Il nesso causale nel diritto penale

Redazione 11/02/19
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Il nesso causale che lega la condotta all’evento può assumere tre diverse accezioni: la causa, che ha scaturito l’evento; la condizione, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato; infine, l’occasione come mera situazione che favorisce la serie causale.

La relazione causale penalmente rilevante è trattata negli artt. 40 e 41 c.p., i quali seguono i principi costituzionalmente garantiti della: determinatezza, personalità e materialità.

Si è stabilito che l’evento è conseguenza della condotta, per cui stabilita qual è stata la condotta ad aver causato l’evento la si può porre sul piano causale.

Il giudice con un giudizio ex post, partendo dall’evento, risale tutto il decorso causale e stabilisce quale condotta è stata condizione; ricorre così l’imputazione oggettiva.

L’art. 40 c.p.

L’analisi dell’imputazione oggettiva ha inizio con la trattazione del disposto di cui all’art. 40 co. 1 c.p., la norma contiene una doppia negativa, e infatti:” nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”.

La norma in questione rientra tra quelle del primo tipo e ha funzione ascrittiva, stabilisce cioè quando è possibile attribuire un evento a una condotta commissiva od omissiva dell’agente.

L’imputazione oggettiva ha trovato giurisprudenza e dottrina concordi, nell’impiegare la teoria condizionalistica per legare la condotta all’evento.

Tale orientamento si pregia di adottare il giudizio controfattuale, ovvero di eliminazione mentale, per cui: a) la condotta umana “è” condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe verificato; b) la condotta umana “non è” condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente mediante il medesimo procedimento, l’evento si sarebbe egualmente verificato.

La teoria condizionalistica è stata fortemente criticata. Innanzitutto, per il pericolo di un regresso all’infinito per cui addirittura potrebbe imputarsi il fatto di reato ai genitori del reo che l’hanno messo al mondo. Inoltre, ricorrono spesso un numero di fattori eccezionali che minano l’adeguatezza del rapporto causale; infine, la teoria pare poco euristica.

Le numerose critiche sono state da spunto per numerosi orientamenti che si sono susseguiti in dottrina.

Primo tra tutti è quello della causalità adeguata che prevede l’imputazione oggettiva quando un fattore risulta sproporzionato o atipico all’evento, tale per cui può risultare l’unica condizione dell’evento.

Altra è la causalità umana che prevede un certo grado di sovranità da parte del soggetto, nello specifico: se l’agente è in grado di dominare la condotta, allora a lui sarà ascrivibile l’evento.

Anche la teoria dell’aumento del rischio ha assunto un forte rilievo, perché tratta in particolar modo i decorsi causali atipici, a cui è difficilmente applicabile la teoria condizionalistica. Tale tesi è stata fortemente criticata, perché estendeva in maniera preoccupante il bacino di responsabilità a condotte del tutto estranee al reato.

La teoria dell’aumento del rischio, però, è spesso usata nell’interno della causalità colposa. Nello specifico, due sono gli esempi di scuola. Il primo riguarda un farmacista che dietro ricetta medica, vende un medicinale a un cliente, il quale poi si ripresenta, nelle settimane successive, sfornito dalla predetta prescrizione e il farmacista gli somministra ugualmente il medicinale. Il cliente dopo poco muore per avvelenamento.

Nel caso di specie, il fatto non sussiste, difatti benchè ci sia una condotta scorretta del farmacista che non si è premurato di richiedere la ricetta medica, il cliente sarebbe comunque morto con o senza prescrizione medica.

Altro è il caso dell’anestesia letale, in cui l’anestesista somministra per errore un anestetico diverso da quello previsto al paziente che muore. Successivamente si scopre che il paziente era allergico a qualsiasi tipologia di anestetico e quindi che sarebbe ugualmente deceduto, malgrado l’errore medico. L’anestesista è stato assolto, perché mancava l’elemento soggettivo della colpa e pertanto il fatto non costituiva reato.

L’art. 41 c.p.

Il rapporto causale è trattato anche all’art. 41 co.1 c.p. che enuncia il principio di equivalenza causale. Il dettato stabilisce che un concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute sono conseguenza dell’evento. Questo è il caso del cumulo causale, ovvero di un insieme di cause, tutte soggette alla stessa legge, volte alla realizzazione di un unico evento. Le cause sono fra loro fattori che solo qualora vengano riunite sono conseguenza dell’esistenza del reato.

Diverso discorso vale per l’articolo art. 41 co. 2 c.p., il quale stabilisce l’interruzione del nesso causale. Difatti, la causa sopravvenuta aumentando il rischio, risulta l’unica a cui è imputabile l’evento di reato.

La causa è sufficiente, intesa come da sola necessaria al verificarsi dell’evento e con forza interruttiva.

Sul punto è intervenuta la teoria della causalità umana, la quale con l’esempio di scuola del medico che cagiona lesioni colpose al paziente non interrompe il nesso causale. Difatti, l’errore medico di per sé si pone sul piano causale assieme all’evento che ha necessitato delle cure mediche, ex art. 41 co. 1 c.p. Sul punto, occorre osservare che l’errore medico può essere ritenuto causa, da sola sufficiente, solo qualora sia posto in essere con dolo o colpa grave.

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