Il leasing non è tra le materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria

 

Premessa

La sentenza in commento riguarda una controversia relativa a un contratto di leasing immobiliare, volta ad accertare l’inadempimento contrattuale della società di leasing convenuta e a vedere dichiarato risolto il contratto stipulato tra le parti con la conseguente condanna al rilascio dell’immobile oggetto del contratto.

La parte convenuta, costituendosi, eccepiva preliminarmente l’improcedibilità della domanda in mancanza del previo tentativo obbligatorio di mediazione.

Il Tribunale di Milano, con espresso richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 15200/2018 (1), ha chiarito che, in materia di leasing, l’esperimento della mediazione obbligatoria non è da ritenersi condizione di procedibilità del giudizio, non rientrando il leasing tra le fattispecie previste dall’art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28 del 2010. (2)

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È autore di pubblicazioni su condominio e locazioni.Serena SibonaDottoressa, laureata nel 2017 presso l’Università di Torino, ha maturato esperienze accademiche all’estero. Da gennaio 2018 si dedica prevalentemente al diritto commerciale e al trattamento dei dati personali.Caterina Sola Avvocato, partner dello studio R&P Legal, da oltre 25 anni svolge la propria attività nell’ambito del contenzioso civile, avendo maturato particolare esperienza soprattutto nei procedimenti cautelari ed esecutivi.Stefania Tiengo Avvocato, partner dello studio R&P Legal, si occupa principalmente di contenzioso civile e di assistenza alle imprese nell’ambito della contrattualistica, soprattutto nel settore immobiliare e delle locazioni.Monica Togliatto Avvocato, partner dello studio R&P Legal, dottoressa di ricerca in diritto civile presso l’Università degli Studi di Torino. Si occupa di diritto della pubblicità, proprietà intellettuale ed industriale, diritto dei consumatori.Margherita Vialardi Avvocato, si occupa prevalentemente di contenzioso civile ordinario e arbitrale, con particolare esperienza nel settore della responsabilità professionale.Matteo Visigalli Avvocato, si occupa di diritto civile prestando assistenza giudiziaria, ordinaria e arbitrale, con particolare specializzazione nel contenzioso commerciale e societario.

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Art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28 del 2010 : la mediazione obbligatoria e le cause di improcedibilità

La mediazione civile e commerciale, introdotta nel nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 28/2010, è una procedura finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali che consiste nell’attività svolta da un terzo imparziale al fine di accompagnare le parti coinvolte al raggiungimento di una soluzione soddisfacente al fine della composizione della lite.

In relazione ad alcune specifiche materie elencate dal comma 1bis dell’art. 5 del decreto istitutivo della mediazione, il ricorso alla procedura è imposto dalla legge (si parla in questo caso di mediazione obbligatoria).

La previsione di tale obbligatorietà comporta, dal punto di vista processuale, che per le controversie aventi come oggetto le indicate materie l’esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della successiva eventuale domanda giudiziale.

Da ciò discende che, se la mediazione non viene svolta e la controversia è comunque sottoposta all’attenzione del giudicante, quest’ultimo non potrà pronunciarsi sul merito della domanda, ma ne dovrà necessariamente rilevare l’improcedibilità.

Se, invece, la mediazione viene svolta ed ha esito negativo le parti, non avendo raggiunto l’accordo, potranno rivolgersi al giudice dimostrando di aver esperito il procedimento di mediazione.

Qualora invece la controversia insorta tra le parti non abbia ad oggetto una materia per la quale il legislatore ha stabilito la mediazione obbligatoria ci si potrà rivolgere al giudice senza la necessità del previo esperimento della mediazione.

Appare, pertanto, di fondamentale importanza identificare con precisione quali siano le materie oggetto di mediazione obbligatoria, al fine di non incorrere nella detta sanzione di improcedibilità.

Si legga anche:”La presenza personale della parti nella mediazione obbligatoria”

Art 5 comma 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 : le materie oggetto di mediazione obbligatoria

Le materie per le quali la mediazione è obbligatoria sono individuate dall’art. 5 comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 e riguardano: le controversie vertenti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità e contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Al fine di individuare con chiarezza la portata di tale disposizione normativa è necessario riflettere sulla ratio che ha portato il legislatore a decidere per l’obbligatorietà della mediazione in talune materie.

