Il garante
E’ garante soltanto colui che ha una relazione qualificata con il bene giuridico o con il soggetto tutelato indipendentemente dalla fonte di pericolo (c.d. posizione di protezione), o con la cosa che è fonte di pericolo per i terzi (c.d. posizioni di controllo). Nell’accertamento della causalità omissiva si possono rilevare alcune significative peculiarità rispetto a quanto accade nei reati commissivi: ferma restando la sussunzione sotto le c.d. leggi di copertura, viene in rilievo un giudizio ipotetico o prognostico, che muove da quanto sarebbe accaduto se fosse stata realizzata l’azione doverosa.: l’omissione potrà essere ritenuta causale rispetto all’evento laddove, se sostituita mentalmente dalla condotta doverosa, l’evento venga meno (c.d. causalità ipotetica o in senso normativo).
L’accertamento della causalità omissiva
L’accertamento della causalità omissiva, al pari degli altri elementi costitutivi del reato, deve raggiungere un livello di certezza processuale pari al canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Tale accertamento trova fondamento in un ragionamento probatorio di tipo congetturale-ipotetico. Nel primo momento si identifica l’ipotesi causale (c.d. abduzione), ipotesi che non può assestarsi ad un accertamento congetturale ma deve essere necessariamente calata, in chiave critica, nel mondo dei fatti (momento induttivo). L’ipotesi causale originaria, dunque, potrà dirsi applicabile al caso quando, alla luce dei tutti gli elementi probatori, raggiunge un elevato grado di probabilità logica e razionale. Ciò vale tanto nella causalità commissiva che in quella omissiva. In quest’ultima, tuttavia, si aggiunge una peculiarità che consiste nel fatto che il giudizio di alta probabilità logica sul ruolo salvifico della condotta omessa presenta i caratteri del paradigma indiziario.
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