Il pedone deve essere prudente quando attraversa la strada e rispettare le regole di buon senso richieste agli automobilisti ed ai ciclisti. Nella fattispecie era sceso dal marciapiede repentinamente, senza guardare, invadendo la pista ciclabile e facendo cadere una ciclista: è stato ritenuto penalmente responsabile del sinistro. La quantificazione del danno è rimessa al giudizio civile. Molti media hanno considerato questa decisione storica, perché riconosce la responsabilità del pedone per il sinistro, mentre sinora era sempre stato assolto od al massimo era stato riconosciuto un concorso di colpa.
È quanto affermato dalla Cassazione sez. IV penale n. 35957 depositata il 19 agosto 2014.
Il caso. Una donna attraversava all’improvviso distrattamente la strada senza guardare se sopraggiungeva qualcuno. Scesa dal marciapiede invadeva la pista ciclabile ostacolando il transito dei ciclisti e causando la caduta di una donna che riportò lesioni personali con una prognosi superiore a 40 giorni. La vittima la denunciava penalmente e si costituiva parte civile nel processo per lesioni colpose (art. 590 cp): in prime cure il GDP l’assolveva con formula piena, ma negli altri gradi di giudizio non solo è stata condannata, ma è stata obbligata a versare una provvisionale pari ad €.8000 a favore della vittima, atteso che la quantificazione dei danni subiti sarà oggetto di un separato processo civile. La decisione è innovativa perché sinora il pedone aveva sempre ragione, mentre con la presente è obbligato a seguire le norme di diligenza e prudenza previste dal CDS e di buon senso al pari degli automobilisti e dei ciclisti.
Insindacabilità delle valutazioni di merito. Contestava i criteri con cui era stata calcolata la provvisionale e l’attendibilità di alcune testimonianze. La S.C. ribadisce che il giudizio di merito è insindacabile in sede di legittimità salvo che per i limitati vizi ex art. 360 ss cpc (Cass. civ. 20806/11). Per altro i motivi erano generici e citavano attestazioni non armonizzabili tra loro: per la Cassazione la ricostruzione fatta dal giudice d’appello era corretta, rispondente a quanto denunciato e confermato dalla vittima e, quindi, inoppugnabile.
Irrilevanza del mancato contatto e di altri fattori. Il pedone deve sempre essere prudente ed assennato quando s’immette su via: è irrilevante che non ci fosse stato contratto tra le due donne e che la vittima avesse una possibile difficoltà visiva dovuta alla visita oculistica appena effettuata. Infatti la ricorrente, attraversando repentinamente e senza la dovuta diligenza, si era immessa nella ciclabile ostacolando la circolazione dei ciclisti nella loro specifica corsia di marcia: è inconfutabile la sua colpa nell’aver causato il sinistro per la negligenza nello scendere dal marciapiede ed attraversare la via. Il pedone vista la soccombenza dovrà anche saldare le spese legali di questo giudizio. Ora si dovrà aspettare quello civile per il quantum dei danni provocati alla vittima.
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