Tribunale di Bari, con l’ordinanza depositata il 4 maggio 2016
Il tardivo deposito telematico dell’attestazione di conformità non rende il pignoramento inammissibile.
Pignoramento presso terzi, cosa succede quando l’opposizione è inammissibile? Leggi il nuovo articolo a questo link.
Le principali novità del pignoramento presso terzi
Sul fronte del pignoramento presso terzi, la novella dell’art. 545 c.p.c. ha corretto una stortura prima esistente nel sistema.
Infatti, se il pignoramento di pensioni e stipendi era assoggettato al limite del quinto nel caso di esecuzione promossa presso il datore di lavoro o l’INPS, detto limite non era previsto nel caso in cui stipendio o pensione fossero pignorati presso la banca ove erano versati. Il che era obiettivamente assurdo, anche perché a lato pratico quasi nessun legale si risolveva di pignorare presso il datore di lavoro, proprio per evitare il suddetto limite.
Tanto più a seguito delle evoluzioni normative dettate da finalità antiriciclaggio, all’esito delle quali oramai tutti, compresi i pensionati, devono essere dotati di conto corrente per l’accredito delle loro spettanze.
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Il pignoramento presso terzi.
Il Decreto Legge n. 132/2014, in vigore dall’11 dicembre 2014, introduce delle importanti novità in materia di esecuzione coattiva, con particolare riferimento agli artt. 543 e segg. c.p.c. che, appunto, disciplinano il pignoramento di crediti del debitore che risultino in possesso di terzi soggetti.
Innanzitutto cambia la competenza territoriale. Dalla data di entrata in vigore della riforma competente sarà il Tribunale nella cui circoscrizione risiede, domicilia, dimora o ha sede il debitore, fatti salvi in cui il debitore è una pubblica amministrazione, per la quale, nelle controversie con un proprio dipendente (Cfr.: art. 413 c. V c.p.c.), competente sarà il Tribunale nel cui circondario risiede, domicilia, dimora o ha sede il terzo, ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c.
L’atto di pignoramento presso terzi, nel caso di specie, la citazione, non dovrà più essere necessariamente notificata personalmente, vale a dire “a mani”, ma ciò potrà avvenire anche a mezzo posta, innovazione non di poco conto, considerato che per la notifica dell’atto personalmente occorreva rivolgersi all’UNEP competente per il comune in cui risiedeva il destinatario dell’atto, e ciò con un inevitabile spendita di tempo e denaro.
Tralasciando il contenuto dell’atto, per come enucleato dall’art. 513 c.p.c., una volta notificato il pignoramento e restituito l’originale dello stesso a cura dell’ufficiale giudiziario (diversamente a come avveniva nel codice previgente), il creditore, e per esso, più realisticamente il suo avvocato, dovrà entro trenta giorni depositare nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione, quello di residenza del debitore, l’originale dell’atto di citazione, il titolo esecutivo e la nota di iscrizione a ruolo. Detti incombenti, a decorrere dal 31 marzo 2015, dovranno essere espletati in via telematica, con attestazione di conformità degli atti agli originali.
Da non trascurare la circostanza per la quale il mancato deposito della predetta documentazione, nel termine sopra indicato, comporta la perdita di efficacia del pignoramento.
Sotto l’aspetto pratico ciò potrebbe implicare conseguenze di non poco conto nei confronti del debitore.
Ed invero, notificato il pignoramento, vincolate in tutto o in parte le somme di pertinenza del debitore da parte del terzo pignorato, decorsi inutilmente giorni trenta dalla restituzione dell’originale dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario e, quindi, in assenza di “attività” da parte del creditore, il pignoramento, come detto, perde automaticamente efficacia ma le somme vincolate dal terzo, in assenza di un espresso provvedimento potrebbero rimanere vincolate sine die.
Difficilmente, infatti, il terzo pignorato, potrebbe venire a conoscenza della perdita “automatica” di efficacia del pignoramento e, se pure a conoscenza della stessa, risulterebbe assai improbabile che lo stesso svincolasse le somme pignorate a semplice richiesta del debitore.
Prendiamo il caso classico dell’istituto di credito che detiene somme di pertinenza del debitore pignorato, ricevuta l’ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito, in assenza di un provvedimento giudiziale (si pensi all’ordinanza di estinzione del processo esecutivo) ritualmente “comunicato”, giammai rimetterebbe le somme nella disponibilità del debitore che, pertanto, si vedrebbe il conto corrente bloccato.
