In caso di separazione o di divorzio, il coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento può smettere di pagare se l’ex partner inizia a convivere stabilmente con un’altra persona. Non solo, dunque, se il coniuge è convolato a nuove nozze. A confermarlo è la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 19345 del 29 settembre 2016.
In quali casi non è più dovuto l’assegno di mantenimento?
L’assegno di mantenimento versato da uno dei coniugi all’ex partner che si trovi in stato di bisogno non deve essere più corrisposto quando il partner beneficiario si risposa. Lo stabilisce l’art. 5, comma 10) della Legge sul divorzio (Legge n. 898 del 1° dicembre 1970): “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
Ma cosa succede se, appunto, il partner beneficiario va a convivere con un’altra persona senza risposarsi?
Negli ultimi due anni la Cassazione si è espressa più volte sulla questione, stabilendo che, nel caso in cui la nuova relazione del coniuge beneficiario sia stabile e duratura, l’assegno di mantenimento non deve più essere corrisposto.
L’obbligo di mantenimento cessa quando si forma una “nuova famiglia“
Nella sentenza n. 19345/2016 del 29 settembre scorso, in particolare, si legge che “l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto“, rescinde ogni connessione con il tenore e il modello di vita che caratterizzavano il precedente matrimonio e dunque “fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile”.
Come si può terminare il versamento del mantenimento?
Le cose non sono però sempre così semplici. Il coniuge che voglia interrompere il versamento mensile dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex partner che convive con una terza persona deve provare tale convivenza di fronte al giudice. In particolare, deve dimostrare che la nuova relazione sia prolungata e stabile nel tempo e nelle modalità. Solitamente, ci sarà insomma bisogno di testimoni che dichiarino assieme all’ex coniuge che la nuova relazione sia venuta a creare effettivamente una nuova famiglia.
In questo caso, e a differenza della circostanza in cui il partner beneficiario convoli a nuove nozze, sarà il giudice (e lui solo) a rescindere l’obbligo di versamento dell’assegno.
Il diritto al mantenimento è perso per sempre?
La recentissima sentenza n. 19345/2016 è particolarmente interessante anche perché stabilisce chiaramente che la perdita del diritto all’assegno periodico di mantenimento è permanente e non può essere revocata. Infatti, il versamento dell’assegno “non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso”.
Questo perché, come specifica ancora la sentenza, la formazione di una nuova famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole” con la quale il partner beneficiario dell’assegno “assume pienamente il rischio di una cessazione del rapporto” e quindi di “ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge”.
Se il partner beneficiario rompe il secondo rapporto, anche se non ha mai contratto un matrimonio con il secondo compagno, insomma, non ha diritto ad alcun ripristino dell’assegno di mantenimento.
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