Il perimetro oggettivo della clausola arbitrale nelle controversie societarie

Redazione 15/06/20
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di Ermelinda Hepaj

Sommario

1. Il caso di specie

2. L’esegesi giurisprudenziale e dottrinale sull’arbitrato societario e le controversie compromettibili

3. La decisione del Tribunale di Salerno

4. Considerazioni conclusive

1. Il caso di specie

Il giudice designato del Tribunale di Salerno, con decreto ingiuntivo notificato il 23 febbraio 2011, ingiungeva ai sig.ri P.U., F., T., G., L.R.E., F.D. e F. e alla F.C. s.r.l. di pagare, in solido tra loro, ed in favore del notaio F.R., del dott. G.C. e dell’avv. R.M., la somma di Euro 92.900,00, oltre interessi e spese legali, quale compenso per l’attività dagli stessi svolta in veste di componenti il collegio arbitrale nella controversia che aveva coinvolto le parti di cui prima. Tuttavia, gli ingiunti F.D., F. e F.C. s.r.l., con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2011, proponevano opposizione avverso il predetto decreto.

Esponevano, in particolare, gli opponenti che, in merito alla posizione di F.D. e F.F., essendo soggetti estranei all’impugnazione della delibera assembleare e, seppur chiamati nel corso del giudizio arbitrale, non sussistendo alcun mandato al collegio arbitrale nominato, non potevano essere obbligati al pagamento del compenso, eccependo così la loro carenza di legittimazione.

Contestavano poi l’assenza di poteri in capo al collegio arbitrale, in quanto la validità della delibera impugnata, di cui era causa, aveva ad oggetto un aumento di capitale. Non risultava, altresì, accettata la proposta di autoliquidazione fatta dagli stessi arbitri.

Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli opposti che insistevano per il rigetto dell’opposizione in quanto infondata nel merito, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

Ancora, in data 11 luglio 2012, con regolare comparsa, intervenivano nel processo P.U., F., T., G. e L.R.E., aderendo alle difese di parte opposta ed insistendo per il rigetto dell’opposizione.

Infine, la causa, accolta l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rigettate le richieste istruttorie, veniva assunta in decisione all’udienza del 18 settembre 2019, previa concessione dei termini exart. 190 c.p.c.

2. L’esegesi giurisprudenziale e dottrinale sull’arbitrato societario e le controversie compromettibili

Il caso in esame ha ad oggetto, tra le altre, l’estendibilità della clausola arbitrale alle controversie relative l’impugnazione delle delibere assembleari aventi ad oggetto l’aumento di capitale. In merito, a seguito dell’introduzione dell’arbitrato societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), non si sono risparmiate pagine di giurisprudenza e dottrina.

Alla luce di ciò, occorre in primis individuare le controversie compromettibili in arbitrato societario, circoscrivendo l’ambito oggettivo di applicazione della clausola arbitrale attraverso la lettura degli articoli 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Partendo dal dato letterale, il primo comma dell’art. 34 prevede la devoluzione in arbitrato delle controversie tra soci e tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Il successivo quarto comma dello stesso articolo dispone che possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti. Infine, il quinto comma della stessa norma esclude che possano essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Gli articoli 35, quinto comma e 36, primo comma, prevedono, invece, la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, senza distinguere in relazione all’oggetto o al tipo di vizio fatto valere, ed imponendo in ogni caso agli arbitri una decisione secondo diritto, analogamente a quanto disposto per i casi in cui gli stessi, per decidere, abbiano avuto conoscenza di questioni non compromettibili[1].

In forza del rinvio che il parametro della disponibilità del diritto effettua alla materia contrattuale, non si dovrebbero ritenere arbitrabili le controversie societarie che abbiano per oggetto diritti che, per loro natura o per espressa previsione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti[2].

Nel contesto societario, tuttavia, il criterio della disponibilità del diritto ha reso incerta la delimitazione dell’applicazione dell’istituto.

