“I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti”. L’art.1 della legge 16-12-1913 n. 89, o anche Legge notarile, al Titolo I delle disposizioni generali qualifica la figura del professionista notaio. Il notaio è, infatti, al contempo un pubblico ufficiale ed un libero professionista: a tale figura sono state delegate alcune fondamentali funzioni pubbliche nonché il compito di riscuotere le imposte indirette relative a tali atti.
Ai sensi dell’art. 28 L.N., il notaio deve rifiutarsi di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico, oppure ai quali intervengano soggetti a lui legati da particolari vincoli di parentela o affinità, o rispetto ai quali egli sia interessato, così da potersi dubitare della sua imparzialità.
Le conseguenze penali in cui incorre il professionista sono estremamente dure, richiamandosi in merito gli artt. 137 (sanzione pecuniaria) e 138 (sospensione fino alla destituzione dall’incarico) della Legge Notarile stessa.
La Suprema Corte di Cassazione Civile con sentenza 26369 del 20-12-16 ha pienamente confermato la precedente decisione della Corte D’Appello di Bologna, rigettando, dunque, il ricorso del notaio U.Z. ,ritenuto responsabile delle violazioni di cui agli artt. 147 lett. a) e 28 della legge notarile.
Il notaio U.Z., era stato contestato di avere prestato, in violazione del principio di terzietà, due fideiussioni bancarie del valore di oltre un milione di euro ciascuna a favore della società Mascella Building Group srl (art. 147 lett. a legge notarile) e di avere indebitamente ricevuto in situazione di interesse alcuni atti (due compravendite, due contratti di mutuo e una apertura di credito in conto corrente) che riguardavano proprio la società da lui personalmente garantita con le citate fideiussioni (in violazione dell’art. 28 n. 3 legge notarile). Il notaio U.Z., prestando le due fideiussioni bancarie a favore della società, era sicuramente interessato agli atti da lui, successivamente rogati.
Il principio di cui all’art. 28 Legge Notarile, come più volte sottolineato dalla Suprema Corte di Cassazione, garantisce la tutela anticipata dell’imparzialità e della trasparenza della attività notarile.
Occorre sottolineare come la valutazione dell’esistenza di un interesse personale del rogante, o degli altri soggetti che sono indicati nella norma, va effettuata “ex ante”, in termini di mera potenzialità o pericolosità, senza che rilevi se le parti abbiano in concreto ricevuto o meno un danno dall’atto rogato (Sez. 2, sentenza n. 25547 del 18/12/2015 Rv. 638190; Sez. 2, Sentenza n. 26848 del 29/11/2013 Rv. 629214; Sez. 3, Sentenza n. 7028 del 23/05/2001 Rv. 546920; Sez. 3, Sentenza n. 11497 del 01/09/2000 Rv. 539935).
La disputa dottrinale e giurisprudenziale si concentra sull’interpretazione della nozione di “interesse” che leghi il notaio alle disposizioni contenute nell’atto da rogare.
Le elaborazioni dottrinali hanno per lo più prescelto un’ampia accezione del concetto di «interesse», al punto da comprendervi l’interesse materiale, l’interesse soltanto morale, l’interesse diretto negoziato nell’atto come quello indiretto, l’interesse anche potenziale all’atto, il collegamento con situazioni esterne allo stesso, l’inerenza al notaio delle disposizioni da stipulare pure non in termini di necessario vantaggio per il professionista.
Nel caso di specie, il notaio U.Z., aveva rilasciato fideiussioni in favore della società Mascella Building, e successivamente aveva rogato atti(compravendita e mutuo) in cui era parte la società da lui garantita. E sulla base di tale ricostruzione, si è ravvisato la violazione dell’art. 28 n. 3 della legge notarile, ritenendo sussistente l’interesse personale del notaio alle sostanziali modificazioni (non importa se favorevoli o sfavorevoli) che il patrimonio della società riceveva per effetto dei finanziamenti e degli acquisti immobiliari, a nulla rilevando la preventiva valutazione fatta dal notaio circa la possibilità di stipulare quegli atti.
Costituisce illecito disciplinare per violazione del divieto previsto dall’art. 28, n. 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comportamento del notaio consistente nella stipula di atti di compravendita, di mutuo e di apertura di credito in cui sia parte una società a favore della quale lo stesso notaio abbia prestato precedentemente fideiussione. Il comportamento del notaio U.Z. viola anche l’art,. 147 della legge notarile lett a: la norma punisce il notaio che “compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”. Essa configura come illecito condotte che, seppur non tipizzate, siano comunque idonee a ledere la dignità e la reputazione del notaio, nonché il decoro ed il prestigio della classe notarile, la cui individuazione in concreto è rimessa agli organi di disciplina (Sez. 2, Sentenza n. 17266 del 28/08/2015 Rv. 636221).
Può quindi affermarsi l’altro principio secondo cui commette illecito disciplinare, di cui all’art. 147, lett. a), della legge n. 89 del 1913, il notaio che presta fideiussioni bancarie di rilevante importo a favore di società, esponendosi così a pretese creditorie analoghe a quelle rivolte ad un imprenditore e creando in tal modo legami di natura negoziale – commerciale con gli stessi soggetti ai quali è poi chiamato a rendere prestazioni notarili.
Sulla base di quanto sopra detto, e considerata la recente giurisprudenza della Cassazione, va confermata la sospensione del notaio dalla sua attività professionale se non rispetta la terzietà rispetto all’atto da rogare.
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