Il negozio di accertamento

Redazione 24/09/18
Il concetto del negozio di accertamento non è rinvenibile nel codice civile, a differenza di come accade nel BGB che dà una precisa definizione di negozio di accertamento, distinguendola dalla trascrizione.

Dottrina e giurisprudenza hanno così colmato questa lacuna, dandone una definizione. Si intende, pertanto, negozio di accertamento l’atto con il quale le parti sanciscono l’esistenza o l’inesistenza di una situazione giuridica soggettiva o di un rapporto giuridico, delimitandolo ed eliminando l’incertezza.

Viene dato un potere alle parti e una causa del contratto.

Il negozio è dunque ammissibile?

Lungamente dibattuta l’ammissibilità dell’anzidetto rapporto contrattuale.

La tesi negozionista esclude l’ipotesi di tale negozio facendo espresso riferimento all’art. 1321 c.c. Nella specie, quando la legge ammette l’accertamento da parte dei privati, lo fa solo nell’ipotesi di meri atti e non di negozi.

La tesi prevalente, viceversa, ammette tale tipologia contrattuale e la ricava dall’art. 1321 c.c. che stabilisce :” Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Il verbo “regolare” deve essere letto come se il Legislatore avesse voluto anche intendere “accertare”. Tale corrente di pensiero inquadra, pertanto, il negozio di accertamento tra le ipotesi di autotutela dei privati.

La struttura del negozio di accertamento

I requisiti del rapporto sono due: il primo è uno stato di incertezza tra le parti, c.d. res dubia, di un preesistente rapporto giuridico che deve essere accertato; il secondo prevede che i soggetti che richiedono tale tipologia contrattuale siano legittimati.

La causa di accertamento è quella di un negozio causale. La funzione del negozio è quella di accertamento; è, pertanto, considerato nullo quello che accerti una situazione di preesistente fittizia.

Si distingue dalla trascrizione, poiché è un negozio dichiarativo e non costitutivo o modificativo di cui agli artt. 2644 e 2643 n. 13 c.c.

La forma è quella di un negozio di secondo grado, ovvero di un negozio collegato ad un altro (di primo grad0), di qui la sua funzione di accertamento di un rapporto giuridico preesistente tra le parti.

 

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