Ed infatti, ai fini della compromettibilità delle liti societarie exart. 34 e ss. d.lgs. n. 5 del 2003, la distinzione tra controversie aventi ad oggetto diritti disponibili dei soci e controversie inerenti diritti attinenti alla società come tale non è di facile individuazione a causa delle caratteristiche stesse del fenomeno societario: la figura “istituzionale” della società distinta da quella dei soci, le ripercussioni delle controversie societarie oltre i confini della compagine sociale (si pensi ai creditori sociali), nonché la plurilateralità del rapporto nelle liti sociali, che spesso indice effetti anche nei confronti di soci che non partecipano al giudizio arbitrale[3]. Invero, dalla definizione del concetto di disponibilità del diritto discende il problema della sua estensione anche a quelle controversie societarie non ricomprese nel primo comma dell’art. 34, dal momento che il legislatore ha omesso il richiamo al criterio della disponibilità del diritto, tanto con riferimento alle controversie che coinvolgono gli organi sociali[4], quanto a quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari[5].

Oggi, sia in ambito societario e sia nel diritto comune, sono arbitrabili le controversie “che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”. Tuttavia, lo studio dei diritti non compromettibili evidenzia che la non disponibilità, assai di frequente, maschera una sostanziale incompleta titolarità del diritto in capo al soggetto in cui in apparenza appartiene in via esclusiva.

In tal senso, il concetto di disponibilità, nei rapporti societari, deve essere colto non sul piano dell’agire individuale, bensì secondo una dimensione procedurale e organizzativa caratteristica del diritto societario[6], così da ritenere arbitrabile tutto ciò che è socialmente decidibile.

L’impugnazione delle delibere assembleari rappresenta senza dubbio un ambito paradigmatico della discussione in tema di arbitrabilità delle liti endosocietarie.

Un primo orientamento ha ricondotto la compromettibilità della controversia all’oggetto della deliberazione impugnata, riconoscendola o negandola a seconda degli interessi coinvolti nella lite.

Secondo questo criterio, ampiamente accreditato in giurisprudenza[7], attraverso l’adozione del canone della titolarità degli interessi coinvolti nel contenuto della delibera impugnata, l’eventuale interferenza di interessi di terzi o della società – quale ente distinto dai soci – determinerebbe l’inammissibilità dell’arbitrato, stante l’applicazione di norme inderogabili sottratte alla disponibilità delle parti, come accade, ad esempio, nel caso delle delibere aventi ad oggetto lo scioglimento della società[8] o l’approvazione del bilancio[9].

La giurisprudenza prevalente[10] ha infatti negato il ricorso all’arbitrato nelle controversie attinenti lo scioglimento della società sul presupposto che, in tale ipotesi, assume rilievo l’interesse generale e di natura collettiva della società alla realizzazione di un’attività economica comune.

Per quanto riguarda l’impugnazione del bilancio, invece, i precedenti in giurisprudenza[11] sono tutti contrari alla compromettibilità. Si adduce il fatto che la disciplina del bilancio nelle società è posta a tutela di interessi generali diversi da quelli del singolo socio, e in particolare a tutela dell’interesse dei creditori e dell’interesse generale alla corretta amministrazione della società.

Un orientamento “alternativo,” impostosi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, non dà rilievo agli interessi coinvolti nella lite, facendo invece leva sul tipo di vizio della deliberazione lamentato[12], così da riconoscere l’arbitrabilità a tutte le controversie implicanti l’annullabilità delle deliberazioni, in quanto sottoposte ad azione prescrittibile e dunque compromettibili, ed escludendola per le delibere nulle, in quanto soggette ad azione imprescrittibile e rilevabili anche d’ufficio dal giudice[13].

Sulla base di questa seconda libera interpretazione, il solo limite all’arbitrabilità della controversia sarebbe da rinvenire nell’impugnazione di delibere nulle, la cui compromettibilità, per tradizione, è sempre stata messa in discussione, tenuto conto che l’art. 1972 c.c. espressamente esclude la validità della transazione relativa a un contratto illecito[14].

