Il lavoro somministrato – Scheda di Diritto

Redazione 31/10/24

Il lavoro somministrato è una forma di lavoro dipendente caratterizzata da una struttura trilaterale che coinvolge il lavoratore, l’agenzia di somministrazione (o agenzia interinale) e l’azienda utilizzatrice. Questo tipo di contratto è regolato in Italia dal D.Lgs. 81/2015 e rappresenta uno strumento flessibile a disposizione delle aziende per far fronte a esigenze temporanee di personale. L’agenzia di somministrazione assume il lavoratore, ma quest’ultimo svolge la propria attività presso un’azienda utilizzatrice, che ne beneficia per un periodo definito.

Indice

1. Definizione e struttura del rapporto di lavoro


La particolarità del lavoro somministrato risiede nel suo essere strutturato come un rapporto trilaterale:

  • Lavoratore: la persona fisica che presta la sua opera presso l’azienda utilizzatrice.
  • Agenzia di somministrazione: l’impresa specializzata che assume il lavoratore e ne mantiene la responsabilità amministrativa e retributiva.
  • Azienda utilizzatrice: la realtà aziendale presso la quale il lavoratore presta la sua attività lavorativa, ma senza essere legato ad essa da un rapporto di subordinazione diretto.

In sostanza, il lavoratore è assunto formalmente dall’agenzia di somministrazione, la quale stipula un contratto commerciale con l’azienda utilizzatrice. Quest’ultima, a sua volta, ospita il lavoratore per svolgere l’attività lavorativa prevista, senza divenirne diretta datrice di lavoro. Questo tipo di contratto è spesso utilizzato per rispondere a picchi di produzione o per esigenze stagionali e temporanee.

2. Tipologie di contratto di somministrazione


Il lavoro somministrato può essere articolato in due tipologie principali:

  • Somministrazione a tempo determinato: il contratto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore ha una scadenza definita. Viene utilizzato per coprire esigenze temporanee dell’azienda utilizzatrice e ha una durata massima stabilita dalla legge, generalmente non superiore ai 24 mesi, con eventuali proroghe in linea con i limiti stabiliti dai contratti collettivi.
  • Somministrazione a tempo indeterminato: in questo caso, il lavoratore è assunto dall’agenzia con un contratto a tempo indeterminato, ma presta servizio presso diverse aziende utilizzatrici. Questo tipo di rapporto è soggetto a specifiche limitazioni previste dalla normativa, ed è spesso riservato a lavori di natura continuativa.

3. Obblighi e diritti del lavoratore in somministrazione


Il lavoratore somministrato ha diritti e tutele paragonabili a quelli di un lavoratore direttamente assunto dall’azienda utilizzatrice. Tra i principali diritti:

  • Parità di trattamento economico e normativo: il lavoratore somministrato ha diritto alle stesse condizioni economiche, retributive e normative previste per i dipendenti dell’azienda utilizzatrice che svolgono mansioni analoghe, inclusi gli straordinari, i premi e le indennità.
  • Formazione: l’agenzia di somministrazione deve garantire una formazione adeguata per preparare il lavoratore a svolgere le attività richieste.
  • Tutela contro il licenziamento: nel caso di somministrazione a tempo indeterminato, se il lavoratore non è assegnato ad alcuna azienda utilizzatrice per un periodo, ha diritto a ricevere un’indennità di disponibilità da parte dell’agenzia.

È inoltre garantito il diritto all’assistenza sindacale e alla partecipazione alla rappresentanza sindacale in azienda. Il lavoratore somministrato, infatti, può usufruire delle stesse tutele sindacali e sociali previste per i lavoratori direttamente impiegati presso l’azienda utilizzatrice.

4. Obblighi e responsabilità dell’agenzia di somministrazione


L’agenzia di somministrazione, in qualità di datore di lavoro del lavoratore somministrato, è responsabile per:

  • Gestione amministrativa e retributiva: l’agenzia si occupa di erogare la retribuzione e di adempiere agli obblighi contributivi e assicurativi.
  • Tutela della salute e sicurezza: l’agenzia deve garantire che il lavoratore sia informato e formato sui rischi connessi all’attività lavorativa, mentre l’azienda utilizzatrice è responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro.
  • Indennità di disponibilità: in caso di somministrazione a tempo indeterminato, l’agenzia deve erogare al lavoratore un’indennità per i periodi in cui non vi sono assegnazioni attive.

5. Ruolo dell’azienda utilizzatrice


L’azienda utilizzatrice è obbligata a garantire condizioni di lavoro sicure e a mettere a disposizione del lavoratore somministrato tutti i mezzi necessari per svolgere l’attività. Sebbene non sia la datrice di lavoro formale, essa ha responsabilità in materia di sicurezza, deve fornire al lavoratore i dispositivi di protezione individuale (DPI) e si occupa di gestire l’organizzazione del lavoro.
Inoltre, l’azienda utilizzatrice deve informare l’agenzia di somministrazione su eventuali inadempimenti o problematiche relative al comportamento del lavoratore.

6. Vantaggi e svantaggi del lavoro somministrato

  • Vantaggi per le aziende: il lavoro somministrato consente alle aziende di rispondere a esigenze temporanee di personale in modo rapido e flessibile, evitando gli oneri di un’assunzione diretta. Inoltre, questo tipo di contratto facilita l’accesso a personale specializzato per progetti limitati nel tempo.
  • Vantaggi per i lavoratori: il lavoro somministrato offre opportunità di occupazione e la possibilità di accumulare esperienza in contesti diversi. I lavoratori hanno diritto alla parità di trattamento e alle tutele normative riconosciute ai dipendenti dell’azienda utilizzatrice.
  • Svantaggi: per il lavoratore, uno degli svantaggi principali può essere la mancanza di stabilità nel caso di somministrazione a tempo determinato. Per le aziende, il lavoro somministrato può comportare costi più elevati rispetto all’assunzione diretta.

7. Limiti e restrizioni al lavoro somministrato


La normativa prevede limiti sul numero di lavoratori somministrati che un’azienda può impiegare contemporaneamente. In generale, il limite è fissato al 20% del totale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l’azienda utilizzatrice, salvo deroghe previste dai contratti collettivi nazionali.
Inoltre, il lavoro somministrato non è consentito per sostituire lavoratori in sciopero o per mansioni particolarmente pericolose, salvo specifiche eccezioni.

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