Le proroghe alle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 nelle procedure sotto-soglia
L’articolo 1 del D.L. 76/2020 ha introdotto alcune modifiche al Codice appalti per le procedure di gara per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Per quanto attiene alle procedure di affidamento diretto ha notevolmente alzato il valore stimato dell’appalto entro il quale le stazioni appaltanti possono avvalersi di tale procedura al fine di velocizzare le procedure e per non aggravare il procedimento. Per quanto attiene alla procedura negoziata, senza bando prevista dall’articolo 63 del Codice dei contratti, inoltre ha previsto la consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione, in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Tale procedura si applica nel caso di affidamento di servizi e fornitura di importo pari o superiore a 150 mila euro e di lavori per importi da 150 mila euro a 350 mila euro. Nel caso di lavori per importi superiori a 350 mila euro ma inferiori alle soglie, devono essere, invece, invitati un maggior numero di operatori economici in modo proporzionale secondo lo scaglione di importo previsto a base d’asta. Inoltre, riguardo all’atto da adottare, in caso di affidamento diretto si applica l’articolo 32 comma 2 del Codice appalti, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto. Nel caso di procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono a loro scelta all’aggiudicazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso e nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis), nel solco di quanto precedentemente disposto dal decreto semplificazioni, proroga l’efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto-soglia estese a tutte le determine o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023. Inoltre, prevede che gli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura) sono consentiti fino a 139mila euro, modificando così la soglia e dispone che la procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari e superiore a 150mila euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori se esistenti ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.350 milioni di euro).
Le proroghe alle modifiche introdotte dal D.L. 76/2020 nelle procedure sopra-soglia
L’articolo 2 del D.L. 76/2020 ha introdotto alcune modifiche al Codice appalti per le procedure di gara in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, prevedendo in tali casi l’applicazione dei termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c). Al comma 3, invece, prevede per i settori ordinari il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, e per i settori speciali della procedura negoziata di cui all’articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dall’emergenza epidemiologica i termini, anche abbreviati previsti dal comma 2, non possono essere rispettati.
Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) estende l’efficacia delle deroghe in materia di termini e procedure di aggiudicazione anche per gli appalti sopra soglia fino al 30 giugno 2023.
Il nuovo decreto semplificazioni proroga alcune disposizioni del decreto sbloccacantieri
Il nuovo decreto semplificazione, oltre a prorogare quanto disposto dal primo decreto semplificazioni, introduce talune disposizioni volte a prorogare, fino al 30 giugno 2023, alcune “sospensioni” e modifiche del Codice degli appalti già contenute nel decreto legge n. 32/2019, convertito in Legge n. 55/2019, c.d. “Sbloccantieri”.
In particolare, fino al 30 giugno 2023 si prevede: la sospensione del divieto di appalto integrato per ogni tipologia di opera; la sospensione dell’obbligo di avvalersi dell’Albo dei Commissari costituito presso ANAC; la sospensione per tutti i Comuni non Capoluogo dell’obbligo di aggregazione per l’affidamento degli acquisti di servizi, forniture e lavori ma limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNNR nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59; la sospensione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in fase di gara; la possibilità di affidare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con un livello semplificato di progettazione definitiva; la possibilità di inversione procedimentale anche nei settori ordinari con apertura delle offerte economiche prima della verifica della idoneità; la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
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