Gli orientamenti illustrati, tuttavia, non sembrano dei più convincenti. Invero, il criterio degli interessi non appare del tutto certo, data la difficoltà di distinguere con sufficiente chiarezza, nell’ambito dei rapporti societari, gli interessi del singolo socio da quelli collettivi[15], anche alla luce di un cospicuo numero di pronunce giurisprudenziali tra di loro contrastanti. Parte della giurisprudenza e della dottrina[16] ha ritenuto che l’area della indisponibilità delle controversie in materia societaria sia più ristretta di quella degli interessi superindividuali, così da ritenere che la natura collettiva dell’interesse coinvolto nella lite non è sufficiente a escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri[17]. Tuttavia, altra parte ha sostenuto l’inefficacia del criterio di distinzione tra interessi propri del singolo socio e interessi collettivi in materia societaria, in quanto non esiste una distinzione tra interesse della società e interesse dei soci poiché l’interesse sociale altro non è che la sintesi degli interessi di questi ultimi. È proprio quest’ultimo orientamento ad essere stato fatto proprio, da ultimo, dal Tribunale di Salerno, il quale ha individuato il limite dell’arbitrabilità nelle questioni afferenti non l’interesse del singolo socio ma quello relativo alla società che finisce per incorporare il primo entro i limiti della clausola arbitrale.

[1] L’art. 36, primo comma, dispone che “Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto con lodo non impugnabile anche a norma dell’art. 829, secondo comma, c.p.c., quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”.

[2] L’art. 1966 c.c., infatti, stabilisce che: “Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa previsione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”.

[3] A. Mirone, Questioni in tema di arbitrato e controversie societarie, con riferimento particolare al bilancio delle società di persone, in Giur. comm., 2000, 5, 507.

[4] Cfr. E.F. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 517 ss.

[5] La giurisprudenza ha talvolta affermato che la nullità delle delibere assembleari non può essere decisa dagli arbitri. Opera tale distinzione Trib. Milano, 29 gennaio 1998, in Giur. it., 1998, con nota di Muratore, Osservazioni in tema di compromissione in arbitri delle deliberazioni assembleari di società.

[6] Come sostiene Zoppini, I “diritti disponibili relativi al rapporto sociale” nel nuovo arbitrato societario, in Riv. soc., 2004, 1174 ss.: “Assume in questa logica un preciso valore sistematico il fatto che mentre le parti di un contratto non possono sostituire transattivamente un titolo valido ad un titolo illecito (art. 1973 c.c.), il procedimento deliberativo può sostituire la deliberazione invalida “con altra presa in conformità della legge o dello statuto”, come recita il ‘comma 8 dell’art. 2377, richiamato dall’art. 2379 c.c., impedendo così l’impugnazione della deliberazione annullabile o nulla, secondo un’ipotesi che in questo secondo caso viene annoverata tra i casi di eccezionale sanatoria.”

[7] Cass. 24 maggio 1965, n. 999, in Giust. civ., 1965, I, 1575; Cass. 30 marzo 1998, n. 3322, Giust. civ. Mass., 1998, 692; Cass. 2 ottobre 1998, n. 10530, Giust. civ. Mass. 1998, 2162; Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772, in Società, 5, 2006, 63 ss, con nota di Soldati: “Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio.”

[8] La giurisprudenza ha attribuito rilievo all’interesse della società in quanto tale, vale a dire ente tertium rispetto alla pluralità dei soci, dotato di piena personalità giuridica. Pertanto è stata negata l’operatività della clausola compromissoria statutaria in tutte le controversie che riguardino l’esistenza della società stessa e che possano risolversi in una causa di scioglimento della società. In questo senso, Trib. Reggio Emilia, 5 febbraio 2008, in Dir. e prat. soc., 2008, 14-15, 77, con nota di Bergamaschi: “La questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento della società- che costituisce il presupposto per la nomina giudiziale del liquidatore – riguarda non già il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, ma l’interesse generale al mantenimento in vita della società, in quanto tale indisponibile e, come tale, non è compromettibile e devolvibile al giudizio di arbitri.”; Trib. Napoli, 26 marzo 2003, in Società 2003, 1251, con nota di Soldati, Limiti alla deferibilità al giudizio arbitrale delle controversie tra soci e tra soci e società; Trib. Napoli, 8 gennaio 2003 in Giur. nap., 2003, 296.

