Leggi nuove, problemi vecchi: alla luce della recente riforma della riscossione, attuata con il Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 – che ha portato, come è noto, alla soppressione di Equitalia ed al prossimo subentro del nuovo soggetto pubblico “Agenzia delle Entrate-Riscossione” – v’è da chiedersi se tutto cambi per poi non cambiare niente.
Il riferimento al mancato cambiamento concerne, in particolare modo, il potenziamento della riscossione di cui all’art. 3 del DL 193/2016 che, nella misura in cui incrementa e rafforza i poteri, per così dire, “investigativi” in capo al nuovo ente, finisce per introdurre un ennesimo vantaggio per la riscossione a mezzo ruolo, a discapito dello strumento ad esso alternativo costituito dall’ingiunzione fiscale ex RD 639/1910.
Una previsione normativa, questa, che se letta in combinato disposto con quella che la precede – ossia l’art. 2, comma 2, che, di fatto, legittima l’affidamento diretto della riscossione delle entrate locali da parte degli enti e delle società partecipate al nuovo soggetto pubblico, senza porsi il problema della sua compatibilità con l’ordinamento comunitario – produce un effetto diametralmente opposto a quello voluto con il DL n. 70/2011, reintroducendo il ruolo per la riscossione locale per tutti i comuni italiani e sancendone, di fatto, la sua supremazia rispetto alla riscossione coattiva gestita dai concessionari privati iscritti all’Albo o da aziende comunale mediante l’ingiunzione di pagamento.
In particolare, la norma in questa sede stigmatizzata potenzia i canali informativi a servizio del nuovo soggetto pubblico, il quale è autorizzato ad accedere, ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ai dati finanziari ed alle informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell’Inps, per l’attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.
Per comprenderne la reale portata applicativa si riporta di seguito il contenuto dell’art. 3 cit., laddove:
– al comma 1, permette all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1 gennaio 2017 di poter utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali accede in base a specifiche disposizioni di legge anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale;
– il comma 2, inserendo il nuovo comma 2-ter all’art. 72-ter del DPR 602/1973 (limiti di pignorabilità per l’agente della riscossione), dispone che l’Agenzia delle entrate acquisisca le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’INPS;
– il comma 3 consente poi al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione ad accedere ed utilizzare i dati predetti per i propri compiti istituzionali.
La normativa succitata, posta al dichiarato fine di massimizzare l’efficacia dell’azione di riscossione e ridurre i costi correlati ad attività infruttuose, pone il nuovo ente nella condizione di poter disporre in maniera tempestiva di dati ed informazioni precise e aggiornate, risultando immediato l’accesso sia all’Anagrafe tributaria che all’archivio dei rapporti finanziari (conti correnti), nonché al Pubblico Registro Automobilistico e all’INPS.
Occorre rilevare, infatti, che sebbene l’art. 35, comma 26, del D.L. 223/2006, già consenta agli agenti della riscossione di poter accedere a tutti i dati rilevanti INPS, la nuova norma prevede uno specifico canale diretto e più immediato di accesso alle informazioni, a prescindere da puntuali richieste di dati.
La disponibilità di informazioni aggiuntive che la normativa succitata implementa a vantaggio del nuovo Ente di riscossione è quindi destinata a comportare un sensibile incremento dell’efficacia delle procedure esecutive di cui al DPR n. 602/1973 recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” e, più precisamente, di quelle relative al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis: tanto è vero che, proprio a tal proposito, la stessa Relazione Tecnica allegata al DL n. 193/2016 stima un conseguente incremento delle riscossioni, in termini strutturali, pari a 483 milioni di euro in ragione di anno.
È fuor di dubbio, infatti, che il nuovo ente subentrante ad Equitalia assumerà la qualifica di Agente della riscossione, potendo così agire, con rinnovati poteri di accesso ad informazioni sensibili, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del DPR n. 602/1973, ed avvalersi così della speciale procedura esecutiva ivi disciplinata.
