Il monito della giustizia penale internazionale per la guerra in Ucraina

Nel 20° anniversario della istituzione della corte penale dell’Aja

A vent’anni dall’istituzione, la Corte penale internazionale  riafferma il suo modello di giustizia  penale internazionale, grazie al sostegno di un ampio gruppo di Stati e all’attivismo del Procuratore Khan nel perseguire i criminali di guerra in Ucraina. In atto c’è la fase delicata e complessa della raccolta delle prove, ma un monito esplicito  è venuto dai primi mandati di arresto per i crimini di guerra commessi dai russi nella guerra contro la Georgia del 2008. Anche l’Italia sta procedendo nel dare definitiva attuazione allo Statuto della Corte, promuovendo in questi giorni il suo Codice dei Crimini Internazionali.

L’Italia dovrà dunque sostenere questo percorso, non dimenticando un altro anniversario e un luogo fondativo: il 17 luglio 1998  è a Roma che fu approvato lo Statuto della Corte penale internazionale, ricordato nella comunità dei giuristi come lo “Statuto di Roma”.

     Indice

  1. Due eventi significativi per la giustizia penale internazionale
  2. Le ragioni di una riflessione sulla Corte penale internazionale
  3. La scelta della giustizia penale internazionale sull’Ucraina
  4. Il monito dei mandati d’arresto per i crimini di guerra in Georgia
  5. L’Italia e lo Statuto di Roma

1. Due eventi significativi per la giustizia penale internazionale

Nel panorama degli organi di informazione nazionali – tranne qualche rara eccezione, e riferita per lo più a siti di specifico interesse professionale – sono passati pressoché inosservati due momenti di particolare interesse per il diritto internazionale, con particolare riferimento al tema sempre discusso e in continua evoluzione della giustizia penale internazionale.

Il primo evento si riferisce alla Conferenza ad Alto livello convocata dalla Corte penale internazionale (CPI) dell’Aja il 1° luglio scorso per commemorare il 20° anniversario della sua istituzione. Il riferimento è alla data del 1° luglio 2002 quando, dopo quattro anni dall’approvazione dello Statuto istitutivo, noto come lo Statuto di Roma,  furono raggiunte le ratifiche necessarie per l’entrata in vigore internazionale e quindi sugellare l’effettiva istituzione della Corte.

Il secondo momento riguarda la nota diffusa il 30 giugno scorso sul sito della Corte penale dell’Aja, in cui si dà conto della avvenuta emissione di tre mandati di arresto emessi nei confronti di due alti dirigenti russi e di uno georgiano per crimini di guerra riferiti al contesto del conflitto che nel 2008 vide la Russia invadere la  Georgia nei territori dell’Ossezia del Sud e dell’Abcasia, autoproclamatisi come regioni “autonome”.

La minore attenzione data sui due temi può essere in parte giustificata dal maggior interesse dei media per le fasi critiche del conflitto ucraino e per i concomitanti vertici internazionali. In verità anche l’attenzione  sui temi giuridici con implicazioni internazionali è stata  destinata alle eclatanti decisioni della giustizia francese di non concedere l’estradizione ad un gruppo di ex terroristi italiani. Una vicenda che ha una connessione con i temi in trattazione, perché in essa ha avuto rilievo in particolare la questione dibattuta del vulnus dei processi celebrati in contumacia, che non risponderebbero ai requisiti del “giusto processo” richiesti dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’ uomo (CEDU).

2. Le ragioni di una riflessione sulla Corte penale internazionale

Per gli osservatori più attenti, tuttavia, non può sfuggire un’altra ragione che potrebbe invece avere inciso su questa disattenzione sulle iniziative citate riguardanti la Corte penale dell’Aja. Si potrebbe infatti trattare di quel sentiment diffuso in molti ambiti, anche dell’informazione, che tendenzialmente continua a guardare non con molta fiducia alla effettività della giurisdizione della CPI. In buona sostanza, sono in molti ad essere scettici sulla possibilità che un giorno si possa portare a processo realmente Putin e la sua nomenclatura per i crimini di guerra commessi in Ucraina, e in generale non si riconosce pure una sostanziale efficacia della Corte, nella considerazione che Nazioni rilevanti come gli stessi Stati Uniti, Israele, oltre che Federazione Russa e Cina, non hanno ratificato lo Statuto istitutivo.

