L’art. 1° del Decreto Legislativo n° 64 del 2011 ha introdotto gli artt. da 30 – bis a 30 – octies nel Dlgs 141/2010 che prevedono “l’istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo (escluse quindi le conseguenze sul piano penale), delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità”.
Il furto di identità viene definito dall’art. 30 – bis del Dlgs 141/2010 come quella situazione in cui una persona fisica occulta totalmente o parzialmente (c.d. “impersonificazione totale” o “parziale”) la propria identità mediante l’utilizzo indebito dei dati relativi all’identità e/o al reddito di un altro soggetto, anche deceduto.
Il sistema pubblico di prevenzione di queste frodi si basa su un archivio centrale informatizzato dei dati sull’identità, il reddito e le posizioni contributive previdenziali ed assistenziali delle persone fisiche che stipulano contratti di credito ai consumatori o che chiedono dilazioni o differimenti di pagamento, il cui titolare è il Ministero dell’Economia che lo gestisce tramite Consap Spa, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, da esso controllata. Questo archivio opera le verifiche non solo tramite i dati in esso inseriti ma, soprattutto, riscontrando la veridicità dei dati presso gli organismi pubblici e privati che li detengono (per esempio, l’INPS, l’Agenzia delle Entrate oppure le banche ed i soggetti che gestiscono i sistemi, cioè le banche dati, di informazioni creditizie), generando un’allerta se risulta la non autenticità dei dati verificati e memorizzando i dati relativi alle frodi scoperte o segnalate da terzi (artt. 30 – ter, quater e quinquies). Il sistema informatico di prevenzione può essere interrogato gratuitamente per via telefonica o telematica, oltre che dai soggetti partecipanti ad esso (riportati nel prossimo capoverso), anche dai soggetti privati (persone fisiche) “che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità” (art. 30 – ter, 8° comma) e dagli appartenti alle forze dell’ordine (art. 30 – quater, 2° comma).
A questo sistema di prevenzione delle frodi in materia di credito al consumo partecipano, sulla base di una convenzione col Ministero dell’Economia: le banche italiane, quelle comunitarie ed anche quelle extracomunitarie, gli altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 106 del Dlgs 385/1993, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (sostanzialmente, le compagnie telefoniche e i provider, cioè i fornitori dei servizi di accesso e di memorizzazione di informazioni su Internet), i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (in primo luogo le emittenti televisive), i gestori di sistemi di informazioni creditizie e quelli che offrono servizi di prevenzione delle frodi in questo settore. Il Ministero dell’Economia può individuare con un suo Decreto ogni altra categoria di soggetti a cui è consentita la partecipazione a questo sistema di prevenzione (art. 30 – ter, 5° e 6° comma). La partecipazione di questi soggetti al sistema di cui stiamo parlando è obbligatoria: pertanto, essi non si possono rifiutare di aderire alla convenzione citata.
I soggetti partecipanti sono obbligati ad inviare all’ente gestore del sistema, la Consap Spa, una richiesta di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione od un differimento di pagamento, un finanziamento, un servizio a pagamento differito o la stipulazione di qualsiasi altro contratto di credito ai consumatori. Tale verifica può essere richiesta solo per la prevenzione del furto di identità. Sempre gli aderenti al sistema devono poi inviare una comunicazione in forma scritta su documento cartaceo che segnala l’avvenuta stipulazione del contratto di credito al consumo all’indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto (ovviamente per verificare se il contratto è stato stipulato a sua insaputa). Inoltre, essi devono trasmettere a Consap le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frode nel settore del credito al consumo ed in quelli dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi (per esempio, quelli perpetrati attraverso il furto dei codici di carte di credito o di carte Bancomat e dei dati personali dei titolari di esse su Internet) (art. 30 – ter, 7° comma).
Il Ministero dell’Economia, pertanto, tramite la Consap Spa esercita “funzioni […] in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi” (art. 30 – ter, 4° comma). E’ ovviamente discutibile il fatto che tali funzioni debbano essere esercitate dal Ministero dell’Economia e non, invece, dalla Banca d’Italia. A tal fine il Ministero può avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 30 – quater, 4° comma).
Infine, segnaliamo che a queste norme sarà data attuazione mediante un Decreto del Ministero dell’Economia (art. 30 – octies).
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