A tal proposito, occorre considerare la lettura della Relazione Illustrativa al Decreto Legislativo sopra detto, che individua tre criteri guida in base ai quali è stata operata la scelta.

Quella del legislatore è caduta, innanzitutto, su materie per le quali il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo, come la materia condominiale, la locazione, il comodato e l’affitto d’azienda.

Il legislatore ha ritenuto, poi, opportuno il ricorso alla mediazione obbligatoria per le controversie in materia di risarcimento del danno, in ragione del fatto che essa trae origine da rapporti particolarmente conflittuali.

Da ultimo, in relazione ai contratti bancari e finanziari, essi vengono in considerazione quali tipologie contrattuali che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti, sono caratterizzati da una diffusione di massa e, pertanto, sono alla base di una parte rilevante del contenzioso giudiziario.

Il leasing non rientra tra i “contratti bancari e finanziari” indicati dall’art. 5 D. Lgs. 28/10

In riferimento ai contratti di leasing finanziario il dibattito giurisprudenziale ha visto confrontarsi le tesi contrapposte di chi tende a far rientrare tale figura contrattuale nella categoria dei “contatti finanziari”  di cui all’art. 5 D. Lgs. 28/2010, con la conseguente obbligatorietà della mediazione, e di chi, invece, predilige una più restrittiva interpretazione.

A sostegno della visione più ampia si richiama la natura finanziaria del leasing, sostenendone la prevalente funzione di finanziamento che, secondo alcuni, è elemento essenziale di tale schema negoziale. Da tale parte si sottolinea, altresì, l’assimilabilità del leasing alla locazione, anch’essa materia soggetta a mediazione obbligatoria.

Il secondo prevalente orientamento  considera, invece,  il riferimento dell’art, 5 in materia di mediazione come chiaramente orientato al richiamo degli strumenti finanziari individuati nel TUF (3) (D. Lgs. 58/98), rilevando che la locuzione “strumenti finanziari” è utilizzata nell’art. 1 co. 1 lett. u) D. Lgs. 59/98 per definire i “prodotti finanziari” ed è accomunata ad “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”. I contratti finanziari di cui all’art. art. 5  D. Lgs. 28/10 sarebbero, quindi, i contratti mediante i quali si realizza un investimento di natura finanziaria disciplinati dal Tuf, dei quali il leasing non fa parte.

Si ritiene, inoltre, che tale interpretazione possa essere aderente alla volontà del legislatore desumibile dalla già richiamata Relazione Illustrativa al D. Lgs. 28/10 ove, con riferimento ai “contratti bancari, assicurativi, finanziari” si richiama la nozione di “contratti di servizi” che già vantano diffuse esperienze di composizione bonaria e si equiparano, a tal proposito,  alla mediazione obbligatoria il procedimento di conciliazione previsto dal D. Lgs. 179/07 e il procedimento di cui all’art. 128 bis D. Lgs. 385/93 (4) (TUB). Da ciò deriva, quindi, che i contratti finanziari ai quali il legislatore  ha inteso fare riferimento nel decreto istitutivo della mediazione siano proprio i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento regolati dal Tub.

Inoltre, proprio in riferimento alla sopra richiamata Relazione e ai principi informatori della mediazione obbligatoria, tra i quali lo scopo di riduzione del ricorso alla giustizia ordinaria, si rileva come che i contatti di leasing non siano caratterizzati da una diffusione di massa e, pertanto, non si giustificherebbe il ricorso alla mediazione obbligatoria quale mezzo deflattivo del contenzioso.

Il contratto di leasing, peraltro, non può nemmeno rientrare nell’ambito della locazione, presentando connotati peculiari che da questa lo distinguono e che lo rendono atipico.

A tale seconda corrente interpretativa aderisce anche la Corte di Cassazione che, nell’ordinanza n. 30520 del 22.11.2019, ha chiarito definitivamente come l’art. 5 della legge n. 28/2010 contenga un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica coinvolgente gli strumenti finanziari di cui al TUF, è non estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare.

A tale seconda corrente interpretativa si aggiunge il Tribunale di Milano, che con la sentenza in commento, ha escluso la ricomprensione del leasing tra i rapporti giuridici soggetti a mediazione obbligatoria.

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Note

1) Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 febbraio – 12 giugno 2018, n. 15200

2) Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

3) Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”

4) Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”

 

Avv. Elena Laezza

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