A cura della Dott.ssa Serena Biondi
Si premette un breve inquadramento normativo, utile ad introdurre il caso presto analizzato.
L’articolo 1, legge sul diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno aventi carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, realizzate in qualunque modo o forma di espressione. Ulteriori opere sono tutelate ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.
L’ ARTICOLO 2, numero 7, LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE prevede la tutela delle opere fotografiche e di quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, sempre che – recita la norma -non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V titolo II.
L’ARTICOLO 87, LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE e seguenti, considera come fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale realizzate con il processo fotografico o con un processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Invece, continua la norma, non sono tutelate ai sensi di questo articolo le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili prodotti.
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Questa nuova edizione dell’opera analizza in modo completo la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzioni e modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e delle numerose novità legislative, in larga parte derivanti dalla necessità di adeguare il sistema nazionale alle disposizioni dettate dall’Unione europea. Il volume è aggiornato agli ultimi interventi normativi, che hanno modificato in maniera rilevante il codice della proprietà industriale. In particolare, vengono esaminati e commentati i seguenti testi normativi:– d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, in tema di segreti commerciali;– d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha aggiornato la disciplina dei marchi commerciali;– d.l. 30 aprile 2019, n. 24 (c.d. «decreto crescita»), che ha apportato varie modifiche al codice, istituendo il «marchio storico» e introducendo nuove modalità di contrasto alla contraffazione. Ampio spazio è dato anche alle recenti disposizioni nazionali in tema di tutela brevettuale unitaria. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, dell’Unione europea e sovranazionali. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa. La trattazione approfondisce, inoltre, i fenomeni connessi alla Società dell’Informazione e alla tutela dei segni d’impresa in Internet, analizzando in maniera completa le fonti internazionali ed europee che hanno disciplinato la materia. Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, e “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati dadiverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.
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2. La vicenda
Daniel Cox, fotografo di fama mondiale, conveniva in giudizio la A.M. s.r.l. (casa di moda) e la D. s.r.l. (società che gestisce una piattaforma di distribuzione online) per aver sfruttato, a suo dire illecitamente, un suo scatto fotografico raffigurante un lupo di colore marrone- grigio con muso più chiaro che ulula su uno sfondo di diverse tonalità di blu, grigio e nero e alcune parti sfumate, immortalato mentre nevica.
Questa foto è stata reperita sul web dalla A.M. s.r.l. ed utilizzata per realizzare alcuni capi della collezione donna autunno/inverno 2014/2015 venduti anche tramite la piattaforma online gestita dalla D. s.r.l.
Il punto di vista dell’attore
L’attore ha precisato che l’immagine oggetto della vertenza ha un valore artistico e creativo peculiare ed è protetta da privativa autorale ai sensi dell’articolo 1 e 2 L.d.A: è stata depositata presso lo U.S. Copyright Office e vanta molte pubblicazioni quale quella sulla famosa rivista del National Geographic.
Il punto di vista delle convenute
Le convenute hanno eccepito che la fotografia riportata sui capi d’abbigliamento non è quella scattata da D.J.C. ma un’immagine diversa priva di natura artistica, creativa o distintiva. Hanno inoltre contestato che la fotografia oggetto di causa sia tutelabile quale opera creativa ritenendo invece di poter, al massimo, invocare la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss della L.d.A. per gli scatti fotografici.
Inoltre la D. s.r.l. ha evidenziato che in quanto distributore di solo quattro capi non ha alcuna colpevolezza in quanto non ha potuto avere contezza dell’ipotetica lesione di privativa autorale da parte della A.M. s.r.l.
La sentenza
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di parte attrice in quanto l’immagine riportata sui capi della collezione della A.M. s.r.l. coincide con lo scatto del quale l’attore ha provato la paternità.
Quanto alla qualificazione dello scatto, Il Tribunale si è basato sulle elaborazioni condivise dalla prevalente giurisprudenza secondo cui il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia si basa, per quanto riguarda gli scatti protetti ex articolo 2 n. 7 L.d.A., sulla capacità creativa dell’autore.
La capacità creativa dell’autore altro non è che la sua impronta personale che traspare dalla scelta del soggetto da fotografare, dal momento di realizzazione ed elaborazione dello scatto tali da suscitare suggestioni che trascendono dal comune aspetto della realtà rappresentata nella foto.
Invero, per poter tutelare una foto come opera d’arte, non deve trattarsi solo di uno scatto di alta qualità bensì deve trasparire dallo stesso la presenza di creatività in base all’effettivo potenziale suggestivo in grado di riflettere la personalità dell’autore
Orbene, il Tribunale ha rilevato nel caso di specie, la sussistenza di un’attenta analisi del campo fotografico; inoltre ha riconosciuto la presenza della capacità creativa del fotografo nello scatto, confermata dalle varie esposizioni e pubblicazioni della fotografia nonché dagli apprezzamenti ricevuti dagli operatori commerciali. Ciò dimostra la capacità della foto di evocare particolari suggestioni nei consumatori.
Il Collegio ha pertanto ritenuto di qualificare lo scatto come opera protetta ai sensi dell’articolo 2, numero 7 della L.d.A. con conseguente diritto del fotografo di disporre dei diritti di sfruttamento economico. La convenuta A.M. s.r.l. ha quindi violato le privative autorali avendo utilizzato lo scatto senza alcuna autorizzazione. Si precisa che, come affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del primo marzo 2005, la mera disponibilità sul web di una fotografia, non costituisce presunzione di assenza di privativa, anzi, l’internauta ha l’onere di accertare l’esistenza di diritti in capo a terzi; accertamento non effettuato dalla convenuta. Integra invero un’ipotesi di contraffazione la condotta del professionista medio, in particolar modo se operatore del fashion business, che usa una fotografia senza autorizzazione o comunque senza accertarsi che l’immagine sia di libera riproduzione.
Infine, per quanto concerne la responsabilità dell’altra convenuta D. s.r.l., il Tribunale si è conformato all’orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui il distributore di merce contraffatta è chiamato a rispondere, in solido con il produttore, delle attività poste in essere da questo, fatta salva la possibilità di agire in manleva per aver confidato nella liceità del comportamento altrui. Nel caso di specie la domanda di manleva è stata effettuata e sulla base degli elementi istruttori risulta provato che il distributore non abbia contribuito alla realizzazione dei capi contestati.
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