibile dall’avviso a rendere interrogatorio e dalla indicazione dei fatti da cui risulta l’evidenza probatoria – nel rispetto dei termini indicati dall’art. 453 c.p.p., comma 1 bis, funzionali a garantire la speditezza del processo, tenuto conto anche dello stato di privazione della libertà in cui versa l’imputato”.
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