Ricordiamo che gli effetti pregiudizievoli permangono fino al successivo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che si concretizza o in un’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore ovvero in una declaratoria di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore procedente ex art. 630 c.p.c.
Il problema, infatti, si pone a causa della modifica dell’art. 543 c.p.c. laddove, nella versione previgente, imponeva all’ufficiale giudiziario il deposito presso la cancelleria dell’atto di citazione notificato, di talché, pur in assenza di deposito da parte del creditore procedente del titolo esecutivo e del precetto, il fascicolo dell’esecuzione doveva essere comunque formato e posto all’attenzione del giudice dell’esecuzione il quale, all’udienza all’uopo fissata, pur in assenza del creditore procedeva a norma dell’art. 631 c.p.c. e, fissata una nuova udienza (nella persistente assenza delle parti), dichiarava l’estinzione del processo con ordinanza che, se emessa fuori udienza, sarebbe stata comunicata alle parti ex art. 630 c. II c.p.c.
In questo caso, il terzo pignorato, l’istituto di credito nell’esempio sopra indicato, in virtù dell’ordinanza di estinzione comunicata ovvero fornita in copia autentica dal debitore, avrebbe avuto l’obbligo di svincolare immediatamente le somme pignorate.
Nella nuova formulazione dell’art. 543 c.p.c., eliminato l’incombente del deposito dell’atto di citazione in capo all’ufficiale giudiziario, onere ora posto a carico del creditore nei trenta giorni successivi, in caso di inattività dello stesso creditore – per una dimenticanza o altro – non verrebbe formato alcun fascicolo dell’esecuzione a cura del cancelliere (c. IV) e non si celebrerebbe l’udienza di comparizione delle parti, di talché non si giungerebbe mai ad una ordinanza di estinzione del processo esecutivo.
Il terzo pignorato potrebbe anche non essere a conoscenza della inefficacia automatica del pignoramento, si pensi all’ipotesi della comunicazione della dichiarazione che esonera la comparizione del terzo in udienza e, conseguentemente, non presentendosi in udienza, essendone espressamente esonerato (c. II, n. 4) confiderebbe, invano, in una ordinanza di assegnazione delle somme ovvero di estinzione per “liberare” le somme pignorate, con gli evidenti notevoli disagi per il debitore.
A questo punto, i possibili scenari per chi ha interesse a rientrare nel possesso delle somme pignorate e, quindi, per il debitore, nel silenzio della legge (anche se l’art. 164 ter disp. att. cpc prevede che “il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato”, pur non disponendo alcuna conseguenza in caso di omissione), potrebbero essere due: chiedere la collaborazione del creditore e, pertanto, farsi predisporre un atto di rinuncia all’esecuzione, evenienza difficilmente praticabile, non fosse altro per i rapporti probabilmente non troppo “amichevoli” tra le parti oppure presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione per la declaratoria di inefficacia ovvero di estinzione del pignoramento, in applicazione analogica dell’art. 562 e 630 c.p.c..
Ulteriore aspetto interessante della riforma che, in questo caso, potrebbe avere risvolti poco piacevoli per il terzo pignorato, è quello relativo alla cd. dichiarazione del terzo.
L’art. 543 c.p.c. dispone ora, tra l’altro, che l’atto di pignoramento deve contenere l’avvertimento per il terzo che, in caso di mancata dichiarazione da rendere a mezzo raccomandata o pec ovvero in udienza – nella quale, in assenza di comunicazione della dichiarazione, è tenuto a comparire personalmente – ed anche in caso di rifiuto a rendere la suddetta dichiarazione, sebbene comparso, il credito o i beni pignorati di pertinenza del debitore si considerano non contestati nell’ammontare e nei termini indicati nell’atto di pignoramento, con l’obbligo di pagamento nei confronti del creditore procedente (articolo ora foggiato sul modello dell’art. 548 c.p.c., in materia di crediti di lavoro, nel quale questa sorta di automatismo della non contestazione era già stato introdotto dal legislatore).
Le conseguenze per il terzo, come ben si comprende, non sono di poco conto, considerato che lo stesso, pur senza confermare l’esistenza di un suo debito verso l’esecutato, addirittura prescindendo dall’effettiva presenza dello stesso, può ora ritrovarsi obbligato personalmente nei confronti del creditore procedente, con assoggettamento del patrimonio personale, in caso di mancato pagamento, alle iniziative esecutive di questo.
