Il Presidente della Terza sezione del Consiglio di Stato, nel decreto n.5950 del 30 ottobre 2021 statuisce che non vi è alcuna violazione della privacy né discriminazione alla luce della possibilità di ricorrere ai tamponi nell’obbligo di green pass in capo agli insegnanti poiché il diritto alla salute pubblica è preminente a quello individuale specie nella funzione di docente; inoltre, la sospensione retributiva non è irreparabile né irreversibile.
I fatti ad oggetto del giudizio
Alcuni insegnanti, in seguito di ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la quale assicura la piena partecipazione del personale docente alla campagna vaccinale contro il Covid-19, propongono appello al Consiglio di Stato.
La normativa di riferimento
Il provvedimento di sospensione impugnato discende dalla normativa emergenziale finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 dove si prevede l’obbligo di green pass per coloro che esercitano attività di docenza e più in generale per tutti i lavoratori.
Sul punto:
- “Obbligo per docenti e personale Ata di possedere il Green pass”
- Consiglio di Stato impone l’obbligo vaccinale per i sanitari
- Ipotesi di obbligo vaccinale durante la pandemia da covid-19 e profili di legittimità costituzionale
Il decreto
Il Presidente della Terza sezione del Consiglio di Stato, nel decreto n.5950 del 30 ottobre 2021 statuisce che non vi è alcuna violazione in materia di privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il certificato verde rilasciato dopo la vaccinazione e che anche il Garante della Provacy è intervenuto sul tema negando l’esistenza di tale pregiudizio.
Peraltro, non si rappresenta alcuna discriminazione poiché il lavoratore che non sceglie di vaccinarsi può comunque ottenere il certificato verde mediante tampone antigenico rapido.
Inoltre, la priorità del diritto individuale alla salute trova un controbilanciamento nella salute pubblica e nel diritto a scongiurare possibili contagi, atteso peraltro che il diritto del docente non viene negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino.
Infine, la natura meramente economica del lamentato pregiudizio esclude l’irreparabilità del pregiudizio, collegato alla infungibilità della funzione di docente.
Le pronunce in caso di professioni sanitarie
Il Tar Puglia-Lecce, Sezione II, con Decreto n. 480 del 5 agosto 2021 respinge l’istanza di sospensione della delibera che, in applicazione dell’art. 4, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione del sanitario che non ha effettuato il vaccino per il Covid-19.
Nel respingere l’istanza cautelare, ha evidenziato che la ricorrente ha tenuto una condotta dilatoria e non collaborativa, tale da precludere all’amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l’obbligo vaccinale. L’Amministrazione, nella specie, ha valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della medesima ad ulteriori e differenti mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con il restante personale sanitario, concludendo in senso negativo.
Con riferimento al danno il Tar ha chiarito che il sanitario può far cessare i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione ex art. 4, comma 1, d.l. 1° aprile 2021, n. 44.
Ha aggiunto il Tar che nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo sono recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima.
Bilanciamento degli interessi
Il Tar Lazio con sentenza n. 7398 del 17 dicembre 2021 ha stabilito che non va sospesa la disposizione del Ministero della istruzione che dispone la sospensione dal servizio del personale della scuola che non ha effettuato il vaccino Covid-19 atteso che, in sede di doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus.
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