Definizione di minore non accompagnato
Il minore straniero non accompagnato è colui che fa ingresso nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato interessato. Egli è tale fino a quando non venga effettivamente affidato.
È definito minore straniero non accompagnato anche il minore che sia abbandonato in seguito all’ingresso nel territorio di uno Stato membro.
E’ invece controverso se sia possibile di ricomprendere nell’ambito dei minori stranieri non accompagnati anche i minori separati dai genitori ed affidati, di fatto, a parenti.
Sebbene per certi versi si potrebbe considerare il minore straniero legittimamente affidato dai genitori alla cura di soggetti appartenenti del gruppo parentale, mancherebbe però un provvedimento formale che nomini i parenti come tutori o affidatari, con la conseguenza che anche in tal caso ricorrerebbe l’ipotesi del minore straniero non accompagnato.
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013
La Risoluzione del 12 settembre 2013, pur non avendo efficacia vincolante, riveste importanza centrale, essendosi presa una chiara posizione sul tema del minore straniero non accompagnato.
Nella Risoluzione si è rilevato come le misure esistenti in quel momento per far fronte all’arrivo dei minori non accompagnati non fossero sufficienti, auspicando un successivo approccio della Commissione orientato alla protezione dei diritti fondamentali del minore straniero non accompagnato. È stato in particolare suggerito di sviluppare misure preventive indirizzate all’abbattimento della povertà, nonché politiche in materia di salute.
Il Parlamento ha inoltre chiesto di rinforzare gli strumenti già esistenti per risolvere i problemi più urgenti, quali la mancanza di statistiche ufficiali attendibili sui minori non accompagnati (come il sistema Eurostat, Frontex, l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e la Rete europea sulle migrazioni).
Si è rimarcato che il principale obbiettivo da perseguire consiste nella protezione del minore straniero non accompagnato, nel rispetto del suo superiore interesse.
La Risoluzione suggerisce al paragrafo 11 l’elaborazione di “linee strategiche vincolanti” per i minori non accompagnati, da introdurre nel diritto interno degli Stati membri attraverso norme minime comuni.
Sulla base di queste linee strategiche gli Stati devono essere chiamati, tra l’altro, a: (i) designare una figura (il tutore) appositamente incaricata di coordinare gli interventi per il raggiungimento di una soluzione sostenibile, che abbia il compito di accompagnare, assistere e rappresentare il minore straniero non accompagnato in tutte le procedure; (ii) rispettare gli obblighi internazionali ed europei applicabili, nonché vietare il respingimento di minori per mezzo di una procedura sommaria e la negazione dell’accesso al territorio dell’Unione; (iii) non condannare mai un minore a pene detentive.
Nel caso di età incerta, deve essere sempre riconosciuto il beneficio del dubbio in punto di minore età.
È poi necessario assicurare sempre al minore straniero non accompagnato l’accesso ad un alloggio specializzato nell’accoglienza dei minori non accompagnati. In particolare, occorre tra l’altro poi che il minore abbia sempre un supporto legale e psicologico, fornito contestualmente al riconoscimento dello status di minore straniero non accompagnato. Deve essere anche garantito il diritto all’istruzione, consentendo la frequenza scolastica e di corsi di lingua nello Stato di accoglienza. Dovranno ovviamente essere garantiti il diritto alla salute e l’accesso a cure mediche, nonché il diritto di manifestare e praticare la propria religione.
Normativa europea e internazionale in materia di accoglienza e trattamento dei minori
Le fonti principali in materia di accoglienza e trattamento dei minori sono
- la Convenzione di Ginevra del 1951 sul riconoscimento dello status di rifugiato;
- la Convenzione di New York del 1989;
- la normativa dell’Unione Europea in materia di minori stranieri non accompagnati.
L’accoglienza del minore negli Stati dell’Unione Europea è retta dal principio dell’interesse superiore del fanciullo. A tal fine, deve essere assicurato il rispetto di garanzie procedurali per l’adozione di soluzioni durature finalizzate al ricongiungimento familiare.
Si è cercato di uniformare tali procedure attraverso l’approvazione delle direttive europee, che perseguono l’obbiettivo di introdurre uno status uniforme in tutto il territorio europeo, con conseguente eliminazione delle disparità di trattamento tra gli Stati membri.
La direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede infatti specifiche garanzie alle quali gli Stati devono adeguarsi per l’accoglienza dei minori.
Gli art. 23 (minori) e 24 (minori non accompagnati) sono dedicati all’accoglienza.
Si ribadisce che l’interesse superiore del minore costituisce il criterio fondamentale attraverso cui attuare le disposizioni concernenti i minori negli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri devono assicurare che il minore straniero non accompagnato che presenta domanda di protezione internazionale sia assistito da un rappresentante. Deve inoltre essere fornito un alloggio adeguato (limitando al minimo i cambi di residenza). Nel caso in cui i minori abbiano fratelli, essi non siano divisi da questi. Gli Stati membri devono poi attivarsi per rintracciare quanto prima i familiari del minore straniero non accompagnato, se necessario con l’assistenza di organizzazioni internazionali.
In base all’art. 24 gli Stati membri devono anche garantire che le persone che si occupano del minore straniero non accompagnato abbiano una specifica formazione e siano soggette all’obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l’attività da loro svolta.
In base all’art. 14 i figli minori di richiedenti asilo ed i richiedenti minori devono poter accedere al sistema educativo a condizioni simili ai cittadini.
In Italia, in base al d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140, l’accoglienza è effettuata sulla scorta del provvedimento del Tribunale per i minorenni e ad opera dell’ente locale competente.
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La tutela del minore straniero non accompagnato
Con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (G.U. n. 93 del 21 aprile 2017) è stata dettata una nuova disciplina in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.Questa legge è il primo passo verso un nuovo approccio nei riguardi di un problema nel quale la solidarietà sociale, la tutela dell’infanzia e la politica dell’integrazione si fondono inscindibilmente.Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, il fenomeno dell’ingresso nel territorio italiano dei minori non accompagnati è in aumento costante. Pertanto, la presenza sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea di adolescenti e bambini stranieri senza genitori, o altre persone adulte legalmente responsabili della loro rappresentanza o assistenza, è un fenomeno sociale a tutti gli effetti.Quest’opera intende fornire il quadro più completo possibile della tutela oggi apprestata dall’ordinamento a questi soggetti, aiutando il professionista che si occupa di preservare il cosiddetto best interest of the child.Valeria Cianciolo, Avvocato del Foro di Bologna e membro dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia. Ha collaborato dal dicembre 2014 al settembre 2017 alla Rivista digitale “Questioni di Diritto di Famiglia” – Ed. Maggioli. Co-autrice e co-curatrice della monografia “Unione civile e convivenze guida commentata alla legge n. 76/2016”. Ed. Maggioli, 2016. Autrice per la casa Ed. Maggioli delle seguenti opere: “Unione civile e convivenze”, 2016; “Il Trust nel Dopo di Noi”, 2017, e-book; “La successione del coniuge superstite”, 2017, e- book. Co-autrice dell’opera “Divorzio breve, unione civile e convivenze”, Appendice al Trattato di Diritto di Famiglia, a cura di Michele A. Lupoi, Ed. Maggioli, 2017. Co-autrice del “Trattato operativo della crisi familiare”, a cura di Michele A. Lupoi, Ed. Maggioli, 2018.
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