È pacifico che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, debba escludersi l’applicazione dell’art. 2013 c.c., essendo la materia compiutamente disciplinata dal D.Lgs. 165 del 2001, art. 52, come sostenuto a più riprese dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 8740(08, Cass. 16/06/2009 n. 13941 e Cass. 26/01/2017 n. 2011).
La richiamata disposizione normativa di cui all’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, prevede che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, sollevando diversi dubbi circa l’effettivo e concreto significato dell’espressione “mansioni equivalenti”.
Volume consigliato
Il lavoro pubblico
Alla vigilia della nuova stagione di riforme sul lavoro pubblico, il volume si pone come autorevole commento dello stato dell’arte, ma anche – e soprattutto – come opera attenta agli aspetti pratici dell’ormai immensa e ingarbugliata matassa stratificata disciplina del pubblico impiego.Coniugando l’ampiezza del trattato con la fruibilità del testo specialistico, il volume garantisce la approfondita disamina di tutti i temi del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dalla contrattualizzazione alle novità “in tempo reale” della pandemia e del Governo Draghi.Tratto distintivo dell’opera è la sua coralità, in cui i 40 autori e autrici si rivolgono a tutti gli operatori della materia (magistratura, avvocatura, segretari, dirigenti, datori di lavoro, sindacato) ma anche a chi si accosta al tema per la prima volta (a fini di studio e/o concorsuali) con puntuali rinvii interni e strutturate bibliografie per ogni argomento affrontato.Il risultato è un testo che tratta la disciplina e le fonti (sez. I); il diritto sindacale (sez. II); l’accesso al lavoro (sez. III); i contratti di lavoro flessibile (sez. IV); il rapporto di lavoro (sez. V); la mobilità individuale (sez. VI); il potere disciplinare e le responsabilità del dipendente pubblico (sez. VII); la risoluzione del rapporto di lavoro (sez. VIII); la dirigenza pubblica (sez. IX).Alessandro BoscatiOrdinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Coordinatore scientifico del corso di perfezionamento in “Salute e Sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità” organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Già Prorettore delegato al Personale e alle politiche per il lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche, tra cui le opere monografiche Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro ed organizzazione, 2006 e Patto di non concorrenza. Art. 2125, 2010, annovera una continua attività di formazione in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali presso Università, altri organismi pubblici e società private. In particolare, è docente ; presso laSNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione) e presso la Scuola Superiore della Magistratura, nonché nei master organizzati dalle Università degli Studi di Bologna, di Roma “La Sapienza, di Venezia “Ca’ Foscari”; nelle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Parma, di Pavia, di Padova.Con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Pellacani
A cura di Alessandro Boscati | 2021 Maggioli Editore
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Anche sul punto devono ritenersi superate le varie interpretazioni che i contrapposti orientamenti normativi e sindacali tentavano di suggerire, atteso che gli Ermellini hanno statuito a chiare lettere come rilevi unicamente l’equivalenza formale, penalizzando la salvaguardia delle competenze concretamente acquisite dal lavoratore. Risulta, dunque, secondaria la tutela del bagaglio professionale, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza più autorevole, che di seguito si riporta: “A partire dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 8740/08, è principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, non si applica l’art. 2rc3 c.c., essendo la materia disciplinata compiutamente dal D.Lgs.n.165 del 2001 , art.52 che assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della P.A., solo al criterio dell’equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa quindi aversi riguardo alla citata norma codicistica ed alla relativa elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale che ne mette in rilievo la tutela del c.d. bagaglio professionale del lavoratore, e seruza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione” (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 26 gennaio 2017, Sentenza n. 2011).
Equivalenza, intesa in senso formale, significa che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria – ricordiamo che per il Comparto delle funzioni locali le classificazioni professionali sono ancora oggi rinvenibili nel CCNL del 31.3.1999 – sono esigibili dal datore di lavoro, poiché ritenute professionalmente equivalenti (art. 3 CCNL del 31.3.1999).