Si tratta di argomenti che hanno certamente un fondamento, tuttavia le prospettive della giustizia penale internazionale non possono certamente sacrificarsi in questa semplificazione, in particolare per una sola considerazione. É  la Storia a dimostrare con fatti compiuti che i regimi autocratici possono essere soggetti ad improvvisi e radicali cambiamenti e le guerre possono evolvere in modi inaspettati. Gli esempi poi dei Tribunali di Norimberga e Tokio, nonché quelli dell’ex Jugoslavia e del Ruanda, nonché quelli dei vari c.d. tribunali misti o internazionalizzati, hanno dimostrato che nel tempo il percorso della giustizia penale internazionale, se vi è la cooperazione e la determinazione di una buona parte della comunità degli Stati, può compiersi inesorabilmente.

3. La scelta della giustizia penale internazionale sull’Ucraina

Venendo dunque al contesto più concreto della guerra in Ucraina, le riflessioni attuali sui profili del diritto internazionale penale assumono un rilievo del tutto particolare e radicalmente innovativo nell’ evoluzione della giurisdizione della Corte penale internazionale, che sicuramente vede un  continuo working in progress. In primo luogo vanno ridimensionate le riserve sulla condizione di non poter procedere, in atto, per il crimine di “aggressione” , inteso come l’attacco illegittimo contro la sovranità di uno Stato (articolo 8 bis dello Statuto CPI), perché tanto la Russia quanto l’Ucraina non hanno ratificato lo Statuto della CPI, e dovrebbe esserci una determinazione del Consiglio di Sicurezza, non realisticamente ipotizzabile visto il potere di veto di Russia e Cina. La questione va ridimensionata perché, intanto, se non può essere configurata come “crimine”, comunque l’aggressione de iure è già illecito internazionale imputabile sul piano della responsabilità degli Stati, come peraltro già sancito nei confronti della Federazione Russa in almeno due Risoluzioni dell’Assemblea delle Nazioni Unite e in una pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia.

Ma soprattutto l’aspetto fondamentale è questo: la Corte penale internazionale ha potuto attivarsi per i restanti crimini internazionali che rientrano nella sua competenza, senza ombra di dubbio per i crimini di guerra perseguibili ex articolo 8 dello Statuto, poi anche per i crimini contro l’umanità ex articolo 7, e, se ne ricorreranno i presupposti, anche per  genocidio ex articolo 6 dello Statuto. La piena affermazione della giurisdizione della Corte penale dell’Aja peraltro, a differenza di altre occasioni, non è rimasta una mera enunciazione di principio, perché è stata subito tradotta in una serie di iniziative concrete.  A monte c’è stata certamente la scelta lungimirante dell’Ucraina di avviare a suo tempo la procedura di “accettazione” di giurisdizione della Corte per i crimini di guerra, contro l’umanità e il genocidio (come si è accennato, la procedura non ha riguardato il crimine di “aggressione”, ma potrebbe essere incluso in un prossimo futuro).

Determinante è stata anche un’altra scelta, non certamente occasionale o formale, compiuta il 2 marzo scorso da un gruppo iniziale di 39 Paesi,  con in testa la Lituania, l’Italia e gli altri paesi dell’Unione Europea, insieme a Australia, Canada, Colombia, Costa Rica, Georgia, Islanda, Lichtenstein, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Irlanda. Questi  hanno presentato il c.d. referral ex art. 14 dello Statuto, la richiesta ufficiale al Procuratore della Corte penale internazionale dell’Aja di avviare indagini sui crimini internazionali perpetrati nella guerra in Ucraina. Ciò  ha consentito al Prosecutor Karim Khan  di attivarsi celermente, aggirando anche il passaggio della autorizzazione a procedere della Pre-Trial Chamber. L’iniziativa  ha anche avuto un forte valore simbolico nel conferire legittimazione internazionale e maggiore forza al Procuratore della Corte, il quale intanto ha fatto pubbliche dichiarazioni volte a richiamare le parti sull’osservanza delle norme del diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati, e poi ha subito stabilito un saldo rapporto di cooperazione giudiziaria con la magistratura ucraina e con Eurojust. Ha quindi diretto e coordinato i team investigativi inviati in Ucraina, ed egli stesso si è recato tre volte in territorio di guerra per compiere sopralluoghi e verifiche dirette sul luogo dei massacri, annunciando  anche l’imminente costituzione di un ufficio distaccato della Corte penale internazionale in Ucraina. Molto esplicite sono state le parole del Procuratore Khan nell’ultima visita compiuta il 15 giugno: “ Mi sono recato a Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. Ho verificato gli ingenti danni causati a questa città e ascoltato i racconti delle sofferenze subite dai civili. Il mio messaggio a coloro con cui ho parlato è stato chiaro: la legge rimane al loro fianco e in prima linea. Hanno diritti fondamentali che devono essere rivendicati anche in tempo di guerra”. Ed ha aggiunto: “Il mio Ufficio sta agendo con urgenza per dimostrare a tutti coloro che sono coinvolti in questo conflitto che hanno responsabilità dirette secondo il diritto internazionale, per le  quali non sono ammesse eccezioni: ogni persona che prende una pistola, guida un carro armato o lancia un missile deve sapere che può essere ritenuta responsabile dei crimini commessi”.