Ciò impone una grande attenzione per il terzo che, in precedenza, spesso e volentieri non si “dannava l’anima” nel fornire le dichiarazioni previste ovvero nel comparire personalmente all’udienza indicata, con le negative ripercussioni in termini di speditezza della procedura esecutiva o, peggio ancora, con l’instaurazione di interminabili giudizi di accertamento del credito nei quali, il malcapitato creditore, doveva dimostrare che, contrariamente a quanto dichiarato (o non) dal terzo, questi era debitore dell’esecutato.
Pertanto, dall’11 dicembre 2014 in poi, è vivamente consigliato al terzo (identificato quasi sempre negli istituti di credito) di fornire le dovute dichiarazioni ovvero comparire personalmente in udienza per non ritrovarsi obbligato, personalmente, nei confronti del creditore.
Per il terzo “incolpevole”, tuttavia, esisterebbe un possibile rimedio, vale a dire l’opposizione all’ordinanza di assegnazione, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, da esperirsi nel termine di 20 giorni – così previsto dall’art. 617 c.p.c. – decorrenti dal primo atto di esecuzione e, nel caso concreto, in assenza di specifica normativa sul punto, molto verosimilmente dalla notifica del provvedimento di assegnazione.
Ovviamente il suddetto giudizio non è privo di rischi per il terzo, considerato che lo stesso dovrebbe fornire la prova della mancata conoscenza della procedura esecutiva, per fatto allo stesso evidentemente non imputabile, si pensi alla irregolarità della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi ovvero, in estrema ratio, al caso fortuito o di forza maggiore.
La procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare.
Tra le innovazioni apportate dal D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162) particolare rilievo assume quella di cui all’art. 492 bis c.p.c., disposizione che istituisce la “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”, strumento che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per soddisfare le pretese, spesso deluse, dei creditori.
Dall’11 dicembre 2014 – data di entrata in vigore della nuova norma – il creditore che intende procedere ad esecuzione forzata, può proporre istanza al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede, affinché autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
L’istanza deve contenere, oltre alle generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l’indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito, anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (questa è una novità assoluta), il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
La procedura esecutiva, quindi, andrà iscritta a ruolo, soggetta al contributo unificato di Euro 43,00 – salvi i casi di esenzione – (in ogni caso, non dovrebbe applicarsi la marca da bollo per le spese forfettizzate di Euro 27,00 ex art. 19 DL 132/14) corredata, quanto meno, dal titolo esecutivo e dall’atto di precetto, al fine di consentire al presidente del tribunale, o al giudice dallo stesso delegato, di verificare il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Con decorrenza 31 marzo 2015, l’iscrizione a ruolo e il deposito degli atti dovrà eseguirsi esclusivamente con modalità telematica e attestazione del difensore della conformità delle copie agli originali (art. 16 bis c. II DL 179/2012).
L’autorizzazione presidenziale consentirà all’ufficiale giudiziario l’accesso telematico diretto e gratuito ai seguenti archivi informatici:
1) banche dati pubbliche amministrazioni;
2) anagrafe tributaria (si ricorda che la legge di stabilità ha istituito una sorta di “mega” anagrafe dove confluiranno tutti i rapporti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i clienti, vale a dire tutti i conti corrente dei contribuenti);
3) pubblico registro automobilistico;
4) enti previdenziali.
Presso ogni ufficio UNEP è istituito un registro cronologico, il “Modello ricerca beni”, dove vengono annotate tutte le richieste di ricerca con modalità telematiche (art. 155 quater disp. att. c.p.c.).
L’ufficiale giudiziario, al termine delle operazioni di ricerca, redige un verbale nel quale indica le banche dati interrogate e le relative risultanze. Il creditore potrà chiedere di partecipare alle operazioni di ricerca, nel qual caso l’ufficiale giudiziario dovrà indicare la data e l’ora di accesso – da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta – con preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d’urgenza.
Il creditore potrà farsi assistere, a sue spese, dal difensore e/o da un esperto (art. 165 disp. att. c.p.c.).
E’ previsto, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all’ufficiale giudiziario non fossero funzionanti, che il creditore possa – sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale ex art. 492 bis c.p.c. – ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (art. 155 quinquies disp.att. c.p.c.). Non è dato comprendere, né è altrimenti specificato, se l’accesso diretto del creditore sarà anch’esso gratuito o meno.
Per “incentivare” l’ufficiale giudiziario a compiere le ricerche telematiche è previsto un compenso aggiuntivo, compreso tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell’esecuzione in percentuale variabile in relazione al valore del bene o credito pignorato (compenso che sarà dimezzato nel caso in cui le operazioni non venissero effettuate entro quindici giorni dalla richiesta).