[9] Fra tutte Cass. 30 marzo 1998, n. 3322, in Rep. Foro it., 1998, secondo la quale: “Non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri l’azione con la quale un socio chieda l’annullamento di una delibera di approvazione del bilancio sul presupposto che essa risulti inficiata da una irregolare destinazione a riserva oltre il limite minimo stabilito dalla legge con conseguente mancata distribuzione degli utili, o l’azione con la quale un socio chieda l’annullamento della delibera con la quale ai soci di maggioranza aventi la veste di amministratori vengano attribuiti compensi sproporzionati e non coerenti con la situazione economica della società” .

[10] In questo senso: Trib. Milano,6 marzo 2003, in Giur. it., 2003, 1411; Trib. Napoli, 26 marzo 2003, in Società 2003, 1251.Sul punto, inoltre, Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Giur. comm, 2008, 4, p. 865, nota di Corsini, Società di persone, clausola compromissoria statutaria ed arbitrabilità delle controversie in materia di scioglimento del rapporto sociale; cfr. in merito anche la dottrina, tra cui T. Galletto, L’arbitrato nel diritto societario: cosa cambia con la riforma, in Foro pad., 2003, II, 56; Luiso, Appunti sull’arbitrato societario, in Riv. dir. proc., 2003, 713; Bove, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. civ., 2003, 483.

[11] Fra tutte Cass., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13031, nonché, nella stessa direzione anche Trib. Milano, 28 luglio 2015, n. 9115 in https://pluris-cedam-utetgiuridica-it.ezproxy.unibo.it/main.html. Tra l’altro, il criterio della titolarità degli interessi è ben sintetizzato nella sentenza Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772, in Le Società, 2006, p. 637, secondo cui: “Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi”.

[12] Cass., sez. I, 26 ottobre 1995, n. 11151, in Giur. comm, 1996, II, 329; Trib. Milano, 19 novembre 2001, in Giur. it., 2001, 1438; ed anche a seguito della riforma, Trib. Napoli, 25 ottobre 2006, in Giur. it, 2007, 1445, con nota di Renna, Compromettibilità in tema di impugnazione di delibere assembleari di società.

[13] Trib. Pescara 10 marzo 2008, in Giur. merito 2008, 9, 2251 secondo cui “E’ sempre compromettibile per arbitri l’impugnazione di delibera assembleare se il vizio denunciato comporti l’annullabilità della decisione”; Trib. Napoli 30 settembre 2005, in Foro it., 2006, I, 2246, secondo il quale “è compromettibile in arbitri la controversia relativa all’impugnazione della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, il cui vizio consista in una causa di annullabilità – nella specie, abuso del diritto di voto da parte della maggioranza, nonché conflitto di interessi dell’amministratore votante – e non di nullità.” Dall’altro canto, Trib. Prato, 19 marzo 2009, n. 391, in Dir. e giust., 2009, secondo il quale “In materia di impugnazione di delibere assembleari, bisogna distinguere tra controversie volte ad ottenere la declaratoria di annullabilità di una delibera e controversie dirette a richiedere l’accertamento della nullità. Solo le prime sono state considerate compromettibili, perché aventi ad oggetto diritti disponibili poiché le cause di annullabilità riguardano normalmente violazioni di norme che incidono su interessi individuali dei singoli soci, a differenza della nullità, conseguenza della violazione di norme imperative previste a tutela di interessi generali.”

[14] Opera tale rilievo il Trib. Prato, 19 marzo 2009, n. 391, in Dir. e giust., 2009; il Trib. Di Milano, 29 gennaio 1998, 29 gennaio 1998, in Giur, it., 1998, con nota di Muratore, Osservazioni in tema di compromissione in arbitri delle delibere assembleari di società. Di contro, in direzione opposta il Trib. Pescara 10 marzo 2008, in Giur. merito 2008, 9, p. 2251, nonché il Trib. Napoli 30 settembre 2005, in Foro it., 2006, I, p. 2246. Cfr., sul punto anche E. F. Ricci, Il nuovo arbitrato societario, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2003, p. 517 ss; F. De Santis, Inderogabilità della norma, in Giur. merito 2008, 4, p. 2254.