Gli ultimi resoconti ufficiali dell’autorità giudiziaria ucraina parlano di oltre 20.000 casi di crimini di guerra accertati, riferiti a gravi distruzioni di edifici civili, presidi sanitari, beni culturali ed altre strutture non costituenti obiettivi militari, a spoliazioni e ruberie sistematiche, ma anche alle drammatiche vicende delle esecuzioni dirette, delle uccisioni indiscriminate di civili e di prigionieri di guerra, alla cattura di ostaggi e al trasferimento illegale di civili e di altre persone protette, nonché a gravissimi riscontri su episodi di stupri, torture ed atti lesivi della dignità umana, tutte gravissime violazioni alle previsioni delle Convenzioni dell’Aja e di Ginevra, espressamente richiamate nello Statuto della Corte penale internazionale.


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4. Il monito dei mandati d’arresto per i crimini di guerra in Georgia

In questo contesto, dunque, va letta l’altra vicenda accennata in premessa. Anche se i fatti si riferiscono al 2008, la notizia dei mandati d’arresto per i crimini di guerra commessi in territorio georgiano rappresenta un vero e proprio monito per chi sta conducendo la guerra di aggressione in Ucraina, per varie ragioni. La prima è certamente riferita alle analogie delle situazioni.  Il conflitto tra Georgia e Russia si sviluppa con la dissoluzione dell’Unione Sovietica in una prima fase,  tra il 5 gennaio 1991 e il 24 giugno 1992, quando deflagra la “prima guerra in Ossezia del Sud”, conclusasi con il cessate il fuoco  e lo schieramento di un’operazione di peacekeeping costituita da militari georgiani, russi ed osseti. Nel 2008 si arriva alla  “seconda guerra in Ossezia del Sud”, nota come guerra dei cinque giorni o guerra d’agosto,  che porta, il 7 agosto, il Presidente georgiano Saakashvili ad annunciare un cessate il fuoco unilaterale. Nonostante un accordo ulteriore con la Francia come garante, da allora la Russia occupa de facto i territori, anche questi autoproclamati “repubbliche autonome”. In generale, sulla base di varie fonti internazionali indipendenti e di una inchiesta ufficiale dell’Ue,  il conflitto sarebbe costato la vita di circa 800 persone, e in un  rapporto nel 2009 di Human Rights Watch si sostiene che, pure nei giorni successivi al ritiro delle truppe georgiane, le forze filorusse dell’Ossezia del sud “hanno distrutto deliberatamente e sistematicamente villaggi abitati da popolazioni di etnia georgiana”. Si è parlato anche dell’esodo forzato di oltre 190.000 georgiani.

Altre analogie con le vicende ucraine si rinvengono nei contenuti resi noti dei mandati d’arresto della Corte. I destinatari sono tre alti dirigenti russi e/o georgiani. Il primo è il tenente generale Mikhail Mindzayev, cittadino russo 67enne originario dell’ Ossezia del Nord,  alto ufficiale di polizia poi divenuto Ministro degli Affari interni dell’ amministrazione de facto dell’ Ossezia del Sud. Il secondo è Gamlet Guchmazov, di cittadinanza russa e presumibilmente anche georgiana, 46enne anch’egli originario dell’ Ossezia del Sud, diretto responsabile della discussa struttura di detenzione di  Tskhinvali, nota come “Isolator” o “KPZ”. Il terzo è David Georgiyevich Sanakoev, 46 enne,  “rappresentante presidenziale per i diritti umani” dell’amministrazione de facto dell’ Ossezia del Sud, una specie di garante dei diritti umani o difensore civico che avrebbe dovuto tutelare la popolazione.

