Il Tar Sicilia, sezione seconda di Palermo, con la sentenza numero 2717 del 14 dicembre 2004 ci insegna che se una garanzia fideiussoria provvisoria non ? conforme allo schema tipo di cui al dm 123/2004, ? corretto escludere dalla procedura la ditta che l?ha presentata:
?
si legge infatti nell?emarginata sentenza che:
<Il modello cui si fa esplicito rinvio, quello di cui al DM n. 123 del 12.3.2003, prevede infatti un contenuto necessario, che non risulta completamente riprodotto nell?atto depositato dalla ricorrente in sede di partecipazione alla gara.
In particolare, dal raffronto delle caratteristiche del modello di riferimento e quelle dell?atto di fideiussione prodotto emerge la mancata previsione:
-della surrogazione del garante alla stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo (art. 5 schema tipo 1.1.);
– della forma delle comunicazioni e notifiche al garante, che, per essere valide debbono essere fatte esclusivamente per lettera raccomandata alla sede del garante (art. 6);
– della indicazione del premio o commissione dovuto dal contraente all?atto della stipula della garanzia (art.7);
– della indicazione del foro competente in caso di controversia fra garante e stazione appaltante, come determinato ai sensi dell?art. 25 cpc (art.8).
?
Pertanto deve ritenersi che il provvedimento di esclusione, motivato proprio sull?assunto della mancata produzione di un documento pienamente conforme allo schema, si appalesa legittimo, essendo frutto di corretta valutazione da parte del seggio di gara>
?
A cura di Sonia LAZZINI
-
allegata sentenza (pdf? 11kb)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento