Il medico risponde per aver accelerato un danno alla salute già compromessa. È errato escludere il danno perché l’evento si sarebbe comunque verificato in tempi più lontani in quanto anticiparlo costituisce comunque illecito.
Il caso.
I genitori di un minore convennero in giudizio la struttura sanitaria chiedendo il risarcimento del danno per essere stato il primo sottoposto a due interventi di erniectomia ed essere successivamente rimasto paralizzato ad entrambi gli arti inferiori. In primo grado la domanda fu accolta, ma successivamente respinta in secodo grado, sul presupposto che il minore appariva ineluttabilmente predestinato alla paralisi degli arti inferiori, in mancanza d’intervento chirurgico, stante l’inarrestabile processo degenerativo del suo parenchima nervoso. I genitori ricorrevano in Cassazione.
La decisione.
È errato escludere il danno perché l’evento si sarebbe comunque verificato in tempi più lontani in quanto anticiparlo costituisce comunque illecito. La Corte aveva espresso questo principio in precedente pronuncia (Cass. Civ. sez. III 10/05/2000, n. 5962) rispetto all’evento morte: “del bene della vita, l’elemento tempo costituisce una componente essenziale, con la conseguenza che ogni fatto imputabile che ne determini l’anticipata cessazione, influenzando un fattore patogenetico già esistente e costituente la causa clinica del decesso, non può considerarsi mera occasione, ma concausa, rompendo quell’equilibrio precario nella salute del soggetto, che, per quanto con prognosi infausta per il futuro, si era generato; quindi, il nesso di causalità va esaminato, secondo i principi della regolarità causale, non solo fra fatto ed evento letale, ma anche tra fatto e accelerazione dell’evento morte”.
In più recente pronuncia (Cass. Civ. Sez. III 27 novembre 2012, n. 20996) il Supremo Collegio aveva altresì affermato che anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché afflitta da una patologia costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di causalità. In questi due arresti, la Corte anticipava successive pronunce analoghe applicabili non solo in caso di evento “morte” e quindi in funzione del bene “vita”, ma anche per il bene “salute”.
Ebbene, quelle anticipazioni trovano applicazione per la prima volta in questo arresto, in tema di danno alla salute (e non alla vita): il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell’evento, costituendo pregiudizio anche la privazione del fattore “tempo”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento