Il numero massimo dei mandati consecutivi dei sindaci

Adriano Failli 19/04/23
Allegati

Il numero massimo dei mandati consecutivi dei sindaci eletti direttamente può essere deciso solo con legge statale
Con la sentenza 60/2023 la Consulta dichiara costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna n. 9/2022, la quale fissava a quattro il numero di mandati consecutivi consentito ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 resistenti e a tre per i comuni fino ai 5.000.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 60 del 7-3-2023

pronuncia_60_2023.pdf 131 KB

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Indice

1. La vicenda

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna n. 9 dell’11 aprile 2022, recante “Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna”.
In particolare, la riforma prevedeva delle modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009 aventi ad oggetto il numero massimo di mandati consecutivi dei sindaci eletti direttamente.
L’art. 1-bis della citata legge del 2022 fissava a quattro il numero di mandati consecutivi consentito ai sindaci dei comuni con popolazione fino ai 3.000 residenti e a tre per i comuni fino ai 5.000. La stessa norma avrebbe così previsto una deroga al regime statale definito dall’art. 51, co. 2 del TUEL, il quale fissa unitariamente a tre il numero massimo di mandati consecutivi per i comuni al di sotto dei 5.000 residenti e a due per tutti gli altri.
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2. Le motivazioni della Consulta

Ferma restando la competenza in materia elettorale riconosciuta alle regioni a statuto speciale, con la sentenza n. 60 del 2023 (redattore Nicolò Zanon) il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’incostituzionalità della riforma sarda, affermando, in primo luogo, come la predetta competenza debba esercitarsi in armonia con la Costituzione, secondo quanto postulato dall’art. 3 dello stesso statuto speciale della Regione Sardegna.
Per tali ragioni, la Corte ha richiamato gli inderogabili principi derivanti dall’art. 51 Cost., secondo il quale “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. A detta della Consulta, non può che essere la legge statale l’unica fonte di diritto idonea a garantire, sull’intero territorio nazionale, una disciplina uniforme a tutti i cittadini, anche per quanto concerne il limite al numero massimo di mandati consecutivi per i sindaci.

Adriano Failli

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