Ecco dunque che la riforma della riscossione così attuata, non solo ha chiuso le porte alla prospettata liberalizzazione del regime di affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali – restando, invero, ancora in piedi un sistema di affidamento quasi automatico – ma ha, altresì, vanificato ogni possibilità di giungere ad una parificazione dei poteri attribuiti a comuni e concessionari locali rispetto al soggetto il nuovo soggetto pubblico, per quanto riguarda l’esecuzione forzata.
La questione, invero, non è di poco momento atteso che con riferimento alla riscossione mediante ingiunzione di cui al RD n. 639/1910 rimane il problema dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento, non avendo gli altri attori gli strumenti e le competenze per svolgere l’attività sin’ora svolta in forma monopolistica da Equitalia e, a breve, dall’Agenzia Entrate-Riscossione.
Del resto, è noto che l’art.4, comma 2-sexies, della legge n. 265 del 2002 (collegato alla legge finanziaria 2003) nel rinviare per l’esecuzione forzata anche dell’ingiunzione fiscale al titolo II del DPR 602/73, sulla riscossione coattiva, specifica che detto rinvio opera solo “in quanto compatibile”. E ciò, nella pratica, comporta vari ostacoli.
Primo tra tutti, l’impossibilità di accesso da parte degli enti locali alle informazioni e ai dati dell’anagrafe tributaria necessari per individuare i beni del debitore. Infatti, se è vero che sia il DL n. 248/2007 che il DL n. 112/2008 avevano tentato di accorciare i confini tra i due soggetti, è altrettanto vero che tali disposizioni non sono mai state attutate.
Inoltre, non è stato nemmeno mai chiarito quali tra gli strumenti previsti nel titolo II del DPR n. 602/1973 possano essere utilizzati dagli enti e dai concessionari locali, soprattutto per quanto riguarda le modalità operative (fermo amministrativo; pignoramento presso terzi mediante ordine diretto di pagamento; esenzione dal versamento di tributi e diritti per le trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche; imposta fissa di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).
Tali e tante difficoltà, quindi, non solo non sono state eliminate ma addirittura sono state potenziate decretando così la fine di quel percorso di equiparazione e/o di alternatività degli strumenti di riscossione forzata che anche l’orientamento giurisprudenziale più recente era giunto a riconoscere (Cfr, ex multis Cass. sent. n. 10958/2005, e n. 30/2016).
Così stando le cose, appare piuttosto evidente che i vantaggi della riscossione mediante ruolo indurranno i Comuni a richiedere l’affidamento diretto della riscossione al nuovo ente pubblico economico riconducibile all’Agenzia delle Entrate, con l’effetto di relegare la scelta di riscuotere le proprie entrate a mezzo dei soggetti privati a ciò abilitati, per il tramite dell’ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910, a mera possibilità residuale.
È chiaro, infatti, che la snellezza della procedura esecutiva di cui la nuova Agenzia Entrate-Riscossione può avvalersi, in uno all’implementazione dei suoi poteri lato sensu “investigativi”, finisce nuovamente per elevare il ruolo a mezzo principe della riscossione, rinsaldando la posizione di supremazia del nuovo Ente.
Tale quadro normativo, infatti, nella misura in cui rafforza il gap tra i poteri attribuiti all’Agenzia Entrate-Riscossione e quelli residuanti in capo ai Comini e Concessionari locali, getta evidentemente un’ombra sullo strumento di riscossione coattiva delle entrate locali maggiormente utilizzato dai Comuni per la riscossione dei tributi minori, cedendo il passo ad un immediato ritorno del ruolo quale strumento, se non esclusivo, almeno privilegiato per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, tributarie e patrimoniali. Con buona pace della sempre rinviata previsione normativa contenuta nell’art. 7, comma 2, lett. gg ter, del DL 70/2011.
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