In buona sostanza, le mansioni sono ritenute equivalenti se riconducibili nella medesima categoria contrattuale, divenendo di primaria importanza, dunque, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva, poiché dirimenti nell’applicazione del predetto criterio dell’equivalenza formale.
Sulla scorta di tale interpretazione discendono inevitabili considerazioni. Risulta, difatti, rafforzato ed ampliato il potere unilaterale riconosciuto all’Amministrazione datoriale nel momento in cui procede al mutamento delle mansioni del pubblico dipendente, purché le mansioni di provenienza e quelle di destinazioni siano entrambe riconducibili alla medesima categoria contrattuale, di cui al contratto collettivo. Concretamente, l’ambito di discrezionalità della P.A. datore di lavoro rimane impenetrabile ed insindacabile dal giudice, il quale deve attenersi, in caso di verifica del rispetto del criterio dell’equivalenza formale, ad osservare quanto stabilito dalle declaratorie contrattuali.
Tale considerazione appare condivisa anche dall’ARAN che, chiamata a pronunciarsi in merito al significato di mansioni equivalenti e la relativa applicabilità negli Enti locali, ha recentemente confermato il potere unilaterale riconosciuto alla Pubblica Amministrazione. Secondo l’impostazione condivisa dall’Aran, l’Amministrazione datoriale che si appresta ad adibire il lavoratore dipendente a mansioni equivalenti, esercita un potere legittimo, nel rispetto del dettato legislativo di cui all’art. 52 del T.U. pubblico impiego, nel momento in cui verifica la riconducibilità delle mansioni, sia di provenienza che di destinazione, nella medesima declaratoria di cui al contratto collettivo (“Così ricostruita la lettura interpretativa delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di equivalenza delle mansioni,la valutazione di tale equivalenza nel caso concreto costituisce una questione di natura prettamente gestionale relativa all’esercizio del potere direttivo ed organizzativo datoriale da parte dell’Ente e che, pertanto, esula dalla competenza della scrivente Agenzia” – parere del 13.05.2020).
Da ultimo, una recentissima pronuncia della Suprema Corte ha nuovamente ribadito e confermato la legittimità del potere della P.A. nell’esercizio dello jus variandi, purché nel’ambito del profilo professionale esigibile (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 12/02/2021, ord. n. 3666). Tale pronuncia merita di essere menzionata poiché il caso di specie riguardava il mutamento del profilo professionale del dipendente di Polizia Locale: trattasi, dunque, di una casistica spesso oggetto di numerose polemiche, alla luce della peculiarità delle mansioni ascrivibili al personale della Polizia Locale, secondo quanto spesso dagli stessi operatori sostenuto. Tuttavia, la giurisprudenza più autorevole par discostarsi dall’orientamento condiviso dal personale di Polizia Locale, volto ad evidenziare la specialità delle mansioni svolte e la impossibilità di convertire le stesse in altro profilo professionale.
Come risulta corroborato dalla Suprema Corte, il personale di Polizia Locale, a prescindere dalle considerazioni che si intendono avanzare circa la particolarità delle mansioni concretamente svolte, è posto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione: trattasi, dunque, di rapporto di pubblico impiego privatizzato, con conseguente applicazione del D.Lgs. 165/2001. Anche in questo caso, la Pubblica Amministrazione datoriale ha il potere di convertire, in via unilaterale, il profilo professionale dell’ ‘agente di polizia locale’ in quello di ‘impiegato amministrativo’, in quanto avvenuto all’interno della medesima categoria contrattuale C e, dunque, nel rispetto del criterio dell’equivalenza formale di cui all’art. 52 del D.Lgs. 165/2001.
In conclusione, a nulla rileva la professionalità in concreto acquisita, dato che l’azione della Pubblica Amministrazione risulta legittima se le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle proprie del profilo attribuito siano entrambe riconducibili nella medesima categoria contrattuale, anche con riferimento al personale della Polizia Locale.
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