[15] Cass. 19 settembre 2000, n. 12412, in Società, 2000, 1437; Cass. 30 marzo 1998, n. 3322, in Giust. civ. Mass. 1998, 692; Cass. 18 febbraio 1988, n. 1739, in Giust. civ. 1988, I,1502; Cass. 18 dicembre 1964, n. 1900, in Foro it., 1965, I, 348. In dottrina: De Ferra, Clausole arbitrali nel diritto delle società, in Riv. arb., 1985, 187; Schizzerotto, Dell’arbitrato, Milano, II, 1982, 102; Satta, Commentario al codice di procedura civile, IV, 2, Milano, 1971, 206.

[16] Trib. Milano, 10 gennaio 2000, in Giur. it., 2000, 1239; Trib. Milano 3 ottobre 1996, in Società, 1997, 305; Trib. Milano, 18 maggio 1995, in Società, 1995, 1609, con nota di Ambrosiani, Clausola compromissoria e invalidità delle delibere assembleari.

[17] Questo orientamento riconosce la compromettibilità in arbitri della controversia sulla regolarità del procedimento di approvazione del bilancio, in quanto relativa a rapporti patrimoniali aventi ad oggetto posizioni soggettive disponibili dalle parti e perciò oggetto di transazione.

3. La decisione del Tribunale di Salerno

Nel caso di specie (Tribunale di Salerno, Sez. II, sentenza 10 gennaio 2020), il giudice di prime cure analizza le doglianze mosse dagli opponenti: con riferimento alle posizioni di F.F. e F. D., questi ritengono di non essere parti del contratto di mandato, in quanto gli stessi sarebbero stati evocati nel giudizio arbitrale erroneamente, essendo, invece, unico legittimato la sola società; con riferimento poi alla posizione della F.C. s.r.l., vengono contestati i presupposti per deferire ad arbitri la controversia che ha avuto ad oggetto l’impugnazione della delibera di aumento di capitale della società nonché l’invalidità derivata delle delibere successive relative all’approvazione di bilancio e di spostamento della sede sociale.

Individuati i motivi di opposizione, dato atto che non vi è stata contestazione circa lo svolgimento dell’arbitrato, come risultante per tabulas, il giudice ritiene errata la ricostruzione di parte opponente, specie in merito alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio arbitrale svoltosi. Invero, quanto all’oggetto della controversia deferita ad arbitri, il giudice ha ritenuto che “correttamente siano stati considerati parti del giudizio arbitrale anche i soci della società, dovendo sempre garantirsi a pieno il principio dell’integrità del contraddittorio, ricordandosi che, in tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l’articolazione del procedimento nel modo che ritengono più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l’unico limite del rispetto dell’inderogabile principio del contraddittorio, posto dall’art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un’adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell’istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse”[18]. In merito, infatti, il Tribunale di Salerno, in ragione della natura complessa della controversia e richiedendosi una statuizione nei confronti dei soci F.F. e D, nella vicenda di cui era causa, ha ritenuto che questi ultimi dovessero ritenersi legittimati alla partecipazione del giudizio arbitrale, rigettando così il primo motivo di opposizione.

Quanto al secondo motivo, relativo alla non compromettibilità in arbitri della controversia, il giudice ha ritenuto che anche quest’ultimo dovesse essere rigettato. In merito parte opponente, richiamando diversa giurisprudenza sul punto, sostiene che la delibera di aumento del capitale non sarebbe deferibile ad arbitri.

Ebbene, a tal proposito va detto che lo statuto societario della società di cui è causa all’art. 31, rubricato clausola compromissoria, deferisce ad arbitri eventuali controversie tra soci o tra soci e società, anche se promosse da amministratori e sindaci, ovvero nei loro confronti, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili.