L’accusa nei loro confronti è di “crimini di guerra”, configurabili in varie condotte tipicizzate all’articolo 8 dello Statuto della Corte penale internazionale. In particolare le responsabilità penali dirette riguardano una serie di fatti compiuti in danno della popolazione civile georgiana in quanto tale, ed in particolare nei confronti di un gruppo di persone arrestate nella parte osseta del Sud della Georgia. Si tratta di  ingiuste detenzioni, maltrattamenti e condizioni disumane poste in essere nel citato famigerato centro di detenzione Isolator. Le imputazioni concernono anche la circostanza che i georgiani sono stati utilizzati come strumento di contrattazione dalla Russia e dall’Ossezia del Sud  per ottenere uno scambio di prigionieri, per cui di fatto sono stati costretti a lasciare le loro terre d’origine. Da qui le imputazioni specifiche di avere operato arresti illegali, torture e trattamenti disumani, oltraggi alla dignità personale, prese di ostaggi e trasferimenti illegali di civili, inclusi anziani e bambini.

L’analogia dunque è del tutto evidente con l’Ucraina, per gli arresti, i processi illegali e le condizioni di detenzione in cui sono tenuti  i combattenti arresisi a Mariupol, nonché con la situazione di molti civili costretti all’esodo forzato e trasferiti illegalmente in centri di raccolta e poi in lontane regioni russe. Il monito vale quindi per i funzionari e i dirigenti militari russi e per i collaborazionisti del Donbass che stanno compiendo analoghe iniziative, inscenando processi privi di fondamenti giuridici, conclusisi con condanne a morte nei confronti di presunti “mercenari”, in realtà cittadini stranieri legittimati ad intervenire per difendere l’aggredita Ucraina, e indirizzando la popolazione dei territori occupati in falsi “corridoi umanitari” per costringerli a trasferirsi anche in regioni sperdute della Russia orientale.

5. L’Italia e lo Statuto di Roma

Non v’è dubbio che ora rimane il problema della eseguibilità dei mandati, anche nella considerazione che la Corte penale dell’Aja non può celebrare processi in absentia degli imputati. Ma si tratta di un problema che potrà essere affrontato a suo tempo,  perché intanto vale il mandato d’arresto emesso da un organo collegiale che ha vagliato con rigore  i capi d’accusa,  che vincola comunque i tre destinatari a rimanere in territorio russo, e in ogni caso sub iudice fine alla fine della loro vita, se non si presentano, perché per i crimini per cui sono perseguiti non valgono regole di prescrizione.

In ogni caso, anche questi provvedimenti sono i primi riscontri di un rinnovato impulso ad una idea di effettività della giurisdizione penale internazionale che la Corte dell’Aja sembra più decisa ad affermare dopo i drammatici resoconti degli eccidi compiuti in Ucraina. E in questo processo sta contribuendo anche l’Italia che, oltre alla partecipazione all’iniziativa del referal,  in maniera riservata sostiene i  team investigativi ucraini in stretto coordinamento con Eurojust, e ha annunciato l’intendimento di varare finalmente un  Codice dei crimini internazionali. Proprio in questi giorni il Ministero della Giustizia sta esaminando la proposta di articolato normativo sul nuovo Codice dei Crimini Internazionali presentato da una Commissione di giuristi che ha concluso i lavori il 30 maggio. Sul progetto probabilmente il Governo presenterà a breve un disegno di legge per essere sottoposto all’approvazione del Parlamento. Gli addetti ai lavori stanno ancora approfondendo aspetti intrepretativi e questioni aperte, perché la materia richiede di  adeguare l’ ordinamento interno in principi innovativi e radicali, come quelli riguardanti l’esclusione delle immunità e della prescrizione, e investe anche il riparto di giurisdizione tra magistrature ordinaria e militare. Il percorso non è facile,  ma l’importante è che l’Italia dia un senso concerto alla sua cultura giuridica e non dimentichi un altro imminente anniversario e un luogo fondativo: il 17 luglio 1998  è a Roma che fu approvato il documento più completo della nuova giustizia penale internazionale, lo Statuto della Corte penale internazionale, che non a caso nella comunità dei giuristi è ricordato come lo Statuto di Roma.

maurizio delli santi

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