Il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef: C.T.P. Lecce n. 361/1/10 dep. 28.7.2010 ( Presidente Dr. Pellegrino Vincenzo; Relatore dr. Di Mattina Domenico) Difensore Avv. Gurrado Giuseppe di Gravina

sentenza 02/09/10
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RITENUTO IN FATTO

Il Dr……  rappresentato e difeso dall’ Avv. ****************, ricorre contro l’Agenzia delle Entrate di Lecce 1 avverso il silenzio rifiuto all’istanza di rimborso della somma di Euro 4.612,05 per IRPEF a suo parere indebitamente trattenuta, oltre gli interessi maturati.

Tale pretesa riviene dalla sentenza n. 188/06 del 17/01/2006 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lecce che ha condannato il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali a risarcire al ……..il danno causato dalla mancata fruizione delle ferie in ragione della somma di Euro 20.942,97 a titolo di indennità per 89 giorni di ferie non godute negli anni dal 1997 al 2001.

A seguito del Decreto Direttoriale del 5/6/2006 viene accreditata al …….la somma di Euro 14.658,61 e, successivamente in data 12/10/2007, la somma di Euro 782,32 per interessi legali.

Il ricorrente contesta ora le trattenute fiscali operategli sull’importo liquidatogli per ferie non godute, così come riconosciutogli dal Giudice del Lavoro, complessivamente pari ad Euro 4.612,05, ritenendo il danno liquidato avente natura di vero e proprio risarcimento e, come tale, intassabile ai fini dell’IRPEF. Si costituisce in giudizio l’Agenzia delle Entrate/Ufficio di Lecce 1 con memorie prot. n. 68972/08 del 22/12/2008, chiedendo il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della pretesa erariale in discussione.

LA COMMISSIONE OSSERVA

L’indennità è riconducibile allo schema del pagamento dell’indebito (art. 2037 c.c.) ovvero a quello sussidiario dell’arricchimento senza giusta causa del datore di lavoro (art. 2041 c.c.) e tanto fa sì che l’attività di fatto prestata dal lavoratore si pone al di fuori di qualunque rapporto di tipo sinallagmatico; di conseguenza, qualunque somma corrisposta non può mai essere intesa come retribuzione, in quanto la retribuzione deve sempre trovare una sua giustificazione in un contratto di scambio.

Tale somma, nell’evitare un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro, si pone a carico di questo come un’obbligazione risarcitoria del tipo di quella disciplinata dall’art.2041 c.c.: detto obbligo risarcitorio sorgerebbe ex lege e non ex contractu.

 In conformità a consolidata giurisprudenza di merito anche questa Commissione si pronuncia a favore della non tassabilità dell’indennità, precisando che il pagamento delle ferie non godute è esente dalla tassazione Irpef, così come sostenuto anche dalla Sez. Trib. della Cassazione, “in quanto considerato come risarcimento danno emergente, cioè un risarcimento danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la mancata fruizione del riposo di cui aveva diritto, nonché un danno alla vita di relazione e non già una retribuzione, in quanto questa l’ha già percepita a suo tempo per la prestazione lavorativa effettuata.”

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, ordina il rimborso della somma di Euro 4.612,05 maggiorata degli interessi legali. Spese compensate

Così deciso in Lecce il 24/06/2010

sentenza

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