Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale (CAD)

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Una tappa fondamentale del processo di digitalizzazione della pubbli­ca amministrazione, ma anche in generale del complesso delle attività dei cittadini, è senz’altro rappresentato dal Codice dell’amministrazione digitale (da ora CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Esso rappresenta senza dubbio il principale atto legislativo in materia di sviluppo verso le nuove tecnologie.

 

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Con il CAD il legislatore italiano ha inteso riunire e riordinare le nu­merose norme già esistenti, integrandole con nuove disposizioni, proprio al fine di racchiudere in un’unica fonte i principi, le regole e gli istituti fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo della digitalizzazione e della dematerializzazione dell’attività amministrativa, in modo tale da porre le basi per una struttura burocratica più efficiente e rapida e, so­prattutto, meno costosa.

 

Il testo del CAD, tuttavia, non si focalizza esclusivamente sull’opera­to della pubblica amministrazione; il legislatore ha infatti approfittato di tale provvedimento per introdurre da un lato una serie di strumenti e nozioni che esplicano la loro efficacia anche al di fuori dell’ambito am­ministrativo (si pensi alla posta elettronica certificata, alla firma digitale, alla generalizzazione della rilevanza dei documenti informatici) e, dall’al­tro, per sancire una serie di diritti innovativi per cittadini e imprese (ad esempio, il diritto all’uso delle nuove tecnologie, l’accesso e il diritto alla trasmissione di documenti in formato digitale, il diritto ai pagamenti con modalità elettronica).

E proprio per la peculiarità della materia oggetto del provvedimento in parola, sempre esposta a rapidissimi mutamenti ed evoluzioni che si è reso in breve tempo necessario intervenire sul testo originario per ade­guare l’assetto legislativo alla nuova realtà tecnologica.

 

Fino all’estate del 2016 il principale di questi interventi modificativi, per la sua profonda incidenza sull’originario testo del CAD, è stato il d.lgs. n. 235/2010, con il quale sono state introdotte nuove disposizioni e modi­ficati più di 50 articoli.

 

In base alla delega contenuta all’art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la cui priorità era quella di promuovere ed assicurare il diritto dei citta­dini e delle imprese di accesso ai dati ed ai servizi in modalità digitale, con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13 settembre 2016, n. 214), il Governo ha approvato il più grande intervento modificativo del CAD, dopo una lunga e preziosissima fase di discussione, condotta non solo presso i competenti organi istituzionali, ma anche mediante il confronto con esperti del settore, portatori di interessi e società civile.

 

Tale riforma era peraltro quanto mai opportuna alla luce del c.d. Rego­lamento EIDAS, n. 910 del 2014, con cui l’Unione europea ha ridisegna­to un quadro omogeneo a livello europeo sul tema della digitalizzazione, e che, non necessitando di alcun atto di recepimento, sarebbe comunque entrato in vigore in Italia il 1° luglio 2016.

 

Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale è entrato in vigore il 14 settembre 2016, con l’obiettivo di rendere vera ed effettiva la digitaliz­zazione della pubblica amministrazione e la semplificazione dei rapporti con cittadini ed imprese.

 

La novità sta nel rinnovato art. 3 del nuovo CAD, rubricato “Diritto all’uso delle tecnologie”, che eleva al rango di diritto l’utilizzo delle solu­zioni e degli strumenti previsti dal CAD nei rapporti con le pubbliche am­ministrazioni. L’effettività della tutela del diritto all’uso delle tecnologie, riconosciuta in campo a tutti i soggetti, è data dalla previsione dell’art. 3, comma 1-ter che espressamente prevede la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, secondo le regole del processo amministrativo.

 

Allo stesso modo, gli articoli 3-bis, 5-bis, 6 e 8 regolamentano il diritto all’accesso e all’invio dei documenti digitali, il diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail, il diritto a reperire on line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati. L’obiettivo perseguito dal complesso di tali disposizioni è la realizzazione di una comunicazione efficiente tra la pubblica amministrazione ed il cittadino, garantendo al contempo la celerità e la sicurezza delle trasmissioni digitali.

 

Tutto quanto detto, nell’interesse di due punti cardine del CAD, ossia la “qualità del servizio” e la “partecipazione” dei cittadini.

 

Il cittadino, infatti, secondo la nuova immagine della P.A. ridisegnata dal CAD, vanta nei confronti dell’amministrazione il diritto ad un servizio pubblico qualitativamente alto, al quale può partecipare direttamente e del quale ha diritto a rimanere soddisfatto.

 

Uno strumento a ciò diretto è lo SPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale, che tramite l’attribuzione ai cittadini di un’identità digitale, per­mette, insieme alla carta d’identità elettronica e alla carta nazionale dei servizi, di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione con un sistema unico di credenziali.

 

È inoltre previsto che ciascun cittadino sia dotato di un domicilio digi­tale, da comunicare al comune di residenza, mediante il quale si potranno inviare e ricevere comunicazioni nei rapporti con la P.A. Si rafforza, in tal modo, il ruolo della posta elettronica certificata quale mezzo ordinario di comunicazione, sicura ed affidabile, equiparata alla notificazione a mez­zo posta ai sensi dell’art. 48 del CAD.

 

Al fine di ottenere la piena realizzazione dei diritti in tal modo rico­nosciuti, la P.A. digitale si avvale di numerosi strumenti, tra i quali acquisiscono importanza primaria:

a) la posta elettronica certificata, finalizzata, da un lato, a dare certezza giuridica alle comunicazioni e, dall’altro, ad abbattere i costi delle tra­dizionali raccomandate andata/ritorno;

b) la firma digitale, anch’essa utilizzata per garantire l’identificazione del soggetto che firma, la sua volontà di sottoscrivere e dare validità giuri­dica alle attestazioni che coinvolgono privati o P.A.;

c) i documenti informatici, per la cui archiviazione il Codice impone la tenuta dell’archivio elettronico, con enormi vantaggi in termini di spa­zio e tempi di ricerca;

d) le carte elettroniche (carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi), che fungono da strumento di autenticazione ed accesso ai ser­vizi in rete della P.A.;

e) i siti internet della P.A., i quali diventano delle vere e proprie piatta­forme di accesso per qualsiasi cittadino, caratterizzate da reperibilità, chiarezza nel linguaggio, affidabilità, semplicità, omogeneità. All’in­terno di ogni sito internet, secondo le disposizioni del Codice, devono essere presenti taluni contenuti fondamentali, quali l’organigramma, gli indirizzi e-mail utili, i servizi forniti in rete, i bandi di gara, i proce­dimenti a carico di ciascun ufficio nonché il loro responsabile.

 

È stata rivista la disciplina delle firme elettroniche, sia mediante rinvio al Regolamento EIDAS, sia mediante disciplina diretta della firma digita­le, come noto di matrice italiana.

Altre novità attengono al procedimento amministrativo e alla sua di­gitalizzazione.

Ai sensi dell’art. 41 del CAD è previsto che la P.A. gestisca il procedi­mento attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che debba garantirne l’interoperabilità con le altre PP.AA. Inoltre, ai sensi dell’art. 43, è previsto il venir meno dell’obbligo, per i cittadini, di conser­vare copia dei documenti che sono per legge in possesso delle P.A. e degli altri soggetti a cui si applica il CAD.

Di rilevante importanza, infine, nella realizzazione degli obiettivi chia­ve della riforma, la previsione sui pagamenti elettronici nei confronti del­la pubblica amministrazione, che è tenuta ad accettare tale tipologia di pagamento, riducendo il passaggio materiale di denaro.

 

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Giurdanella Carmelo

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