Per plagio si intende l’appropriazione di un’opera altrui (sia pubblicata, sia inedita) o di una parte della stessa e/o di una sua elaborazione; in altre parole il plagio si concretizza quando si vuole far credere che sia propria un’opera realizzata da altri soggetti.
Affinché il reato di plagio sia perseguibile è necessaria una condotta dolosa o colposa.
Il plagio tuttavia non sussiste se l’opera viene riprodotta solo per uso privato.
Differenza tra plagio e contraffazione: breve focus
Il plagio viene spesso accumunato alla contraffazione, tuttavia si tratta di due istituti diversi, infatti la contraffazione consiste nello sfruttamento economico di un’opera senza il consenso dell’autore della stessa (ad esempio la pirateria discografica).
E’ stata creata inoltre la figura giuridica del plagio-contraffazione, il quale viene in essere quando vi è sia l’usurpazione della paternità che lo sfruttamento economico dell’opera.
Molti plagi vengono in essere nell’ambito musicale
Partiamo dal presupposto che occorre valutare l’ effettiva sussistenza del plagio di una composizione musicale caso per caso in quanto ad oggi non vi sono regole specifiche stabilite.
In ogni caso, affinché possa sussistere un plagio occorre in primis verificare che l’opera presumibilmente copiata possa essere oggetto di tutela. Andiamo con ordine.
Il quadro normativo di riferimento
Le opere musicali, in Italia, sono tutelate sia dal codice civile che dalla legge sul diritto d’autore
Ai sensi dell’articolo 2575 del codice civile, invero, formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica (tra le altre).
Detta tutela è quindi garantita dalla legge del 22 aprile 1941 numero 633 (legge sul diritto d’autore), in particolare, l’articolo 1 disciplina la tutela (tra le altre) delle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica.
Inoltre il successivo articolo 2, nello specifico al punto 2, individua come protette le opere e le composizioni musicali (sia che abbiano le parole, sia che non ne abbiano) nonché le opere drammatico musicali e le variazioni musicali che costituiscono un’opera originale.
Ebbene, sono in particolare tre gli elementi musicali che costituiscono una composizione musicale: la melodia; il ritmo e l’armonia. A tal proposito la dottrina ritiene che il ritmo della melodia non sia tutelabile mentre lo è la melodia in quanto tale; non è proteggibile inoltre il singolo accordo tuttavia lo è la combinazione di accordi, in altre parole: l’armonia.
In ogni caso, affinché un’opera ottenga protezione ai sensi di detta normativa, non deve essere eccessivamente banale e semplice.
A tal proposito si è espresso, tra gli altri, il tribunale di Milano con la seguente pronuncia:
Sentenza numero 6509 del 2019
Con il citato provvedimento, il tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, ha ritenuto non sussistente il plagio nel caso di specie in quanto l’opera musicale oggetto di contestazione non presentava i caratteri della creatività e dell’originalità.
L’opera che la convenuta asseriva essere plagiata non aveva invero i presupposti di tutela in quanto gli elementi costitutivi del brano erano ripresi dalla letteratura musicale precedente ed inoltre, le due composizioni musicali non erano identiche o simili, avevano cioè in comune solo cinque note.
In particolare detti giudici, basandosi, tra le altre, sulla sentenza numero 24594 del 2012 emessa dalla corte di cassazione, avente ad oggetto un frammento musicale, hanno ribadito che non è tutelabile il breve nucleo melodico in quanto banale e diffuso quindi non originale.
Di seguito alcuni noti casi giurisprudenziali aventi ad oggetto, appunto, il plagio musicale:
Il caso Albano contro Micheal Jackson
La vertenza in analisi è stata azionata da al bano nei confronti di michael jackson, nello specifico il cantante pugliese aveva accusato il cantante americano di aver plagiato con “will you be there” il brano “i cigni di balaka”.
Ebbene, nonostante sia stata riconosciuta l’effettiva identità di ben trentasette note dei ritornelli, la corte d’appello di Milano ha dimostrato che entrambi i brani erano stati ispirati da una canzone del 1939 sprovvista di copyright la quale a sua volta prendeva spunto da altre canzone precedenti, quindi mancava il requisito dell’originalità. Per questo motivo i giudici hanno ritenuto non sussistere il plagio.
Il caso Enrico Riccardi e Luigi Albertelli contro Francesco De Gregori
Un’altra vicenda giudiziaria interessante è quella che ha visto coinvolti da una parte, la bmg ricordi s.p.a. E la mi.mo. Edizioni musicali s.r.l., quali titolari dei diritti di utilizzazione della canzone “zingara”, nonché gli autori enrico riccardi e luigi albertelli, e, dall’altra, il famosissimo cantautore francesco de gregori e la sua casa discografica: la sony music entertainment s.p.a.
De gregori aveva scritto la canzone “prendi questa mano zingara” ed aveva utilizzato le parole “prendi questa mano zingara, dimmi pure che futuro avrò”. Ebbene gli autori di “zingara” avevano convenuto in giudizio de gregori e la sua casa discografica, sostenendo che la riproduzione anche di un singolo frammento, costituente invero il cuore dell’opera da loro realizzata, doveva ritenersi sufficiente a rappresentare un plagio.
Il tribunale di roma accoglieva la domanda degli attori. La sentenza veniva però ribaltata a favore di de gregori dalla corte d’appello.
Il caso è dunque giunto dinanzi alla corte di cassazione la quale ha espresso il seguente principio “in un’opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un’altra non costituisce plagio se il frammento innestato nel nuovo testo non conserva l’identità del significato poetico-letterario, evidenziando invece, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto all’opera anteriore”.
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