Il guard rail è obbligatorio sulle zone da proteggere anche alle strade costruite prima del 1992

Il guard rail è obbligatorio sulle zone da proteggere anche alle strade costruite prima del 1992: Cassazione Civile Sezione III 05 maggio 2017 n. 10916.  L’art. 2 d.m. 223/92 impone  un allegato progettuale riguardante i tipi delle  barriere di sicurezza da adottare, ma quando e in che modo le strade  debbano essere protette da barriere laterali non è stabilito dal suddetto art. 2.

 

Il fatto.

Il proprietario di un veicolo convenne in giudizio l’ente propèrietario della strada perchè il suo veicolo sbandò, invase l’opposta corsia di marcia e, non  trattenuto dalla barriera laterale, precipitò nella scarpata sottostante.  Il Tribunale accolse la domanda integralmente, mentre la Corte di appello la ridusse del 50%. Entrambe le parti ricorrevano in Cassazione, ove l’ente allegava che l’obbligo di barriere laterali sussiste, ai sensi del d.m. 18 febbraio 1992 n. 223, per le sole strade  la cui velocità di progetto sia maggior di 70 km/h, mentre la SP213,  dove avvenne il sinistro, aveva una velocità di progetto inferiore a 40  km/h.

 

La decisione.

Il Supremo Collegio,  preliminarmente, ha rilevato che l’ente deve provare nei termini di rito “la velocità di  progetto della strada nel punto del sinistro, e come e quando tale prova sia entrata nel processo”.

In secondo luogo, ha affermato che non è esatto che le regole dettate dal d.m. si applichino solo alle strade con velocità di progetto superiore a 70  km/h. Per tali strade l’art. 2 d.m. 223/92 impone l’allegazione, al  progetto esecutivo, di un allegato progettuale riguardante i tipi delle  barriere di sicurezza da adottare; “ma quando e in che modo le strade  debbano essere protette da barriere laterali non è stabilito dal suddetto art. 2”, sibbene dalle “Istruzioni tecniche” allegate al decreto, più volte aggiornate (da ultimo, col d.m. 21  giugno 2004).  L’art. 2 delle istruzioni allegate al suddetto d.m. 223/92 stabiliva – senza distinzioni tra tipologie di  strade – che le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di  ritenuta fossero posti in opera “essenzialmente al fine di realizzare  per gli utenti della strada (…) accettabili condizioni di sicurezza”. Il  successivo art. 3, comma 1, primo alinea, soggiungeva che le  barriere laterali dovessero proteggere “almeno i margini (…) di ponti,  viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata,  indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall’altezza  dal piano di campagna”.  In terzo luogo, la colpa della pubblica amministrazione può  consistere sia nella violazione di norme prescrittive (colpa specifica),  sia nella violazione delle regole di comune prudenza (colpa generica).  Il formale rispetto delle prime non vale, dunque, ad escludere di per  sé la possibilità della sussistenza d’una colpa generica della p.a..  Pertanto la circostanza che per una determinata strada il d.m.  223/92 non imponga in astratto l’adozione di misure di sicurezza, non  esime la p.a. dal valutare in concreto sempre e comunque, ai sensi  dell’art. 14 cod. strad., se quella strada possa costituire un rischio per  la sicurezza degli utenti. Si consideri, ad esempio, che il citato d.m.  223/92 si applica unicamente alle strade di nuova costruzione, ma  sarebbe assurdo, secondo la Corte, trarre da ciò la conseguenza che per le strade  preesistenti la p.a. possa tranquillamente disinteressarsi della  sicurezza degli utenti.

Sentenza collegata

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Lattarulo Carmine

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