Svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali
L’articolo 249 del D.L. n. 34/2020 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede alcune disposizioni volte a semplificare lo svolgimento delle procedure concorsuali, prevedendo che a decorrere dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale e le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici e quelle di presentazione della domanda di partecipazione possono essere applicati dalle singole amministrazioni.
In particolare, gli articoli che vanno dal 247 al 249 del Decreto riguardano i provvedimenti per lo svolgimento dei concorsi in modalità decentrata e telematica.
Le principali novità rispetto ai concorsi pubblici si pongono l’obiettivo di velocizzare le procedure oltre che a ridurre i costi per la Pubblica amministrazione, attraverso l’introduzione di strumenti digitali nello svolgimento e nelle diverse fasi delle selezioni.
Infine, viene dato nel decreto rilancio ampio spazio al digitale, sia per quanto attiene all’iscrizione dei concorsi pubblici che per il loro stesso svolgimento, come per esempio durante lo svolgimento delle prove orali, le quali possono essere sostenute mediante l’utilizzo di piattaforma telematica.
La legge di bilancio 2020 ha introdotto novità in materia di graduatorie
La legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto alcune novità rispetto alle limitazioni di assunzioni dinanzi alle quali si sono trovate “a dover fare i conti” le amministrazioni a seguito della L.30 dicembre 2018, n.145. Viene abrogata la disposizione riguardo al limite per il quale le graduatorie potevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso. Tale disposizione aveva portato ad una situazione di “stallo”, sentita particolarmente dagli enti locali di piccole dimensioni o meno “strutturati”. Tale situazione è stata determinata dalla contestuale presenza di due fenomeni: la difficoltà di assunzione, dovuta ai limiti di assunzione, e dall’aumento dei pensionamenti, determinato anche da manovre come per esempio la Quota 100.
Il comma 147 dell’art. 1 ha previsto che le amministrazioni possano “utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.
Il comma 148 ha disposto la abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’art.1 della L.30 dicembre 2018, n.145.
In particolare, fra le disposizioni abrogate di peculiare rilievo è l’inciso per cui le graduatorie “sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori”.
Pertanto, si determina il ripristino della possibilità di utilizzo delle graduatorie, non solo per i posti messi a concorso ma anche per eventuali scorrimenti.
Infine, viene modificato l’art. 35 comma 5 ter del decreto legislativo 165 2001, stabilendo che la validità delle graduatorie è di due anni dalla data di approvazione e non più di tre.
La disciplina dello smart working nell’emergenza Covid-19
Lo smart working nella Pubblica Amministrazione ha senza dubbio avuto un energico impulso dall’emergenza epidemiologica.
L’articolo 87 del D.L. n.18/2020 stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni da realizzare con modalità semplificate rispetto a quelle ordinariamente previste dalla legge n. 81/2017.
Lo smart working secondo la definizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”.
Si tratta di un cambiamento culturale ed organizzativo che passa, talvolta, anche attraverso la rivisitazione e riprogettazione degli spazi.
La Legge 22 maggio 2017, n.81 all’articolo 18 definisce il lavoro agile come “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”. Obiettivo dichiarato è promuovere il lavoro agile per “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
È il comma 3 a precisare che le disposizioni normative si applicano anche ai “rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
È con la Direttiva n.3 del 2017 in materia di lavoro agile a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e della Ministra Madia che si da avvio al “lavoro agile” nelle Pubbliche Amministrazioni.
L’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 stabilisce che le amministrazioni adottino misure tali da permettere ai dipendenti pubblici di avvalersi delle nuove modalità di lavoro agile, mantenendo in ogni caso inalterate le opportunità di crescita e di carriera per i dipendenti
Un vantaggio rilevante dello smart working consiste nella possibilità di una maggior conciliazione tra vita privata e lavoro.
Ci sono poi altri aspetti di innovazione e valorizzazione, si pensi alla valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane, alla promozione dell’uso delle tecnologie digitali più innovative, al rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance basate sui risultati e sui livelli di servizio ed all’abbattimento delle differenze di genere.
Lo smart working necessita di tecnologie per avere attuazione, per tale motivo rappresenta un energico impulso per accelerare la trasformazione della Pubblica amministrazione in digitale.
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SMART WORKING E TELELAVORO
Il presente Ebook nasce dall’esigenza di far chiarezza sulle modalità di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Si parla di telelavoro e del lavoro agile o c.d. smart working, che oggi più che mai assume una grande importanza per fronteggiare l’emergenza di contenimento del virus Covid-19. Le PA sono impegnate in prima linea nell’utilizzo di questa nuova modalità di lavoro flessibile, in modo da consentire ai dipendenti pubblici di continuare a svolgere le proprie mansioni. Numerosi decreti e direttive, susseguitesi in questi giorni, invitano le PA ad utilizzare il lavoro agile o smart working come forma organizzativa del lavoro per far fronte al contenimento e gestione del Coronavirus. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per tutta la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Ma come organizzarsi e quali regole seguire, lo spieghiamo in questo pratico Ebook, che contiene al suo interno della modulistica scaricabile e personalizzabile:- Bozza di Regolamento sull’organizzazione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile- Bozza di Delibera per l’adozione della modalità di lavoro agile- Progetto per attivare la modalità di lavoro agile per il periodo di emergenza sanitaria (con Allegati)- Schema di Direttiva del segretario generale sul lavoro agile Angelo CapalboSegretario generale, avvocato, valutatore e pubblicista.
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