Si ricorda che in materia la Suprema Corte ha avuto modo di statuire espressamente sul punto, affermando che le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione delle delibere di aumento del capitale sociale di una società sono compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 5/2003, poiché relative ai diritti inerenti al rapporto sociale inscindibilmente correlati alla partecipazione del socio[19]. Ebbene, tale orientamento viene condiviso anche dal Tribunale di Salerno nel caso de quo. Il giudice ha infatti osservato che “non v’è alcun argomento dal quale possa desumersi che il legislatore ha inteso escludere le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari (ovvero proprio quelle tipicamente insorgenti tra la società e i soci in relazione ai rapporti sociali) dal novero di quelle arbitrabili, ai sensi dell’art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 5 /2003 cit., qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. Al contrario, proprio perché le controversie in questione rientrano indubitabilmente nel perimetro di applicazione dell’art. 34, il legislatore ha ritenuto necessario ( in ragione della loro indubbia peculiarità, della necessità di una loro rapida risoluzione e della particolare natura degli interessi coinvolti) assoggettarle ad un’apposita disciplina, attribuendo agli arbitri cui spetta di deciderle, in deroga alla previsione generale, anche il potere (di natura cautelare) di sospendere la delibera impugnata e inoltre specificando, all’art. 36, che la decisione ad esse relativa deve essere assunta seconda diritto anche nel caso in cui la clausola compromissoria disponga diversamente”. Nel caso di specie, la clausola compromissoria contenuta nell’art. 35 dello statuto, consentiva di devolvere in arbitrato controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari e, in ragione di ciò, “non può essere interpretata nel senso indicato dalle ricorrenti, ovvero come volta a stabilire che dette controversie possono essere devolute agli arbitri solo se espressamente menzionate nella clausola compromissoria”[20].

Concludendo, il Tribunale di Salerno, rigettando anche quest’ultimo motivo, ha ritenuto che l’impugnazione di delibera societaria, anche con riferimento all’aumento di capitale, non è altro che una controversia tra socio e società e, in quanto tale, deferibile ad arbitri.

[18] Sul punto cfr. Cass. civ. sentenza n. 10809/2015.

[19] Cfr. da ultimo Cass. Civ. sentenza n. 24444/2019 nonché, prima ancora, Cass. Civ., sentenza n. 17283/2015.

[20] Diversamente, altre correnti giurisprudenziali hanno ritenuto che una formulazione della clausola compromissoria che ricalchi il (generico) dettato dell’art. 34 non sarebbe idonea per attrarre in arbitrato una controversia inerente l’annullabilità di una deliberazione assembleare, in quanto per conseguire tale idoneità, la clausola compromissoria dovrebbe (traendosi argomento in tal senso dal predetto articolo 35, comma 5, del D.lgs. 5/2003) menzionare esplicitamente la compromettibilità in arbitri anche delle liti inerenti l’impugnazione delle delibere assembleari, in questo senso: Cass. Civ., ord. n. 13031 del 10 giugno 2014; Cass. Civ., sent. n. 18600/2011 in https://pluris-cedam-utetgiuridica-it.ezproxy.unibo.it/; Trib. Milano 10 dicembre 2011, in Soc., 2012, p. 713.

4. Considerazioni conclusive

In buona sostanza, l’orientamento giurisprudenziale più recente è giunto ad ammettere persino l’arbitrabilità in materia societaria dell’invalidità delle delibere assembleari anche in caso di vizi riconducibili alla categoria della nullità prevista dall’art. 2379 c.c., in particolare, in materia di invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio, anche laddove si deduca la violazione delle norme a presidio della verità, chiarezza e precisione del documento contabile, affermando che la controversia tra soci e società sul punto interferisce in rapporti patrimoniali aventi ad oggetto posizioni soggettive disponibili dalle parti e, conseguentemente, compromettibili in arbitrato. Tale generalizzata previsione di conciliabilità della lite, anche in presenza di modifica della delibera, evidenzia ancora una volta la volontà del legislatore di far rientrare la materia dell’impugnazione delle delibere assembleari invalide nell’area della disponibilità, a prescindere dal vizio inficiante o dal diritto in esse coinvolto. Volontà a cui sembra abbia dato voce anche dalla giurisprudenza di merito nonché di legittimità degli ultimi anni ed a cui ha fatto seguito, da ultimo, la pronuncia del Tribunale di Salerno.

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