Magistrato della Corte dei Conti
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L’ art. 42- 11° comma – della Legge n° 326/2003 – di conversione del Decreto-Legge n° 269/2003 – ha novellato l’ art. 152 Disp. Att. C.p.c. prevedendo che, salvo quanto disposto dall’ art. 96 c.p.c. ( responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ) , la parte soccombente nei giudizi di contenzioso previdenziale od assistenziale non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari laddove risulti titolare , nell’ anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall’ ultima dichiarazione, pari od inferiore a due volte l’ importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 . co. da 1 a 3, e 77 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n° 115/2002.
Pertanto, l’ interessato che , con riferimento all’ anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni suindicate, formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni del ricorso giudiziale e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito , le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’ anno precedente.
Tuttavia, è d’ obbligo evidenziare che sia nel caso di cui all’ art. 152 Disp. Att. C.p.c. novellato che nell’ ipotesi di produzione di dichiarazioni reddituali in corso di causa a comprova della sussistenza dei requisiti di legge per la legittima concessione dei benefici assistenziali, si imporrebbero i prescritti controlli incrociati con le risultanze in possesso della Amministrazione Finanziaria anche in via telematica in considerazione del fatto che non è affatto ipotesi di rara verificazione che i dati dichiarati in sede giudiziale non corrispondano affatto a verità con tutte le conseguenze che ciò comporta sia a livello penale integrandosi gli estremi del falso ideologico ( e talora finanche del falso materiale laddove la sottoscrizione in calce sia apocrifa ) che a livello civile ( ricorrendo una delle fattispecie previste dall’ art. 395 c.p.c. per il giudizio di revocazione )ed – infine-erariale ( vertendosi in ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale laddove, a seguito delle false dichiarazioni reddituali , l’ A.G. abbia adottato pronunzia sfavorevole di condanna autoquantificabile ex adverso azionata da parte ricorrente in via esecutiva in danno dell’ Ente Pubblico Previdenziale soccombente – rectius: l’ Inps per le provvidenze civili – od anche liquidata in via amministrativa dall’ Istituto).
Secondo i Giudici di merito , l’ applicazione dell’ art. 42 succitato è applicabile ai soli procedimenti introdotti a far data dall’ 1.10.2003, in quanto l’ applicazione dell’ art. 152 Disp. Att. Novellato ai procedimenti in corso alla data dell’ 1.10.2003, oltre ad essere violativi del principio di certezza dei rapporti giuridici, comporterebbe finanche l’ accollo del rischio di sostenere le spese processuali in capo alla parte soccombente, rischio che non sussisteva per il periodo anteriore alla vigenza della nuova disciplina ( Sentenza Tribunale di Pisa n° 617/2003).
Tali assunti risultano confermati dalla S.C. ( Cass. S.L. nn° 4165/2004 e 4657/2004 ).
In sostanza, il regime introdotto dalla Legge n° 326/2003 può essere sintetizzato nei seguenti termini:
Se si integrano gli estremi della lite temeraria di cui all’ art. 96 c.p.c. per dolo o per colpa grave: condanna alle spese;
Anche se non ricorra l’ art. 96 c.p.c., bensì sia ravvisabile la fattispecie di reddito superiore a quello sopraindicato: condanna alle spese;
Esclusa l’ ipotesi di cui all’ art. 96 c.p.c. e qualora il reddito sia pari od inferiore a quello sopraindicato: non interviene condanna alle spese.
Ne deriva che non costituiscono più presupposto ineliminabile della condanna alle spese e competenze di giudizio, in seno alle controversie assistenziali e previdenziali , la manifesta infondatezza e la temerarietà della pretesa attorea, essendo sufficienti il rigetto del ricorso e la titolarità di redditi superiori ad una certa soglia.
L’ innovazione normativa va inquadrata nell’ ottica antielusiva e di controllo in materia di erogazione delle provvidenze assistenziali e di contenzioso prestazioni propria degli artt. 42 e 44 della Legge n° 326/2003 .
Il Legislatore intende scoraggiare la proposizione di giudizi infondati e pretestuosi che, fino a d oggi, non comportavano alcun esborso di somme da parte del ricorrente soccombente a titolo di spese di lite se non nei rari casi di pronunzie favorevoli agli Enti resistenti contemplanti la condanna alle stesse ex art. 96 c.p.c.. E, quindi, in un contesto oramai patologizzato, si fa comunque causa agli Enti previdenziali, perchè tanto, pure qualora la domanda non venisse giudizialmente accolta, neanche le spese sono dovute . A ciò aggiungasi, in tale logica perversa, che gli Istituti, seppur vittoriosi in giudizio, devono comunque pagare le spese di C.T.U. od in via amministrativa od in via esecutiva dato che l’ attore soccombente nulla deve per esse.
La novella legislativa ha il limite di avere inciso soltanto sul regime delle spese di giudizio, ma non su quello degli oneri di consulenza tecnica. E su tale punto sarebbe importante un intervento modificativo sulla falsariga di quello introdotto dalla L. n° 326/2003 .
Ora, se è pur vero che il nostro sistema del contenzioso previdenziale ed assistenziale è finalizzato ad assicurare adeguata tutela giudiziale alle parti deboli sociali ( pensionati, disabili ) ha anche il macroscopico difetto di favorire, suo malgrado, la proliferazione di un contenzioso talora privo di fondamento, se non addirittura temerario e/o penalmente rilevante .
