Massima |
L’art. 36 Cost. “ il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”, qualsiasi atto contrario sia esso contenuto in un contratto collettivo o individuale è nullo. L’art. 15 del CCNL recita: “qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell’azienda o ente di provenienza”. |
Art. 8 e 15 del CCNL 1994/1997 e modifiche di cui all’art. 4 CCNL integrativo del 22/5/1997
1. Premessa
L’art. 8 del CCNL recita che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”, salvo quanto disposto dal successivo art. 15: “Fermo restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indi- pendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte del- l’azienda o ente di provenienza”.
2. Il mancato godimento delle ferie non attribuibile all’imputato non preclude l’insorgere del diritto all’indennità sostitutiva
La sentenza in questione deriva dal rigetto da parte della Corte d’Appello di Perugia, della domanda proposta contro il Ministero della istruzione, diretta al riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, che un dipendente dell’ istituto tecnico commerciale statale e per geometri “R” di Assisi, aveva maturato e non goduto a causa del suo collocamento a riposo, date le lunghe assenze per malattia.
La Corte di Appello rigettava tale domanda sulla base dell’art. 8 e 15 del CCNL del 1994/1997, ritenendo imputabile al ricorrente la mancata fruizione delle stesse.
Il ricorrente propone ricorso per Cassazione.
Sul punto è bene in primis inquadrare i riferimenti normativi. Il diritto alle ferie è secondo l’art. 36 cost. un diritto costituzionalmente garantito “il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”, inoltre secondo l’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e l’art. 2109 c.c, la durata minima delle ferie prevista dalla legge è di “quattro settimane”, i contratti collettivi stabiliscono generalmente la durata delle ferie in base alla qualifica contrattuale ed all’anzianità di servizio del lavoratore. Tale periodo va generalmente goduto, per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Le ferie non godute possono essere sostituite dalla relativa indennità (cfr. Cass. 9760/ 2000), salvo i casi tassativamente indicati per legge (Cass. 13937/2002). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi che il lavoratore non abbia fruito delle ferie, in questo caso è prevista una monetizzazione delle stesse.
Ma se la mancata possibilità per il dipendente di usufruire delle ferie, deriva da “colpa”del datore di lavoro, si parla di illegittimità, ed oltre a provocare una sanzione amministrativa, crea un danno patrimoniale che il datore di lavoro è tenuto a risarcire (cfr. Cass. S.U., n. 14020/2001).
Ciò posto, il problema sorge, viste le lunghe assenze per malattia del ricorrente, la Corte d’Appello di Perugia in questo caso ha seguito un orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui il diritto alle ferie non possa maturare anche durante il periodo di aspettativa. (Sul punto; T.a.r, Lecce, sez. III, n. 816/2011).
Giurisprudenza prevalente invece, riconducendo il diritto alle ferie non solo ad una funzione meramente remunerativa, ma anche, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, volta al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, ritiene che : “la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, c.pv., del codice civile, trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia” (Cass. Civ., sez. un., n. 14020/2001; T.a.r., Lecce, sez. III., n. 876/2011);
Da porre in evidenza come di recente, anche se non applicabile al fatto in questione, l’art. 5 del decreto 95/2012 ha modificato la disciplina delle ferie e della loro remunerazione per varie tipologie di rapporti di lavoro, compreso l’ambito scolastico, ritenendo che:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione di rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite dio età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”
Tornando al caso di specie, la Cassazione ritenendo congruo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, e considerato anche il contrasto della sentenza della Corte d’appello di Perugia con i principi della Corte di giustizia della Unione europea, (art. 7, direttiva dell’ Unione 2003/88), ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata.
Dott.ssa Elisa Ventanni
Praticante avv. Perugia
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