Tale compenso potrà variare da una percentuale dell’1, 2 e 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati ovvero del 3, 4 e 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati (percentuale inversamente proporzionale agli scaglioni di valore della causa: fino a 10.000,00; da 10.001,00 a 25.000,00; da 25.001,00 in poi).
Si presti particolare attenzione al caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo (ciò avverrà quando risulterà impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese del creditore ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.) atteso che, in questi casi, il predetto compenso aggiuntivo graverà sul creditore procedente (art. 19 DL 132/14).
Si tenga presente, infine, che i casi, limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche telematiche, saranno regolati con decreto del Ministero della giustizia, d’intesa con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Ma esaminiamo ora le eventuali risultanze degli accessi compiuti dall’ufficiale giudiziario.
Diciamo subito che quando non viene rinvenuto alcun bene o credito del debitore – o meglio, se questi pur individuati risultino occultati – l’ufficiale giudiziario è tenuto ad intimare al debitore di indicare, entro quindici giorni, il luogo in cui potrebbero trovarsi “cose” di sua pertinenza da sottoporre a pignoramento, ammonendolo che l’omessa o falsa comunicazione lo esporrebbe al reato di “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice” ex art. 388 c. VI c.p.p.
Si ritiene che in entrambe le ipotesi sopra dette il processo esecutivo si chiuda anticipatamente.
Nel caso in cui l’accesso dell’ufficiale giudiziario consenta di individuare cose e/o crediti del debitore potrebbero aprirsi tre possibili scenari.
1) Qualora vengono individuate cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, ubicate nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario (che, solitamente, coincide con la circoscrizione del tribunale cui è addetto), compiuto l’accesso, questi deve pignorare le cose che ritiene di più facile e pronto realizzo, preferendo in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi e i tioli di credito (art. 517 c.p.c.); quindi redige il processo verbale delle operazioni compiute e prosegue nelle formalità di cui all’art. 492 bis c.p.c. In seguito, senza indugio, consegna al creditore il processo verbale ed il titolo esecutivo per la formazione del fascicolo dell’esecuzione che dovrà effettuarsi, a cura dell’avvocato del creditore, previo deposito della nota di iscrizione a ruolo e copia conforme degli atti sopra indicati, entro quindici giorni dalla consegna degli originali (art. 518 c.p.c.). L’ufficiale giudiziario provvederà altresì alla custodia del compendio pignorato ai sensi dell’art. 520 c.p.c.
2) Se vengono individuati crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi soggetti, notifica – ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax – il verbale al debitore e al terzo, nel quale indica il credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il pedissequo atto di precetto, il luogo di elezione del domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del creditore. Dovrà, quindi, rendere edotto il debitore degli “inviti e degli avvertimenti” di cui all’art. 492 c.p.c. e, conseguentemente, intimare al terzo (sul modello del pignoramento presso terzi) di non disporre e non sottrarre alla garanzia del credito le cose o le somme di pertinenza del debitore che si trovano nella sua disponibilità. Il verbale deve essere notificato per estratto al debitore e consegnato, senza indugio, unitamente al titolo esecutivo, al difensore del creditore il quale provvede alle formalità di cui all’art. 518 c.p.c. – così come visto nel primo caso – indispensabili per la formazione del fascicolo dell’esecuzione.
3) Infine, se l’accesso ha consentito di individuare cose in luoghi non compresi nella circoscrizione di competenza dell’ufficiale giudiziario procedente, questi rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro quindici giorni, a pena di inefficacia, deve essere presentato all’ufficiale giudiziario territorialmente competente, unitamente ad apposita istanza, per consentire l’espletamento degli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. che, come visto sopra, sono in parte di competenza dell’ufficiale giudiziario e in parte del difensore del creditore.
In conclusione si rammenta che quando vengono rinvenuti più beni o crediti, quand’anche nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario sottopone a pignoramento quelli scelti dal creditore, il quale – si badi bene – deve esercitare tale “diritto di preferenza” entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario. In mancanza, la richiesta di pignoramento perde efficacia (art. 155 ter disp. att. c.p.c.).
Interessante notare come le disposizioni in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche potranno applicarsi anche per l’esecuzione dei sequestri conservativi, procedure concorsuali e in materia di famiglia (art. 155 sexies disp. att. c.p.c.).
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