Premessa
Il “Garante per la protezione dei dati personali” è intervenuto con un parere del 30 Luglio del 2019 sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Decorrenza del termine per presentazione delle istanze di indennizzo al FIR (cioè il Fondo indennizzo risparmiatori).
In particolare, con la Legge di bilancio del 2018 è stato istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (il cd. FIR), avente il compito di indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte delle banche che hanno la sede legale in Italia, in considerazione delle loro violazioni ripetute e costanti degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza nei rapporti con i propri clienti, per il caso in cui dette banche siano state messe in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
Detta Legge stabilisce, poi, le modalità con cui i risparmiatori debbono presentare le domande di indennizzo e quelle con cui devono essere effettuati i piani di riparto delle risorse disponibili”, affidando il compito di individuare tali modalità ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre, la Legge di bilancio prevede anche l’istituzione di una Commissione tecnica avente la funzione di esaminare le domande dei risparmiatori e ammetterli all’indennizzo del FIR nonché di verificare le violazioni commesse dalle banche e la sussistenza del nesso di causalità tra dette violazioni e il danno subito dai risparmiatori. La norma precisa che le verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.
Dopo di che la Commissione si occupa di procedere alla erogazione dell’indennizzo ai risparmiatori da parte del FIR.
Avendo, quindi, il 10 maggio 2019, il Ministro dell’economia e delle finanze adottato uno schema del suddetto Decreto previsto dalla citata Legge di bilancio e recante “Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”, il Garante ha espresso il proprio parere con il provvedimento in commento.
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Il parere del Garante
Il Garante ha espresso parere favorevole al suddetto decreto, ritenendolo conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche.
Per quanto riguarda la specifica disciplina prevista dal decreto, questo indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate e stabilisce che la domanda di indennizzo deve essere inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo accertamento da parte della Commissione tecnica. Coloro che hanno diritto all’erogazione da parte del FIR dell’ indennizzo forfettario sono:
⁕ I risparmiatori persone fisiche
⁕ Imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche (aventi le caratteristiche di cui si è detto in premessa: cioè sede legale in Italia, commissione delle violazioni massive e accesso alla procedura di liquidazione coatta amministativa) – ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni:
A) patrimonio mobiliare (posseduto al 31 Dicembre del 2018) di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro;
B) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.
Il Garante ha poi analizzato la restante parte del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), che si occupa anche di:
– contenuto dell’istanza e documenti necessari (art. 4);
– misura degli indennizzi (art. 5);
– modalità di intervento del FIR (art. 6);
– funzioni e modalità di deliberazione della Commissione tecnica e i requisiti dei componenti (artt. 7, 8 e 9);
– attività affidate alla società Consap S.p.A., che deve sviluppare una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti a tal fine necessari, dotata anche di un sistema interattivo di ricezione e risposta alle domande provenienti dal pubblico e la presentazione formale dell’istanza e dei documenti (art. 10).
Secondo il Garante lo schema del decreto in esame tiene conto delle indicazioni fornite relativamente alla corretta indicazione della base giuridica del trattamento dei dati effettuato dalla Commissione tecnica e che sono state recepite alcune modifiche e integrazioni indicate dal Garante.
In particolare, il Decreto individua il responsabile del trattamento dei dati rispetto alla richiesta di indennizzo al FIR, prevedendo che il Consap S.p.A. deve essere nominato dalla Commissione tecnica attraverso un apposito regolamento, appunto quale responsabile del trattamento.
In secondo luogo, vengono i trattamenti di dati connessi alla procedura di richiesta di indennizzo al FIR vengono resi conformi al Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) e al Codice privacy italiano, sia sotto l’aspetto della base giuridica del trattamento con riferimento ai presupposti normativi perché la Commissione tecnica possa raccogliere i dati necessari per effettuare i controlli previsti dal Decreto e con riferimento alle informazioni e ai documenti allegati all’istanza, sia sotto l’aspetto delle modalità di realizzazione della piattaforma informatica da parte di Consap S.p.A.
Inoltre, viene previsto che i controlli possono essere effettuati consultando i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari detenuto dalla Agenzia delle Entrate e che tali sati saranno accessibili soltanto nei casi tassativamente individuati dalla legge e secondo le modalità individuate in conformità alle prescrizioni del Garante.
In considerazione di ciò, il garante ha ritenuto che non vi fossero altri rilievi da formulare sullo schema di decreto sottoposto ad esame e conseguentemente ha espresso il proprio parere favorevole.
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