Il chè si traduce in un inesorabile aggravio delle strutture degli uffici legali degli enti convenuti ed in un sovraccarico di lavoro per gli uffici giudiziari – ergo: incide sia sulle Avvocature degli Enti che sui Giudici del Lavoro ed, in ultima analisi, sui Reparti amministrativi a cui è devoluta la fase di liquidazione e di pagamento delle prestazioni su contenzioso sfavorevole ( pagamento in via amministrativa ) e sui Giudici dell’ Esecuzione cui è attribuita l’ assegnazione delle somme pignorate a seguito di azionamento dei titoli giudiziali in executivis ( pagamento in via esecutiva ossia a mezzo pignoramenti presso terzi e successive ordinanze di assegnazione dei G.E. notificate dal creditore procedente alle banche terze pignorate convenzionate con gli enti ) .
Un sistema, perciò, che ha altissimi costi sia per le risorse umane e strumentali impiegate sia, soprattutto, per i pesanti oneri a danno della Finanza Pubblica che comporta.
Oneri che si moltiplicano nel caso di pagamenti in via esecutiva per l’ aggravio di somme per accessori e spese di procedura, oltre quelle in prededuzione in favore delle banche terze pignorate con le ovvie responsabilità erariali per omessa esecuzione tempestiva dei titoli giudiziali.
Fenomeno che assume connotazioni preoccupanti quando il pagamento sia duplicato in via amministrativa ed in via esecutiva, fenomeno che oggi non è più quantitativamente limitato come un tempo nonostante l’ allungamento del termine per l’ esecuzione a 120 giorni, ma dimensionalmente rilevante ed alquanto sottovalutato non tenendosi in debita considerazione né la sussistenza di ingenti danni erariali, né le gravi difficoltà in cui si dibattono gli enti per recuperare gli indebiti da pagamenti indebiti o duplicati.
Tutto ciò non ridonda affatto a beneficio degli assicurati e/o assistiti che siano risultati vittoriosi in giudizio come ingenuamente potrebbe ritenersi. L’ effettività della tutela alle parti deboli del rapporto giuridico previdenziale e/o assistenziale non è affatto garantita dalla patologizzazione del contenzioso, ma casomai snaturata e svilita.
Per inciso, giova rammentare che un numero non indifferente di atti introduttivi dei giudizi vengono notificati in limine al termine di legge e non casualmente: è evidente che l’ avvocatura degli enti, dovendo anche procedere alla previa istruttoria allo scopo di predisporre gli atti defensionali, si troverà in indubbie difficoltà oggettive nel gestire ricorsi notificati all’ ultimo od al penultimo giorno utile per la notifica, con il rischio di doversi costituire tardivamente ovvero di rimanere contumace.
E siccome le regole processuali sono sempre le stesse, costituzione tardiva implica decadenza dai mezzi istruttori e sinanche dalla produzione delle prove documentali in ossequio a quell’ orientamento della S.C. preclusivo anche relativamente a queste ultime e contumacia comporta assenza di difesa.
Non può dunque tacersi il ruolo deflattivo del nuovo testo dell’ art. 152 Disp. Att. C.p.c. , disposizione che, se adeguatamente utilizzata, può rivelarsi oltremodo utile a fini antielusivi.
Occorre ulteriormente precisare che l’ art. 42 – 11° comma- succitato è da ritenersi applicabile ai soli procedimenti iniziati dopo l’ 1.10.2003 e non a quelli incardinati anteriormente a tale data e non ancora definiti compresi i gradi successivi di giudizio, stante il chiaro disposto degli artt. 11 e 12 delle Preleggi ( irretroattività ed interpretazione letterale della legge ) e la sussistenza del principio di certezza dei rapporti giuridici. Ne deriva che l’ innovazione normativa concerne le sole controversie iniziate col deposito del ricorso in cancelleria in data successiva al 30 settembre 2003.
In sintesi:
I giudizi introdotti prima del 30 settembre 2003 sono assoggettati alla pregressa disciplina che prevedeva la condanna alle spese del soccombente nelle sole ipotesi di cui all’ art. 96 c.p.c.;
I giudizi introdotti dopo il 30 settembre 2003 sono sottoposti alle nuove disposizioni di cui alla norma succitata.
Da qui la possibilità, in caso di soccombenza del ricorrente, di condanna alle spese non solo nel caso di lite temeraria, ma anche se egli gode di un reddito superiore a determinati limiti fissati con riferimento alla normativa del gratuito patrocinio.
Ora, se è pur vero che il novellato art. 152 ha acclarate finalità di controllo e di contenimento della spesa pubblica, con una valenza apprezzabile di strumento correttivo di talune anomalie ravvisabili nel sistema del contenzioso assistenziale e previdenziale, è tuttavia giocoforza ritenere che è alquanto presumibile che esso possa essere tacciato di incostituzionalità, come peraltro già accaduto in passato.
La Consulta, difatti, con la sentenza n° 85/79 aveva già esteso la portata dell’ art. 152 Disp. Att. C.p.c. ai procedimenti assistenziali e, di poi, con la sentenza n° 134/1997 aveva dichiarato incostituzionale l’ art. 4 – comma 2°- del D.L. n° 384/1992 nella parte in cui abrogando l’ art. 152 non faceva salva la situazione dei lavoratori soccombenti. Secondo il Giudicante di Pisa: “ Il Legislatore del 2003, forse non molto attento all’ insegnamento della Corte, ha inteso nuovamente ghigliottinare l’ art. 152 “.
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