Cauzione provvisoria calcolata sull’importo annuale e non triennale: legittima esclusione
Nella fattispecie non sarebbe applicabile, ratione temporis, la norma della tassatività delle cause di esclusione però il Tar mette quasi in dubbio la sua applicabilità, ratione materiae
il Consorzio ricorrente è stato escluso dalla gara per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare integrata per insufficienza della cauzione, prestata assumendo come base di calcolo l’importo annuo e non triennale dell’appalto
ritenuto che ad avviso del collegio il provvedimento impugnato resiste alle censure contro lo stesso proposte in quanto:
la garanzia è stata ingiustificatamente prestata assumendo come base di calcolo un importo obiettivamente inferiore al corrispettivo dell’appalto;
il superiore inadempimento non è stato in alcun modo condizionato o indotto dalla equivocità della lex specialis o di altro atto della stazione appaltante;
la mancata prestazione di idonea garanzia esula dall’ambito di applicazione del c.d. potere di soccorso della stazione appaltante, il cui terreno d’elezione è la regolarizzazione (o al più l’integrazione) documentale, ma non l’integrazione delle garanzie finanziarie;
l’invocato principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011), ammesso che possa trovare applicazione alla fattispecie dedotta nel caso di specie ratione materiae, non è sicuramente applicabile ratione temporis, in quanto la richiamata disciplina è entrata in vigore solo successivamente alla pubblicazione del bando di gara di che trattasi (in questo senso Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 12 ottobre 2011 n. 4497).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è infondato e che come tale deve essere respinto, con condanna alle spese della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza.
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