Il pedone che attraversa fuori dalle strisce è corresponsabile dell’incidente

(Cass. civ. sez. VI, 28 gennaio 2019, n. 2241)

Il Caso

Mentre Tizia attraversava la strada, a circa 100 metri di distanza dalle strisce pedonali, Caio, alla guida della sua autovettura, non vedendola la investiva causandone il decesso.

I familiari della vittima agivano in giudizio contro il conducente e la relativa Assicurazione per il risarcimento del danno che veniva liquidato dal Tribunale di Spoleto tenendo conto della prevalente responsabilità di Tizia nella causazione del sinistro.

La Corte d’Appello di Perugia, in parziale accoglimento del gravame proposto dal coniuge e dalla figlia di Tizia, rideterminava, rispettivamente nella misura del 60% e del 40%, la concorrente responsabilità tra la defunta e il conducente.

Avverso la sentenza d’appello gli eredi della vittima proponevano ricorso per cassazione denunziando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2054, comma 1, 1227, comma 1, c.c in relazione agli artt.190 e 191 del Codice della Strada posto che la vittima, al momento dell’investimento, si trovava in prossimità dell’attraversamento pedonalesegnalato per pericolo bambini e per la presenza di una chiesa, per cui doveva essere tenuta una condotta di guida particolarmente prudente” e posto che la Corte territoriale aveva erroneamente attribuito alla predetta una corresponsabilità prevalente nel sinistro stradale non esaminando, invece, “la decisiva e rilevante circostanza che il conducente dell’autovettura … poteva tranquillamente evitare l’investimento”.

La Corte, ritenendo i motivi di ricorso in parte inammissibili e in parte infondati, ha rigettato il ricorso.

Sul punto:”Responsabilità della p.a. per danni connessi alla manutenzione delle strade”

La responsabilità per danni derivanti dalla circolazione stradale e il concorso di colpa tra pedone e conducente

In tema di responsabilità per danni derivanti dalla circolazione stradale il primo comma dell’art. 2054 c.c. stabilisce che «il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno

I presupposti di operatività della norma sono, quindi, la derivazione del danno da un veicolo senza guida di rotaie; la riconducibilità dell’evento dannoso ad una condotta correlata alla circolazione stradale e la circolazione del veicolo su strada pubblica o su strada privata ad uso pubblico o comunque in area in cui il traffico veicolare e pedonale sia paragonabile a quello stradale.

La definizione del concetto di circolazione rimanda, poi, alla nozione che ne fornisce il Codice della Strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) il quale si riferisce non solo al movimento ma anche alla fermata e alla sosta dei veicoli.[1]

Secondo la giurisprudenza prevalente la norma su menzionata introduce una presunzione di colpa nella guida a carico del conducente che, per essere esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

È’ onere del conducente, quindi, dimostrare di aver fatto ricorso alle manovre che si presentavano più opportune ed efficaci nel caso concreto e di averle attuate con perizia e diligenza ovvero dimostrare l’impossibilità di fare alcunché per le circostanze del caso specifico (assumendo come parametro di valutazione la prevedibilità di una persona di normale avvedutezza).[2]

Detta prova potrebbe anche non essere data in modo diretto – dimostrando di aver tenuto comportamento esente da colpa – bensì potrebbe risultare dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo o concorrente dell’incidente.

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Si ritiene, a tal proposito, che ove il conducente non abbia fornito prova idonea a vincere la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. ciò non esclude l’indagine circa l’eventuale concorso di colpa del danneggiato.[3]

Se, infatti, viene accertata l’imprudenza della condotta del pedone, investito da un veicolo, la colpa di quest’ultimo concorre, ai sensi dell’art. 1227 c.c. comma 1., con quella (presunta o accertata) del conducente prevista dall’art. 2054 comma 1 c.c.[4]

L’art. 190 del Codice della Strada indica le regole comportamentali per il pedone che attraversa la strada il quale dovrà utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti e, qualora non vi siano, dovrà prestare l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e, soprattutto, dare la precedenza ai conducenti. La violazione di queste norme comportamentali integra una condotta colposa che determina un concorso di colpa di entità variabile a seconda delle circostanze concrete.

Il successivo art. 191 del Codice della Strada, sancisce, invece, l’obbligo, a carico dei conducenti, di dare precedenza assoluta al pedone che attraversi sulle strisce pedonali.

Tale regola implica che colui che si accinga ad attraversare la strada, utilizzando un apposito attraversamento, non sarà neppure tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti.  Ne consegue che anche se la sua condotta sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile potrà sussistere tutt’al più un concorso di colpa e non una responsabilità esclusiva.[5]

Al di fuori delle strisce pedonali, invece, il pedone potrebbe incorrere in una responsabilità esclusiva quando il conducente dimostri di aver tenuto una condotta corretta e il pedone abbia, invece, omesso di dargli la precedenza ponendosi come ostacolo imprevisto, imprevedibile e inevitabile.[6]

Alla luce di queste considerazioni la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, qualifica il comportamento di Tizia come concorrente alla causazione dell’evento ed evidenzia le linee guida che i giudici di merito dovranno osservare, nel caso concreto, per verificare la sussistenza di un concorso di colpa del pedone.

La Sesta Sezione afferma, infatti, che «il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:

  1. muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
  2. accertare in concreto la colpa del pedone;
  3. ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.» [7]

Secondo la Corte i giudici d’appello, nel caso in esame, attraverso un solido impianto logico e argomentativo, avevano correttamente fatto applicazione di tali principi.

Il comportamento assunto da Tizia, infatti, è comunemente qualificato dalla giurisprudenza come concausa nella produzione dell’evento atteso che sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli. E, per tale ragione, il Giudice di prime cure, accertando la corresponsabilità della stessa, non aveva fatto altro che procedere al riparto delle rispettive percentuali di colpa aderendo, sostanzialmente, alle conclusioni peritali delle indagini tecniche svolte.

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Note

[1] Nello stesso senso si esprime anche la giurisprudenza in numerose sentenze v. da ultimo Cass. civ. sez. III, 7 giugno 2018, n. 14745; Cass. civ. sez. Vi, 22 novembre 2017, n. 27759; Cass. SS.UU. civ. 29 aprile 2015, n. 8620; Cass. civ. sez. III, 5 marzo 2013, n. 5398.

[2] In tema di prova liberatoria v. Cass. civ. sez. VI- 3, 22 febbraio 2017, n. 4551; Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2014, n. 24472; Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2006, n. 21249.

[3] Cfr. Cass. civ. sez. III, 30 aprile 2010, n. 10608; Cass. civ. sez. III 22 maggio 2007, n. 11873; Cass. civ. sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2127; Cass. civ. sez. III, 17 agosto 1990, n. 8386.

[4] Si esprimono in questi termini Cass. civ. sez. III 8 agosto 2007, n. 17397; Cass. civ. sez. III 5 marzo 2013, n. 5399 e Cass. civ. sez. III 22 maggio 2007, n. 11873. In senso contrario v. Cass. civ. sez. III 28 novembre 2007, n. 24745.

[5] Cass. civ. sez. III, 30 settembre 2009 n. 20949 con nota di FACCI, L’osservatorio delle Corti Superiori, in Resp. civ., 2009, 12, 1013. In senso contrario v. Cass. civ. 18 ottobre 2011, n. 12751

[6] Cass. civ. sez III, 18 giugno 2015 n. 12595

[7] In senso conforme v. Cass. civ. sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663; Cass. civ. sez. III 18 novembre 2014, n. 24472; Cass. civ. sez. III, 19 febbraio 2014, n. 3964

Avv. Mazzei Martina

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