Il Paese delle proroghe

Scarica PDF Stampa
A caldo, dopo aver visto le drammatiche immagini del terremoto in Abruzzo e sentito le solite relative polemiche, si imponeva una breve ricerca per capire come effettivamente stiano le cose e quale sia lo stato dell’arte, dal punto di vista legislativo, della normativa antisismica in Italia.
 
Una delle ultime normative sulle costruzioni antisismiche in Italia è data dalla ORDINANZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 – “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2003, n. 105).
Tale normativa contiene tutta una serie allegati tecnici che valgono a rendere più sicure le costruzioni pubbliche e private, oltre a prevedere una nuova classificazione delle zone sismiche (la classificazione precedente risale al 1984) e nuovi criteri di costruzione.
L’art. 2 della citata ordinanza così recita:
Comma 1. Le regioni provvedono, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all’allegato 1, all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica.
Comma 2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti. Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti. I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate.
Comma 3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell’allegato 1”.
 
Insomma, l’ordinanza (v. comma 2) avrebbe dovuto entrare in vigore 18 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (8 maggio 2003), oltre i 15 giorni di vacatio legis: in sintesi, il 23 novembre 2004.
 
A questo punto, però, iniziano le proroghe:
1.      Art. 6, O.P.C.M. 5 novembre 2004, n. 3379 (G. U. 16 novembre 2004, n. 269): “ferma restando la possibilità di continuare ad applicare ed utilizzare le normative tecniche allegate all’ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni, nei termini e per le finalità ivi previste, il periodo di diciotto mesi di cui all’art. 2, comma 2, della medesima ordinanza è prolungato di sei mesi”.
Dunque dal 23 novembre 2004 l’entrata in vigore slitta al 23 maggio 2005.
 
2.      Art. 2, O.P.C.M. 3 maggio 2005, n. 3431 (G. U. 10 maggio 2005, n. 107): “il periodo di cui all’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, è prolungato di ulteriori tre mesi”.
Dunque dal 23 maggio 2005 l’entrata in vigore slitta al 23 agosto 2005.
 
3.      Art. 6, O.P.C.M. 1 agosto 2005, n. 3452 (G. U. 5 agosto 2005, n. 181): “il termine di cui all’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l’art. 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004 di protezione civile e successivamente con l’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005, è ulteriormente prorogato di ulteriori due mesi”.
Dunque dal 23 agosto 2005 l’entrata in vigore slitta al 23 ottobre 2005.
 
4.      Art. 1, O.P.C.M. 13 ottobre 2005, n. 3467 (G. U. 20 ottobre 2005, n. 245): “il termine di cui all’art. 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l’art. 6, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, con l’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005, e successivamente con l’art. 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452, del 1° agosto 2005 è prorogato fino al 23 ottobre 2005 data di entrata in vigore del decreto in premessa indicato”.
Dunque dal 23 agosto 2005 l’entrata in vigore slitta al 23 ottobre 2005, data in cui le nuove norme entrano formalmente in vigore.
 
Ma non è finita.
 
Le proroghe fin qui elencate riguardano solo l’art. 2, comma 2 (applicazione delle nuove norme antisismiche e relativa classificazione), ma non anche il comma 3 (che riguarda le verifiche antisismiche degli edifici – cui prodest ritardarne l’entrata in vigore, in un Paese pieno di proprietari di casa?): more solito, semplici sottigliezze bizantine.
 
Si noti inoltre l’assenza di sanzioni per i proprietari che non provvedono ad effettuare le verifiche antisismiche dei loro edifici.
Per le verifiche, insomma, “c’è ancora tempo”, ed ecco allora una ulteriore proroga: “le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2” (art. 20, comma 5, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31, in G. U. 29 febbraio 2008, n. 51 – c.d. decreto “milleproroghe”).
Si noti che col citato decreto “milleproroghe” vengono esclusi dalle verifiche antisismiche (il comma 3 non prevedeva alcuna esclusione…) gli edifici progettati dopo il 1984.
I proprietari di case stiano quindi “tranquilli” fino al 31 dicembre 2010 (salve comunque ulteriori proroghe…), ma verosimilmente anche dopo, posto che non rischiano nessuna sanzione in caso di mancate verifiche sulla staticità sismica.
 
 
 
Francesco Lo Gerfo

Lo Gerfo Francesco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento