Il mantenimento dei figli e l’atto di transazione tra i coniugi

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La maggior parte delle persone desidera avere una relazione di coppia stabile e resa felice dalla presenza dei figli.

Molto spesso il sogno si trasforma in una realtà attraverso il matrimonio o la convivenza.

In entrambi i casi, se la coppia avrà dei figli, gli stessi sono sempre protetti.

L’articolo 30 della Costituzione prevede in forma solenne il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli.

Coloro che scelgono di convolare a nozze, con matrimonio civile o concordatario, durante la celebrazione si sentono ripetere la formula di legge contenuta all’articolo 147 del codice civile, che ricorda il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Simili doveri che nascono dal fatto di avere fatto nascere un figlio, se la relazione di coppia dovesse fallire non possono venire meno.

Se la coppia sposata si separa e poi divorzia o se la coppia di conviventi mette fine alla relazione, i figli non possono essere abbandonati.

La rottura della relazione coniugale o della convivenza avrà lo stesso degli effetti psicologici sui figli, ma la legge cerca di dare loro la garanzia che i genitori non li potranno abbandonare moralmente ed economicamente.

A questo fine esistono delle regole con le quali il mantenimento dei figli viene regolato dalla legge.

Ci sono metodi che stabiliscono le modalità con le quali i genitori si devono fare carico dei loro figli sia durante il matrimonio, o la convivenza, sia dopo la fine della relazione, sancita dalla separazione, dal divorzio o dalla fine della convivenza.

Esempio

In caso di divorzio, con la relativa sentenza, il giudice stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento che il genitore in questione deve versare per suoi figli.

A causa finita, però, tra i due ex coniugi ritorna il dialogo e siccome lei ha iniziato a lavorare, lui è riuscito a erogare meno soldi rispetto all’importo indicato nella sentenza.

Questo accordo, però, è rimasto scritto e basta.

I due ex coniugi non ma deciso di recarsi dal giudice per farlo convalidare.

Adesso il diretto interessato si chiede se il passaggio in tribunale sia necessario oppure non lo sia, al fine di dare all’intesa il carattere dell’ufficialità.

La sua finalità vorrebbe essere quella di evitare di spendere altri soldi per l’avvocato, ma dall’altro lato non vuole rischiare che l’ex moglie ci ripensi e lo possa denunciare per l’omesso versamento degli alimenti ai figli, sostenendo che l’atto di transazione non ha valore legale.

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In tempi recenti è stato chiesto alla Suprema Corte di Cassazione se, in relazione al mantenimento dei figli, ci si può accordare con l’ex coniuge.Di seguito tratteremo della soluzione dei giudici supremi attraverso la sentenza del 7/02/2020 5236.

La possibilità di revocare gli accordi di separazione

La Suprema Corte ha iniziato ricordando che gli accordi che i coniugi concludono in sede di separazione possono essere sempre ritrattati al momento del divorzio.

Se la coppia dovesse decidere di separarsi con una procedura consensuale, in sede di divorzio è possibile cambiare le condizioni e le concessioni fatte in precedenza.

Questo sta a significare che si farà ricorso a una procedura di divorzio giudiziale, perché la natura e le finalità della separazione e del divorzio sono diverse.

Esempio

Tizio e Caia decidono di chiedere la separazione optando per quella consensuale.

Caia, in cambio della proprietà sulla casa, rinuncia al mantenimento.

In sede di divorzio, però, Caia pretende gli alimenti che Tizio le vorrebbe negare in relazione agli accordi precedenti.

Se il tribunale dovesse ritenere che Caia si trova in condizioni di meritare gli alimenti glieli riconoscerà , stando al fatto che gli accordi presi con la separazione consensuale non sono vincolanti in sede di divorzio.

La validità degli accordi successivi al divorzio

Di solito, ogni accordo finalizzato alla modifica delle decisioni prese dal giudice in sede di divorzio deve ritornare al tribunale.

Spetta esclusivamente al giudice la facoltà di modificare o annullare i suoi provvedimenti.

Nonostante questo, secondo la sentenza della Cassazione, gli eventuali atti transattivi firmati dagli ex coniugi dopo la sentenza di divorzio possono avere valore giuridico.

Se dopo il divorzio, gli ex coniugi riescono a trovare un accordo sull’assegno di mantenimento che differisca dalle decisioni adottate in precedenza dal tribunale nella stessa causa di divorzio, questo accordo è valido anche se non determina un’altra sentenza di revisione dell’assegno di mantenimento.

Il risultato è che la ex moglie che riceve una misura inferiore del mantenimento rispetto a quella  decisa dal giudice e non può denunciare l’ex marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare se lei stessa ha accettato con un accordo scritto successivo alla sentenza di divorzio, il diverso importo.

Esempio

Tizio e Caia divorziano.

Il giudice riconosce a Caia un assegno divorzile di 200 euro al mese per lei e di 300 per i figli.

Dopo un po’ di tempo, Tizio riesce a fare firmare a Caia un accordo con il quale dichiara di accontentarsi di 100 euro per lei e di 200 per i figli.

L’accordo è valido anche se non viene posta in essere un’altra procedura di revisione del mantenimento.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto diverse volte la liceità degli accordi economici raggiunti dalle parti dopo avere presentato la domanda di divorzio, perché sono relativi a un divorzio che le parti hanno deciso di conseguire e che non è prefigurato.

Questo vale anche di più quando la sentenza di divorzio sia stata pronunciata e gli accordi tra gli ex coniugi siano relativi a una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella stessa decisione.

Questi accordi non possono produrre effetti vincolanti tra le parti se contengono clausole che ledono gli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento, vale a dire i figli che, essendo incapaci di agire, e impossibilitati a partecipare al giudizio, non possono tutelare i loro interessi.

Risulterà compito del giudice verificare l’opportunità degli accordi contratti tra i genitori.

L’accordo transattivo tra i coniugi contratto dopo il divorzio è vincolante anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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