Lilla Laperuta
La cessazione dell’interesse al distacco non costituisce motivo sufficiente per giustificare il licenziamento, dovendo, in ogni caso, essere riscontrati gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro.
Con la sentenza n. 27651 depositata l’11 dicembre 2013, la Corte di Cassazione, intervenendo nel merito della legittimità di un licenziamento comminato da un’azienda nei confronti di un lavoratore distaccato presso un terzo, ha dichiarato che la circostanza che il distaccatario chiuda l’attività non è condizione sufficiente a giustificare l’atto espulsivo.
L’azienda distaccante, infatti, non può basare il licenziamento sulla semplice constatazione che l’interesse verso l’attività svolta dal lavoratore viene meno con la chiusura dell’azienda terza, gestendo questi le attività commerciali del distaccatario, ma deve piuttosto dimostrare che risulta impossibile ricollocare il lavoratore all’interno della propria struttura organizzativa. Ricade quindi sul datore distaccante l’onere di provare l’impossibilità di reintegrarlo.a
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